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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15405 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPYBBL BALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 13425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA Parte 1 C.F. P.IVA 1 ), con sede in Roma via Ardeatina,933, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in
RM (Roma), Via degli Olmetti, 46, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Tortorici, che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e art. 10 D.P.R. n 123/2001.
-Parte Opponente -
E
Controparte 1 cod. fisc. P.IVA 2 - p. iva P.IVA 3 con sede legale in Roma, Via della Bella Villa, 231, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Betti giusta procura, valida anche per la fase di opposizione, posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 15547/2019 R.G.
Tribunale civile di Roma, ed elettivamente domiciliata in Panicale, fraz. Tavernelle, Via
del Commercio, 43, presso lo studio del predetto avvocato.
-Parte Opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale odierno del 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art. 132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa ivi comprese le comparse conclusionali e delle repliche nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
. In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2020, la Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma n. 24663/2019 [R.G. 15547/2019] del 14/12/2019, su ricorso della società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte 1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi sopra dedotti: Preliminarmente rigettare - ove richiesta - la domanda di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, Nel merito accertare e dichiarare ai sensi dell'art. opposto n. 6337/15 (R.G. n. 14752/15); Con vittoria di spese e compensi di lite oltre i.v,a,
c.a e spese generali".
"Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, ove, contestando le argomentazioni avversarie ed insistendo per la legittimità del proprio credito, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma
Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di rito, di merito ed istruttoria, per tutti i motivi addotti in narrativa: - in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo, ex art. 648 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla società Parte 1 cod. fisc. e p. iva P.IVA 1 con sede in Roma, Via Ardeatina,
54, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 24663/2019 [R.G. 15547/2019] del
14=16/12/2019; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa".
Con ordinanza riservata del 29.10.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con prova testimoniale all'udienza del 07.07.2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, poi rimessa sul ruolo e trattenuta in decisione alla scorsa udienza del 19.06.25.
In diritto.
CP 1 lle obbligazioniParte opponente deduce l'inadempimento della dalla stessa assunte in sede di compravendita per la fornitura di 408 pannelli (pari a mc.
19.125) denominati “OSB 3” da utilizzare come “manto sottotegola di copertura delle strutture in legno lamellare". In particolare, lamenta 1) l'esistenza di vizi nel materiale,
2) la mancata consegna delle certificazioni di prestazione (DOP) di cui all'art. 17 e 19 del
Decr. Leg.vo 106/2017, seppur dovuta per legge e 3) l'esborso di € 6.920,00 per interventi in garanzia che Parte 1 si e trovata costretta ad effettuare presso i cantieri in cui operava a causa dei vizi del materiale fornito.
In breve, Pt 2 lamenta dunque la violazione degli art. 1476 e s.s. c.c. con specifico riferimento alla obbligazione del venditore di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi del materiale acquistato, ragione per cui, ai sensi dell'art. 1460 c.c., ha ritenuto di non corrispondere il saldo preteso da er le 2 fatture n. 105575 eCP 1 n. 2073/1 rispettivamente emesse il 21.8.2018 e il 06.11.2018, di cui al decreto ingiuntivo opposto nr. 24663/2019 del 14/12/2019 (R.G. n. 15547/2019) emesso dal Tribunale di
Roma.
La CP 1 controdeduce alla domanda di parte opponente sostenendo come, al momento dell'ordine, l'opponente nulla specificasse in relazione all'uso al quale sarebbe stata destinata la merce oggetto di fornitura e che comunque il prodotto ordinato da Parte 1 si presentava idoneo a usi diversi, tra i quali anche quello da costruzione ed era munito della dichiarazione di cui all'art. 14 del citato regolamento, in virtù del quale, l'esponente, quale "distributore", correttamente aveva esercitato la dovuta diligenza, assicurando che il prodotto, marcato CE, fosse regolarmente provvisto della c.d. "declaration of performance No. documento comunqueParte 3 و scaricabile nel pieno rispetto della normativa europea anche dal sito internet del
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produttore, richiamando il provvedimento del Consiglio dei Lavori Pubblici, e che in virtù della accertata conformità/idoneità allo scopo della merce, nella vicenda che ci occupa non sarebbe di certo configurabile un aliud pro alio.
Eccepiva in particolare come gli asseriti vizi/difetti del materiale avrebbero dovuto essere eccepiti tempestivamente al venditore in modo tale da consentire a quest'ultimo, di rivalersi nei confronti del produttore.
Effettuate tali premesse teoriche necessarie per introdurre il tema oggetto di discussione, sulla scorta del tenore letterale di quanto riportato in atto di citazione parrebbe di evincere come la domanda proposta sia stata fondata esclusivamente sulla presenza di vizi del materiae fornito il che induce il Tribunale a ritenere che la strada perseguita و
dall'opponente sia stata esclusivamente la proposizione di un'azione ex art. 1490 c.c. in quanto volta ad ottenere la riduzione del prezzo della fornitura a seguito dei vizi e difetti inficianti il bene compravendutole, la quale pertanto avrebbe dovuto essere esercitata nel rigoroso rispetto dei ristretti termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495
C.C.
Sulla scorta di tali considerazioni e ritenendo fondata l'eccezione di decadenza e prescrizione svolte dall'opposta, il sindacato di questo Giudice nel caso di specie è ispirato al principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 12.12.2015 n. 23160; Cass. Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
9.1.2009 n. 363).
Invero nel caso di specie, a fronte del regolare adempimento di CP 1 he ha provveduto a consegnare alla società opponente i pannelli di legname di tipo “O.S.B.
3" in data 14.9.2018 e 6.11.2018 ( cfr. documenti nr. 3,4,5 e 6 fascicolo opposta), la ha formalizzato la denuncia degli asseriti vizi solo in data 3 Parte 1
dicembre 2018 e dunque 80 giorni dalla prima consegna e a 27 giorni dalla seconda consegna e dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 1495 c.c.
Al riguardo, par d'uopo soffermarsi brevemente sulla portata degli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita, e, soprattutto, sulla disposizione di cui all'art. 1495 c.c. in tema di decadenza dalle azioni accordate all'acquirente in presenza di vizi redibitori.
Parte 1E tanto si impone in considerazione del fatto che la al fine di
contrastare la pretesa azionata con il ricorso monitorio, ha eccepito, tra l'altro, la sussistenza di vizi e difetti di qualità dei panelli di legno ad essa forniti dalla società opposta, formulando, altresì, domanda ex art. 1460 c.c., mentre la Controparte_1
[...] nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'acquirente dalla garanzia per vizi dei beni venduti.
Orbene, come certo noto, dal disposto degli artt. 1490 e ss. c.c. si ricava che nel contratto di compravendita il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare, all'acquirente, beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
segnatamente, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Deve rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che - come certo ben noto assegna al
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compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi, e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Segnatamente per quanto di interesse nella controversia all'attenzione - la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va, ora, osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore.
In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente
- anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Infine, atteso il tenore delle difese svolte dalla società opponente, va rammentato che è ben vero che, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 1495 c.c., la denuncia non
è necessaria ove il venditore abbia riconosciuto il vizio contestato.
Segnatamente, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che, ex art. 1495, II co., c.c., esonera
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l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte, che tacitamente e per facta concludentia. Tuttavia come pure precisato da consolidata giurisprudenza di legittimità il
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riconoscimento tacito "deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti" (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
II, 17 aprile 2001, n. 5597).
Fatte tali precisazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che la società opposta ha fornito adeguata prova del titolo contrattuale posto a base della pretesa azionata in sede monitoria, nonché dell'avvenuta consegna eseguita in data 14.9.2018 e
6.11.2018 (cfr. documenti nr. 3,4,5 e 6 fascicolo opposta), dei pannelli per cui è richiesta di pagamento di quanto dovuto a saldo del corrispettivo. D'altro canto, la società opponente ha ammesso l'avvenuta conclusione del contratto di vendita dedotto in lite e la consegna dei beni venduti, e, tuttavia, al fine di contrastare l'avversa pretesa ha eccepito che i pannelli fornititole dalla Controparte_1 non presentavano le caratteristiche e qualità promesse e tenute presenti al momento della stipula dell'accordo.
In particolare, la ha allegato i vizi e difetti di qualità dei beniParte 1 oggetto di vendita tanto per paralizzare la pretesa di pagamento azionata in sede monitoria
(e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.), volte ad ottenere la riduzione del prezzo.
A fronte di tali doglianze, la società opposta, con comparsa tempestivamente depositata, non solo ha contestato nel merito le doglianze e richieste della Parte 1 ma, prima ancora, ha eccepito la decadenza e la prescrizione di detta società da qualunque garanzia per pretesi vizi e difetti dei beni oggetto di vendita. Sollevata dalla venditrice rituale e tempestiva eccezione di decadenza, era ed è onere della parte acquirente dimostrare di aver provveduto a denunciare tempestivamente i vizi e difetti di qualità lamentati nel presente giudizio.
Senonché, le complessive emergenze in atti portano ad escludere che la Parte 1
[...] abbia denunciato gli asseriti vizi e difetti del bene oggetto di vendita nel termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. In proposito va osservato, infatti, che i beni in contestazione sono stati consegnati alla società acquirente in data 14.9.2018 e 6.11.2018 mentre la contestazione di risulta effettuata in data 2.12.18.Parte 1
Deve, poi, considerarsi che già al momento della consegna, la società acquirente poteva avvedersi della asserita mancanza delle qualità promesse dei beni forniti trattandosi di pannelli di legno;
Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto (nel caso di specie i pannelli denominati OSB 3), già al momento della consegna, era affetto da “imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria;
e non par superfluo precisare che la prova dei vizi redibitori e della relativa preesistenza al contratto deve essere particolarmente rigorosa nei casi in cui la cosa venduta sia soggetta a successiva lavorazione, essendo evidente che un'attività di trasformazione ben può essere causa di vizi originariamente assenti.
A tal riguardo va rilevato che, nel caso di specie, l'opponente sostiene che gli asseriti vizi siano emersi durante la fase di realizzazione di una copertura a tetto in una villetta e dunque in una fase di lavorazione e non vi è prova che i pannelli fossero stati smontati dal tetto e restituiti ad CP_1
A ciò si aggiunga che malgrado gli asseriti vizi, fossero evidenti prima del montaggio dei pannelli (almeno così come denunciati dall'opponente), gli stessi venivano utilizzati e lavorati anziché restituirli al venditore per la verifica degli stessi.
Infatti al riguardo la opponente sostiene che diverse settimane dopo la consegna dei pannelli di legname, e precisamente in data 2.12.2018, le veniva contestata la qualità del prodotto dall'utilizzatore e avrebbe scoperto che: "buona parte delle scaglie di legno
(circa il 50%) sono di dimensioni inferiori a mm 50; -Frammisti alle scaglie di legno sono presenti grandi quantità di frammenti di dimensioni piccole e piccolissime (praticamente segatura); Gran parte dei frammenti appaiono come porzioni di corteccia e di legno non vergine;
-sulla superficie del pannello sono presenti vuoti evidenti della profondità fino a mm 5 (pari ad 1/3 dello spessore del pannello); -il pannello di frantuma facilmente alla semplice pressione della punto di un cacciavite, sintomo evidente dell'utilizzo di un adesivo in qualità inferiore alle prescrizioni o di qualità non conforme;
-L'intero pannello risulta particolarmente flessibile, fragile e privo di rigidezza”.
Tale denuncia conferma che gli asseriti difetti del materiale fornito fossero facilmente visibili fin da subito, soprattutto da un soggetto esperto, come l'odierna opponente che opera nel settore pertanto deve escludersi ogni responsabilità a carico della società
CP_1 ai sensi dell'art. 1491 cod. civ. A ciò si aggiunga che tali asseriti vizi, in assenza di ogni minimo cenno circa le modalità di conservazione del prodotto tra il 14 settembre 18 (consegna) e il 2 dicembre 2018 ( scoperta dei vizi), lasciano ritenere che i pannelli in questione siano stati esposti nei mesi autunnali alle intemperie e all'umidità, fattori questi che ne possono aver alterato la qualità. semmai sarebbero comunquePertanto, le problematiche sostenute da Parte 1
imputabili a non idonee modalità di conservazione/custodia della merce, nel periodo in cui essa è stata nell'esclusivo possesso del compratore/Opponente.
Ebbene, in un contesto di tal fatta, deve ritenersi certamente maturata, a carico della odierna opponente, la decadenza dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. c.p.c., atteso che le prime contestazioni di vizi e difetti di qualità dei beni forniti risultano effettuate dalla società opponente in data 3 dicembre 2018 e dunque a distanza di 80 giorni dalla prima consegna e 27 giorni dalla seconda consegna e, dunque, ben oltre il termine previsto dall'art. 1495 c.c.
Al riguardo va rilevato che l'accoglimento della predetta eccezione di decadenza assorbe anche quella di prescrizione dell'azione. Pur tuttavia si ritiene di dover affrontare anche l'eccezione di prescrizione dall'azione, sollevata da parte opposta ritenendola fondata.
Com'è noto, è pacifico in giurisprudenza che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cassazione Civile n. 11037 del
05/05/2017 e Cass., n. 26967 del 15/12/2011).
Ora l'avere, due anni dopo rispetto alla consegna della merce, intrapreso l'azione di opposizione, non può che far considerare prescritta la predetta azione. Nessun valore interruttivo può attribuirsi alle mail inviate da Parte 1 tenuto '
conto che l'interruzione opera solo per il tramite di un atto di natura giudiziale.
In tal senso, la Giurisprudenza è univoca e costante: l'azione giudiziale "costituisce l'unico valido atto interruttivo della prescrizione, vertendosi in fattispecie relativa all'esercizio di un diritto potestativo ed essendo perciò inidoneo un atto stragiudiziale di costituzione in mora “(cfr. fra le altre Cass. Civ. 8417/16; 20705/17).
E così anche ove si trattasse di una mera richiesta di risarcimento del danno, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. nr. 15481/01; 8253/15).
L'asserito (ma non provato, nel nostro caso) riconoscimento dei vizi da parte di […] CP 2 che potrebbe valere per impedire il verificarsi della decadenza, non vale invece a interrompere il termine di prescrizione, a tal fine occorrendo che, oltre ai vizi, venga riconosciuto anche il diritto del compratore alla garanzia.
In ogni caso, sull'efficacia del riconoscimento dei vizi si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5354/1980: "Il riconoscimento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, ai sensi del comma 2 dell'art. 1495 c.c., dall'onere di denunciarli e può sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi per tardiva denuncia, in quanto fa presumere che il venditore abbia acquisito la consapevolezza dei vizi della cosa anteriormente alla scadenza del termine fissato dalla legge per la loro denuncia, ma non vale ad interrompere il termine annuale di prescrizione dell'azione, fissato dal comma 3 della norma cit., giacché tale effetto si verifica, ai sensi degli artt.
2944 e 2945 c.c., solo quando il venditore riconosca anche il diritto dell'acquirente alla garanzia"; Cass. n. 2586/1988: "La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta - diritto che può anche mancare (come avviene quando il vizio sia facilmente riconoscibile o non presenti la gravità richiesta dall'art. 1490 c.c. o la garanzia sia stata efficacemente esclusa ex art. 1490, comma 2, c.c.) - è interrotta, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzidetta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall'onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo"; Cass. n. 5434/1996: "Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all'art. 1495, comma 2, c.c., per la mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel comma 1 dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, al qual fine è necessario che il riconoscimento abbia ad oggetto non tanto i vizi denunziati quanto il diritto dell'acquirente alla garanzia e che esso intervenga prima del compimento del termine annuale di prescrizione previsto dal comma 3 del menzionato art. 1495 c.c., potendo peraltro un riconoscimento successivo del diritto valere come rinunzia alla prescrizione già maturatasi"; e Cass. n. 6089/2000: "Il semplice riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all'art. 1495 comma 2 c.c., per la mancata denuncia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel comma 1 dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, previsto dall'art. 1495 comma 3. Quando però il venditore oltre a riconoscere i vizi, si impegna ad eliminarli, si configura a suo carico un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta al termine di prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c., bensì all'ordinaria prescrizione decennale").
Alla luce di tali principi nel caso di specie, è possibile osservare quanto segue:
- la fornitura per cui è causa risale al 14.9 18 e 6.11.18;
- l'azione di garanzia è stata esperita con la notifica dell'opposizione in data 18.2.20 e dunque ben oltre l'anno di garanzia che scadeva rispettivamente in data 14.9 19 e 6.11.19;
- sia la documentazione prodotta sia la prova testimoniale espletata non hanno dimostrato alcun riconoscimento del diritto del compratore alla garanzia da parte di CP 1
[...]
Ritiene, poi, questo Giudice che gli elementi di giudizio offerti dalla Parte 1
[...] non consentano in alcun modo di ritenere che, ad impedire la decadenza dalla garanzia connessa al difetto di tempestiva denuncia dei vizi del bene oggetto di vendita, possa valere un preteso riconoscimento degli stessi da parte della Controparte 1
[...], la quale, pur respingendo ogni responsabilità in ordine alle doglianze di Parte 1 si è limitata solo a partecipare all'iniziativa avversaria e, in esito "
all'istruttoria del procedimento amministrativo, con provvedimento del 29 luglio 2019 Part (cfr. doc. 9) è stato accertato che "la relativa alla fornitura in questione risulta essere e che la ditta Controparte 1 stata effettivamente consegnata alla ditta Parte 1 Part
[...], con nota del 1.12.2018, ha informato della possibilità di consultare la sul sito internet del fabbricante"; affermando dunque come, nella correttezza dunque, l'Ente amministrativo adito dall'odierna controparte ha accertato la regolarità -formale -della fornitura.
Invero, atteso il tenore delle contestazioni e doglianze poste a base delle eccezioni formulate dalla nella presente sede un preteso riconoscimento. Parte 1
CP 1 anche tacito e per facta concludentia - ad opera della potrebbe assumere rilievo solo ove avente ad oggetto, specificamente, la non rispondenza dei pannelli consegnati alle caratteristiche descritte al momento della vendita. Senonché diversamente da quanto ritenuto dalla opponente un riconoscimento espresso di tal fatta certamente non può cogliersi nella mera comunicazione, da parte di della disponibilità alla partecipazione all'istruttoria delCP 1 procedimento amministrativo.
Parte 1In definitiva, dunque, le ragioni di opposizione della non possono trovare accoglimento, posto che la predetta società è decaduta dalla garanzia invocata nella presente sede.
Va, pertanto, confermato il Decreto Ingiuntivo n. 24663/19 (NRG.15547/19) emesso dal
Tribunale di Roma in data 14.12.19.
Parte 1 alla rifusione, in Alla soccombenza consegue la condanna della delle spese del presente giudizio, nella misura favore della Controparte_1
liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 13425/20 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte 1
Decreto Ingiuntivo n. 24663/19 (NRG.15547/19) emesso dal Tribunale di Roma in data
14.12.19.
- Condanna la Parte 1 alla rifusione, in favore della Controparte_1
[...], delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 04.11.25
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1490 c.c., il grave inadempimento della controparte degli obblighi ad essa facenti carico per aver venduto alla opponente della merce inidonea all'uso cui era destinata ed essersi rifiutata di sostituirla con altra idonea, Conseguentemente ai sensi degli articoli 1460, accertare e dichiarare il diritto della opponente a rifiutare il pagamento concordato. Per
l'effetto dichiarare nullo e/o annullare, e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 13425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA Parte 1 C.F. P.IVA 1 ), con sede in Roma via Ardeatina,933, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in
RM (Roma), Via degli Olmetti, 46, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Tortorici, che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e art. 10 D.P.R. n 123/2001.
-Parte Opponente -
E
Controparte 1 cod. fisc. P.IVA 2 - p. iva P.IVA 3 con sede legale in Roma, Via della Bella Villa, 231, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Betti giusta procura, valida anche per la fase di opposizione, posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 15547/2019 R.G.
Tribunale civile di Roma, ed elettivamente domiciliata in Panicale, fraz. Tavernelle, Via
del Commercio, 43, presso lo studio del predetto avvocato.
-Parte Opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale odierno del 19.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art. 132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa ivi comprese le comparse conclusionali e delle repliche nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
. In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2020, la Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma n. 24663/2019 [R.G. 15547/2019] del 14/12/2019, su ricorso della società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte 1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi sopra dedotti: Preliminarmente rigettare - ove richiesta - la domanda di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, Nel merito accertare e dichiarare ai sensi dell'art. opposto n. 6337/15 (R.G. n. 14752/15); Con vittoria di spese e compensi di lite oltre i.v,a,
c.a e spese generali".
"Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, ove, contestando le argomentazioni avversarie ed insistendo per la legittimità del proprio credito, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma
Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di rito, di merito ed istruttoria, per tutti i motivi addotti in narrativa: - in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo, ex art. 648 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla società Parte 1 cod. fisc. e p. iva P.IVA 1 con sede in Roma, Via Ardeatina,
54, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 24663/2019 [R.G. 15547/2019] del
14=16/12/2019; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa".
Con ordinanza riservata del 29.10.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con prova testimoniale all'udienza del 07.07.2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, poi rimessa sul ruolo e trattenuta in decisione alla scorsa udienza del 19.06.25.
In diritto.
CP 1 lle obbligazioniParte opponente deduce l'inadempimento della dalla stessa assunte in sede di compravendita per la fornitura di 408 pannelli (pari a mc.
19.125) denominati “OSB 3” da utilizzare come “manto sottotegola di copertura delle strutture in legno lamellare". In particolare, lamenta 1) l'esistenza di vizi nel materiale,
2) la mancata consegna delle certificazioni di prestazione (DOP) di cui all'art. 17 e 19 del
Decr. Leg.vo 106/2017, seppur dovuta per legge e 3) l'esborso di € 6.920,00 per interventi in garanzia che Parte 1 si e trovata costretta ad effettuare presso i cantieri in cui operava a causa dei vizi del materiale fornito.
In breve, Pt 2 lamenta dunque la violazione degli art. 1476 e s.s. c.c. con specifico riferimento alla obbligazione del venditore di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi del materiale acquistato, ragione per cui, ai sensi dell'art. 1460 c.c., ha ritenuto di non corrispondere il saldo preteso da er le 2 fatture n. 105575 eCP 1 n. 2073/1 rispettivamente emesse il 21.8.2018 e il 06.11.2018, di cui al decreto ingiuntivo opposto nr. 24663/2019 del 14/12/2019 (R.G. n. 15547/2019) emesso dal Tribunale di
Roma.
La CP 1 controdeduce alla domanda di parte opponente sostenendo come, al momento dell'ordine, l'opponente nulla specificasse in relazione all'uso al quale sarebbe stata destinata la merce oggetto di fornitura e che comunque il prodotto ordinato da Parte 1 si presentava idoneo a usi diversi, tra i quali anche quello da costruzione ed era munito della dichiarazione di cui all'art. 14 del citato regolamento, in virtù del quale, l'esponente, quale "distributore", correttamente aveva esercitato la dovuta diligenza, assicurando che il prodotto, marcato CE, fosse regolarmente provvisto della c.d. "declaration of performance No. documento comunqueParte 3 و scaricabile nel pieno rispetto della normativa europea anche dal sito internet del
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produttore, richiamando il provvedimento del Consiglio dei Lavori Pubblici, e che in virtù della accertata conformità/idoneità allo scopo della merce, nella vicenda che ci occupa non sarebbe di certo configurabile un aliud pro alio.
Eccepiva in particolare come gli asseriti vizi/difetti del materiale avrebbero dovuto essere eccepiti tempestivamente al venditore in modo tale da consentire a quest'ultimo, di rivalersi nei confronti del produttore.
Effettuate tali premesse teoriche necessarie per introdurre il tema oggetto di discussione, sulla scorta del tenore letterale di quanto riportato in atto di citazione parrebbe di evincere come la domanda proposta sia stata fondata esclusivamente sulla presenza di vizi del materiae fornito il che induce il Tribunale a ritenere che la strada perseguita و
dall'opponente sia stata esclusivamente la proposizione di un'azione ex art. 1490 c.c. in quanto volta ad ottenere la riduzione del prezzo della fornitura a seguito dei vizi e difetti inficianti il bene compravendutole, la quale pertanto avrebbe dovuto essere esercitata nel rigoroso rispetto dei ristretti termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495
C.C.
Sulla scorta di tali considerazioni e ritenendo fondata l'eccezione di decadenza e prescrizione svolte dall'opposta, il sindacato di questo Giudice nel caso di specie è ispirato al principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. 12.12.2015 n. 23160; Cass. Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass.
9.1.2009 n. 363).
Invero nel caso di specie, a fronte del regolare adempimento di CP 1 he ha provveduto a consegnare alla società opponente i pannelli di legname di tipo “O.S.B.
3" in data 14.9.2018 e 6.11.2018 ( cfr. documenti nr. 3,4,5 e 6 fascicolo opposta), la ha formalizzato la denuncia degli asseriti vizi solo in data 3 Parte 1
dicembre 2018 e dunque 80 giorni dalla prima consegna e a 27 giorni dalla seconda consegna e dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 1495 c.c.
Al riguardo, par d'uopo soffermarsi brevemente sulla portata degli artt. 1490 e ss. c.c. in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita, e, soprattutto, sulla disposizione di cui all'art. 1495 c.c. in tema di decadenza dalle azioni accordate all'acquirente in presenza di vizi redibitori.
Parte 1E tanto si impone in considerazione del fatto che la al fine di
contrastare la pretesa azionata con il ricorso monitorio, ha eccepito, tra l'altro, la sussistenza di vizi e difetti di qualità dei panelli di legno ad essa forniti dalla società opposta, formulando, altresì, domanda ex art. 1460 c.c., mentre la Controparte_1
[...] nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'acquirente dalla garanzia per vizi dei beni venduti.
Orbene, come certo noto, dal disposto degli artt. 1490 e ss. c.c. si ricava che nel contratto di compravendita il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare, all'acquirente, beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;
segnatamente, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Deve rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che - come certo ben noto assegna al
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compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi, e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Segnatamente per quanto di interesse nella controversia all'attenzione - la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va, ora, osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore.
In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente
- anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Infine, atteso il tenore delle difese svolte dalla società opponente, va rammentato che è ben vero che, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 1495 c.c., la denuncia non
è necessaria ove il venditore abbia riconosciuto il vizio contestato.
Segnatamente, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che, ex art. 1495, II co., c.c., esonera
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l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte, che tacitamente e per facta concludentia. Tuttavia come pure precisato da consolidata giurisprudenza di legittimità il
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riconoscimento tacito "deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti" (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
II, 17 aprile 2001, n. 5597).
Fatte tali precisazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che la società opposta ha fornito adeguata prova del titolo contrattuale posto a base della pretesa azionata in sede monitoria, nonché dell'avvenuta consegna eseguita in data 14.9.2018 e
6.11.2018 (cfr. documenti nr. 3,4,5 e 6 fascicolo opposta), dei pannelli per cui è richiesta di pagamento di quanto dovuto a saldo del corrispettivo. D'altro canto, la società opponente ha ammesso l'avvenuta conclusione del contratto di vendita dedotto in lite e la consegna dei beni venduti, e, tuttavia, al fine di contrastare l'avversa pretesa ha eccepito che i pannelli fornititole dalla Controparte_1 non presentavano le caratteristiche e qualità promesse e tenute presenti al momento della stipula dell'accordo.
In particolare, la ha allegato i vizi e difetti di qualità dei beniParte 1 oggetto di vendita tanto per paralizzare la pretesa di pagamento azionata in sede monitoria
(e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.), volte ad ottenere la riduzione del prezzo.
A fronte di tali doglianze, la società opposta, con comparsa tempestivamente depositata, non solo ha contestato nel merito le doglianze e richieste della Parte 1 ma, prima ancora, ha eccepito la decadenza e la prescrizione di detta società da qualunque garanzia per pretesi vizi e difetti dei beni oggetto di vendita. Sollevata dalla venditrice rituale e tempestiva eccezione di decadenza, era ed è onere della parte acquirente dimostrare di aver provveduto a denunciare tempestivamente i vizi e difetti di qualità lamentati nel presente giudizio.
Senonché, le complessive emergenze in atti portano ad escludere che la Parte 1
[...] abbia denunciato gli asseriti vizi e difetti del bene oggetto di vendita nel termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. In proposito va osservato, infatti, che i beni in contestazione sono stati consegnati alla società acquirente in data 14.9.2018 e 6.11.2018 mentre la contestazione di risulta effettuata in data 2.12.18.Parte 1
Deve, poi, considerarsi che già al momento della consegna, la società acquirente poteva avvedersi della asserita mancanza delle qualità promesse dei beni forniti trattandosi di pannelli di legno;
Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto (nel caso di specie i pannelli denominati OSB 3), già al momento della consegna, era affetto da “imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria;
e non par superfluo precisare che la prova dei vizi redibitori e della relativa preesistenza al contratto deve essere particolarmente rigorosa nei casi in cui la cosa venduta sia soggetta a successiva lavorazione, essendo evidente che un'attività di trasformazione ben può essere causa di vizi originariamente assenti.
A tal riguardo va rilevato che, nel caso di specie, l'opponente sostiene che gli asseriti vizi siano emersi durante la fase di realizzazione di una copertura a tetto in una villetta e dunque in una fase di lavorazione e non vi è prova che i pannelli fossero stati smontati dal tetto e restituiti ad CP_1
A ciò si aggiunga che malgrado gli asseriti vizi, fossero evidenti prima del montaggio dei pannelli (almeno così come denunciati dall'opponente), gli stessi venivano utilizzati e lavorati anziché restituirli al venditore per la verifica degli stessi.
Infatti al riguardo la opponente sostiene che diverse settimane dopo la consegna dei pannelli di legname, e precisamente in data 2.12.2018, le veniva contestata la qualità del prodotto dall'utilizzatore e avrebbe scoperto che: "buona parte delle scaglie di legno
(circa il 50%) sono di dimensioni inferiori a mm 50; -Frammisti alle scaglie di legno sono presenti grandi quantità di frammenti di dimensioni piccole e piccolissime (praticamente segatura); Gran parte dei frammenti appaiono come porzioni di corteccia e di legno non vergine;
-sulla superficie del pannello sono presenti vuoti evidenti della profondità fino a mm 5 (pari ad 1/3 dello spessore del pannello); -il pannello di frantuma facilmente alla semplice pressione della punto di un cacciavite, sintomo evidente dell'utilizzo di un adesivo in qualità inferiore alle prescrizioni o di qualità non conforme;
-L'intero pannello risulta particolarmente flessibile, fragile e privo di rigidezza”.
Tale denuncia conferma che gli asseriti difetti del materiale fornito fossero facilmente visibili fin da subito, soprattutto da un soggetto esperto, come l'odierna opponente che opera nel settore pertanto deve escludersi ogni responsabilità a carico della società
CP_1 ai sensi dell'art. 1491 cod. civ. A ciò si aggiunga che tali asseriti vizi, in assenza di ogni minimo cenno circa le modalità di conservazione del prodotto tra il 14 settembre 18 (consegna) e il 2 dicembre 2018 ( scoperta dei vizi), lasciano ritenere che i pannelli in questione siano stati esposti nei mesi autunnali alle intemperie e all'umidità, fattori questi che ne possono aver alterato la qualità. semmai sarebbero comunquePertanto, le problematiche sostenute da Parte 1
imputabili a non idonee modalità di conservazione/custodia della merce, nel periodo in cui essa è stata nell'esclusivo possesso del compratore/Opponente.
Ebbene, in un contesto di tal fatta, deve ritenersi certamente maturata, a carico della odierna opponente, la decadenza dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. c.p.c., atteso che le prime contestazioni di vizi e difetti di qualità dei beni forniti risultano effettuate dalla società opponente in data 3 dicembre 2018 e dunque a distanza di 80 giorni dalla prima consegna e 27 giorni dalla seconda consegna e, dunque, ben oltre il termine previsto dall'art. 1495 c.c.
Al riguardo va rilevato che l'accoglimento della predetta eccezione di decadenza assorbe anche quella di prescrizione dell'azione. Pur tuttavia si ritiene di dover affrontare anche l'eccezione di prescrizione dall'azione, sollevata da parte opposta ritenendola fondata.
Com'è noto, è pacifico in giurisprudenza che, in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cassazione Civile n. 11037 del
05/05/2017 e Cass., n. 26967 del 15/12/2011).
Ora l'avere, due anni dopo rispetto alla consegna della merce, intrapreso l'azione di opposizione, non può che far considerare prescritta la predetta azione. Nessun valore interruttivo può attribuirsi alle mail inviate da Parte 1 tenuto '
conto che l'interruzione opera solo per il tramite di un atto di natura giudiziale.
In tal senso, la Giurisprudenza è univoca e costante: l'azione giudiziale "costituisce l'unico valido atto interruttivo della prescrizione, vertendosi in fattispecie relativa all'esercizio di un diritto potestativo ed essendo perciò inidoneo un atto stragiudiziale di costituzione in mora “(cfr. fra le altre Cass. Civ. 8417/16; 20705/17).
E così anche ove si trattasse di una mera richiesta di risarcimento del danno, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. nr. 15481/01; 8253/15).
L'asserito (ma non provato, nel nostro caso) riconoscimento dei vizi da parte di […] CP 2 che potrebbe valere per impedire il verificarsi della decadenza, non vale invece a interrompere il termine di prescrizione, a tal fine occorrendo che, oltre ai vizi, venga riconosciuto anche il diritto del compratore alla garanzia.
In ogni caso, sull'efficacia del riconoscimento dei vizi si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5354/1980: "Il riconoscimento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, ai sensi del comma 2 dell'art. 1495 c.c., dall'onere di denunciarli e può sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi per tardiva denuncia, in quanto fa presumere che il venditore abbia acquisito la consapevolezza dei vizi della cosa anteriormente alla scadenza del termine fissato dalla legge per la loro denuncia, ma non vale ad interrompere il termine annuale di prescrizione dell'azione, fissato dal comma 3 della norma cit., giacché tale effetto si verifica, ai sensi degli artt.
2944 e 2945 c.c., solo quando il venditore riconosca anche il diritto dell'acquirente alla garanzia"; Cass. n. 2586/1988: "La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta - diritto che può anche mancare (come avviene quando il vizio sia facilmente riconoscibile o non presenti la gravità richiesta dall'art. 1490 c.c. o la garanzia sia stata efficacemente esclusa ex art. 1490, comma 2, c.c.) - è interrotta, ai sensi dell'art. 2944 c.c., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzidetta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall'onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo"; Cass. n. 5434/1996: "Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all'art. 1495, comma 2, c.c., per la mancata denunzia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel comma 1 dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, al qual fine è necessario che il riconoscimento abbia ad oggetto non tanto i vizi denunziati quanto il diritto dell'acquirente alla garanzia e che esso intervenga prima del compimento del termine annuale di prescrizione previsto dal comma 3 del menzionato art. 1495 c.c., potendo peraltro un riconoscimento successivo del diritto valere come rinunzia alla prescrizione già maturatasi"; e Cass. n. 6089/2000: "Il semplice riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, impedisce il verificarsi a carico del compratore della decadenza di cui all'art. 1495 comma 2 c.c., per la mancata denuncia dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta, previsto nel comma 1 dello stesso articolo, ma non vale ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi stessi, previsto dall'art. 1495 comma 3. Quando però il venditore oltre a riconoscere i vizi, si impegna ad eliminarli, si configura a suo carico un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta al termine di prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c., bensì all'ordinaria prescrizione decennale").
Alla luce di tali principi nel caso di specie, è possibile osservare quanto segue:
- la fornitura per cui è causa risale al 14.9 18 e 6.11.18;
- l'azione di garanzia è stata esperita con la notifica dell'opposizione in data 18.2.20 e dunque ben oltre l'anno di garanzia che scadeva rispettivamente in data 14.9 19 e 6.11.19;
- sia la documentazione prodotta sia la prova testimoniale espletata non hanno dimostrato alcun riconoscimento del diritto del compratore alla garanzia da parte di CP 1
[...]
Ritiene, poi, questo Giudice che gli elementi di giudizio offerti dalla Parte 1
[...] non consentano in alcun modo di ritenere che, ad impedire la decadenza dalla garanzia connessa al difetto di tempestiva denuncia dei vizi del bene oggetto di vendita, possa valere un preteso riconoscimento degli stessi da parte della Controparte 1
[...], la quale, pur respingendo ogni responsabilità in ordine alle doglianze di Parte 1 si è limitata solo a partecipare all'iniziativa avversaria e, in esito "
all'istruttoria del procedimento amministrativo, con provvedimento del 29 luglio 2019 Part (cfr. doc. 9) è stato accertato che "la relativa alla fornitura in questione risulta essere e che la ditta Controparte 1 stata effettivamente consegnata alla ditta Parte 1 Part
[...], con nota del 1.12.2018, ha informato della possibilità di consultare la sul sito internet del fabbricante"; affermando dunque come, nella correttezza dunque, l'Ente amministrativo adito dall'odierna controparte ha accertato la regolarità -formale -della fornitura.
Invero, atteso il tenore delle contestazioni e doglianze poste a base delle eccezioni formulate dalla nella presente sede un preteso riconoscimento. Parte 1
CP 1 anche tacito e per facta concludentia - ad opera della potrebbe assumere rilievo solo ove avente ad oggetto, specificamente, la non rispondenza dei pannelli consegnati alle caratteristiche descritte al momento della vendita. Senonché diversamente da quanto ritenuto dalla opponente un riconoscimento espresso di tal fatta certamente non può cogliersi nella mera comunicazione, da parte di della disponibilità alla partecipazione all'istruttoria delCP 1 procedimento amministrativo.
Parte 1In definitiva, dunque, le ragioni di opposizione della non possono trovare accoglimento, posto che la predetta società è decaduta dalla garanzia invocata nella presente sede.
Va, pertanto, confermato il Decreto Ingiuntivo n. 24663/19 (NRG.15547/19) emesso dal
Tribunale di Roma in data 14.12.19.
Parte 1 alla rifusione, in Alla soccombenza consegue la condanna della delle spese del presente giudizio, nella misura favore della Controparte_1
liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 13425/20 R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte 1
Decreto Ingiuntivo n. 24663/19 (NRG.15547/19) emesso dal Tribunale di Roma in data
14.12.19.
- Condanna la Parte 1 alla rifusione, in favore della Controparte_1
[...], delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 04.11.25
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1490 c.c., il grave inadempimento della controparte degli obblighi ad essa facenti carico per aver venduto alla opponente della merce inidonea all'uso cui era destinata ed essersi rifiutata di sostituirla con altra idonea, Conseguentemente ai sensi degli articoli 1460, accertare e dichiarare il diritto della opponente a rifiutare il pagamento concordato. Per
l'effetto dichiarare nullo e/o annullare, e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo