Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 39572
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Sentenza 10 ottobre 2002

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La disposizione dell'art. 328, comma 1, cod. pen.,con riferimento al delitto di rifiuto di atti di ufficio, non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite quelle funzioni pubbliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 39572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39572
    Data del deposito : 10 ottobre 2002

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