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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LAINO AURELIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Deiva Marina - Corso Italia 85 19013 La Spezia SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SU ISTANZA 11-12-24-ANNO 2018 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. SU ISTANZA 11-12-24-ANNO 2019 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. SU ISTANZA 11-12-24-ANNO 2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Ricorrente_1 impugnava il silenzio–rifiuto serbato dal comune di Deiva Marina sull'istanza di rimborso IMU presentata in data 11 dicembre 2024, avente ad oggetto le somme versate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in relazione all'immobile sito nel suddetto comune, dedotto quale abitazione principale.
Esponeva il ricorrente di aver trasferito la propria residenza anagrafica nell'immobile in questione sin dal 24 novembre 2018 e di aver ivi stabilito la dimora abituale, invocando l'applicazione dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2022 in materia di esenzione IMU per l'abitazione principale.
Resisteva l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo, in sintesi, l'insussistenza del requisito della dimora abituale, il cui onere probatorio incomberebbe sul contribuente che invoca l'agevolazione. In particolare, evidenziava come i consumi energetici dell'immobile risultassero incompatibili con un utilizzo stabile e continuativo, nonché l'assenza di ulteriori elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettiva dimora abituale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'esenzione IMU per l'abitazione principale presuppone che l'immobile sia adibito ad abitazione nella quale il possessore ha la residenza anagrafica e dimora abituale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 ha dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui subordinava l'esenzione alla coincidenza della residenza e della dimora abituale dell'intero nucleo familiare, ma non ha inciso sulla necessità che tali requisiti sussistano, cumulativamente, in capo al singolo possessore che richiede l'agevolazione.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha chiarito che resta fermo l'onere del contribuente di dimostrare, con elementi concreti e oggettivi, la sussistenza della dimora abituale nell'immobile per il quale l'esenzione
è invocata (cfr. Cass., sez. trib., ord. nn. 9799 e 9788 del 14 aprile 2025).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione sollevata dal Comune, il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell'effettiva dimora abituale nell'immobile sito in Deiva Marina.
In particolare, la documentazione prodotta relativa ai consumi energetici evidenzia valori sensibilmente inferiori rispetto ai parametri medi di riferimento, risultando compatibili con un utilizzo saltuario dell'immobile piuttosto che con una stabile abitazione. Tali elementi, valutati unitamente alla mancanza di ulteriori riscontri oggettivi (quali, ad esempio, documentazione sanitaria, relazioni sociali o altri indici di radicamento sul territorio), non consentono di ritenere dimostrato il requisito della dimora abituale.
Ne consegue che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione IMU né, conseguentemente, del diritto al rimborso delle somme versate. Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992, in considerazione della oggettiva incertezza circa il regime probatorio relativo al requisito della dimora abituale, determinata dall'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha dato luogo a contrasti interpretativi non ancora del tutto consolidati all'epoca dei fatti oggetto di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
La Spezia, li 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocraticoAurelio Laino
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LAINO AURELIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Deiva Marina - Corso Italia 85 19013 La Spezia SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SU ISTANZA 11-12-24-ANNO 2018 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. SU ISTANZA 11-12-24-ANNO 2019 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. SU ISTANZA 11-12-24-ANNO 2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Ricorrente_1 impugnava il silenzio–rifiuto serbato dal comune di Deiva Marina sull'istanza di rimborso IMU presentata in data 11 dicembre 2024, avente ad oggetto le somme versate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in relazione all'immobile sito nel suddetto comune, dedotto quale abitazione principale.
Esponeva il ricorrente di aver trasferito la propria residenza anagrafica nell'immobile in questione sin dal 24 novembre 2018 e di aver ivi stabilito la dimora abituale, invocando l'applicazione dei principi affermati dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2022 in materia di esenzione IMU per l'abitazione principale.
Resisteva l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo, in sintesi, l'insussistenza del requisito della dimora abituale, il cui onere probatorio incomberebbe sul contribuente che invoca l'agevolazione. In particolare, evidenziava come i consumi energetici dell'immobile risultassero incompatibili con un utilizzo stabile e continuativo, nonché l'assenza di ulteriori elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettiva dimora abituale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'esenzione IMU per l'abitazione principale presuppone che l'immobile sia adibito ad abitazione nella quale il possessore ha la residenza anagrafica e dimora abituale.
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 ha dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui subordinava l'esenzione alla coincidenza della residenza e della dimora abituale dell'intero nucleo familiare, ma non ha inciso sulla necessità che tali requisiti sussistano, cumulativamente, in capo al singolo possessore che richiede l'agevolazione.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha chiarito che resta fermo l'onere del contribuente di dimostrare, con elementi concreti e oggettivi, la sussistenza della dimora abituale nell'immobile per il quale l'esenzione
è invocata (cfr. Cass., sez. trib., ord. nn. 9799 e 9788 del 14 aprile 2025).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione sollevata dal Comune, il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell'effettiva dimora abituale nell'immobile sito in Deiva Marina.
In particolare, la documentazione prodotta relativa ai consumi energetici evidenzia valori sensibilmente inferiori rispetto ai parametri medi di riferimento, risultando compatibili con un utilizzo saltuario dell'immobile piuttosto che con una stabile abitazione. Tali elementi, valutati unitamente alla mancanza di ulteriori riscontri oggettivi (quali, ad esempio, documentazione sanitaria, relazioni sociali o altri indici di radicamento sul territorio), non consentono di ritenere dimostrato il requisito della dimora abituale.
Ne consegue che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione IMU né, conseguentemente, del diritto al rimborso delle somme versate. Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992, in considerazione della oggettiva incertezza circa il regime probatorio relativo al requisito della dimora abituale, determinata dall'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha dato luogo a contrasti interpretativi non ancora del tutto consolidati all'epoca dei fatti oggetto di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
La Spezia, li 26 gennaio 2026.
Il Giudice monocraticoAurelio Laino