Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 328, comma 1, cod. pen.,con riferimento al delitto di rifiuto di atti di ufficio, non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite quelle funzioni pubbliche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2002, n. 39572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39572 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 10/10/2002
1. Dott. CASO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - N. 1181
3. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 16756/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE PP, n. 28.09.1949;
avverso la sentenza emessa il giorno 01.03.2002 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PP Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Cigliano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Il GUP del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 22.05.2001, emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava GE PP colpevole del delitto di cui all'art. 328, comma 1, cp., perché, in qualità di componente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Saronno, indebitamente rifiutava il compimento di un atto che avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo per ragioni di sicurezza pubblica: in particolare, insistentemente richiesto di intervenire all'altezza di Via Prealpi, dove, a causa della pioggia battente, si era creata una voragine pericolosa nell'asfalto, che richiedeva, per la sicurezza della circolazione, un ripristino urgente e immediato, rifiutava categoricamente di attivarsi nel senso richiesto e, pur precedentemente allertato dal dirigente responsabile dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e dell'Ufficio Tecnico (con ordine di servizio interno del 12.01.1996) e/o dal Sindaco del Comune, dava disposizioni soltanto per il mattino successivo. Con sentenza emessa il giorno 01.03.2002 la Corte d'appello di Milano confermava la decisione del GUP.
Propone ricorso l'imputato, deducendo:
A) la errata applicazione della norma extrapenale posta a base dell'art. 328 cp., in quanto l'assunto che la reperibilità straordinaria era relativa a "varie necessità" derivanti dal maltempo e seguite alle gravi precipitazioni e non limitata all'esondazione del torrente, come più volte sostenuto nei motivi di appello, sarebbe smentito dall'analisi testuale, logica e sistematica del dispositivo dell'ordine di servizio del 12.01.1996 e dalle dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte come responsabili della fase di emergenza;
B) il vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello: 1) nell'interpretare l'ordine di servizio succitato, omesso di considerare quattro documenti processuali che ne avrebbero univocamente chiarito l'esclusiva finalità di fronteggiare l'eccezionale situazione del rischio di esondazione;
2) apoditticamente ed erroneamente affermato che la buca era stata provocata dalle eccessive precipitazioni, senza comunque tener conto, da un lato, che la reperibilità straordinaria era collegata all'emergenza, ormai cessata, delle condizioni meteo-climatiche e, dall'altro, che il ripristino urgente e immediato del manto di asfalto non era ne' necessario, in quanto, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, l'incolumità pubblica era stata comunque garantita dai Vigili Urbani con l'apposizione della segnaletica, ne' tecnicamente possibile, in quanto la pioggia, benché attenuata, cadeva ancora;
C) l'illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo, posto che, avendo il GE personalmente redatto l'ordine di servizio del 12.01.1996 nella conoscenza del contesto di emergenza inerente al rischio esondazione, una corretta interpretazione della sua condizione psicologica avrebbe dovuto tener conto del naturale collegamento a tale contesto che egli operò al momento della richiesta di intervento.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Devesi anzitutto riconoscere, sulla scorta della congrua e logica motivazione offerta sul punto dai giudici di merito (e non sindacabile in questa sede attraverso una diversa valutazione delle risultanze processuali), che l'ordine di servizio del 12.01.1996 faceva riferimento a tutte le necessità che comunque potessero derivare dalla situazione creatasi per le eccezionali condizioni meteo-climatiche, e che fra queste rientrava quindi quella inerente alla voragine apertasi in Via Prealpi, che, da un lato, se anche non esclusivamente determinata dalle rilevanti precipitazioni, da queste certamente era stata aggravata e, dall'altro, veniva resa dal persistente maltempo particolarmente insidiosa.
Cionondimeno appare dirimente, ai fini dell'esclusione del reato contestato, il rilievo che, per l'ora in cui avvenne la segnalazione del problema da parte dei VV.UU. (20,30) e le condizioni di persistente (pur se attenuato) maltempo, un concreto intervento di pertinenza del geom. GE, e relativo cioè al ripristino appropriato del manto stradale, non era realizzabile in via immediata al momento della segnalazione stessa, e doveva necessariamente essere rinviato al mattino successivo, per il quale l'imputato si attivò, pur avendo, nella risposta telefonica ai VV.UU., genericamente accampato l'insussistenza dei presupposti della propria reperibilità.
Nè, ovviamente, al prevenuto può addebitarsi, ai fini dell'imputazione ascritta, la circostanza che egli accampò l'eccezione burocratica predetta e non si preoccupò personalmente neppure di raccomandare l'apposizione della prescritta segnaletica, cosa a cui provvidero di propria iniziativa i Vigili Urbani (in una al riempimento provvisorio e precario della buca), posto che ciò che conta, ai fini in questione, è che egli non rifiutò alcun atto che, nelle condizioni date, poteva e doveva, per il suo incarico, compiere senza ritardo.
La norma di cui al comma 1 dell'art. 328 cp., infatti, non sanziona la generica negligenza o scarsa sensibilità istituzionale del pubblico agente ma solo il rifiuto degli atti inerenti al possibile e doveroso esercizio senza ritardo dei compiti di pertinenza del medesimo finalizzati al controllo delle fonti di pericolo incombenti sui beni giuridici pubblici ivi contemplati.
P.Q.M.
visti gli arti 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2002