Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11616 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
ес 64 230 E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A A / . I R 6 T 2 B R REPUBBLICA ITALIANA S . . I A R L . G T L P . E A U 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D R . B LA CORT SUP MA1 1616 / 03 L B I E A A R D T D A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E INTA CIVIL S N T . E I N 1 S A A E composta dagli ill.mi sigg. magistrati M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. n. 9472/99 Dott. Enrico PAPA Consigliere 25431 Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Cron. Dott. PP Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 19 Feb. 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 64290 DAL MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro 02 43 tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Generale dello Portoghesi n. 12 presso 1' Avvocatura Stato che lo difende ope legis RICORRENTE
CONTRO
MA PP, residente in [...] alla Via Emma Carnevali n. 4 INTIMATO Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 - 1/7 - 498 avverso la sentenza n. 41/43/98 depositata il 23 marzo 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Pietro ABBRITTI, il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato a MA PP il 4 mag- gio 1999 (depositato il 21 maggio 1999) il Ministero adducendo, in tre complessi motivi,delle Finanze «violazione e falsa applicazione» degli artt. 36 D. Lg.vo n. 546/92, 16 DPR n. 636/72 e 19 D. Lg.vo n. 546/92, 16 DPR n. 636/72 e 19 e 21 D. Lg.vo n. 546/92, 112 c.p.c e da 49 a 61 D. Lg.vo n. 546/92, 36 bis DPR n. 600/73, 17 DPR n. 602/73 e 43 DPR n. 600/73 nonché mo- insufficiente, contraddittoria su untivazione omessa, punto decisivo della controversia⟫>> chiedeva, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, di annullare la sentenza n. 41/43/98 depositata il 23 marzo 1998 con la quale la Commissione Tributaria Regio- in riforma della decisione n. 73/04/97nale del Lazio - pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo - aveva accolto il ricorso proposto dal MA avverso l' avviso di mora relativo a cartella esattoria- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 - 2/7 - | le (che il contribuente asseriva non essergli stata mai notificata) con la quale, ai sensi dell' art. 36 bis DPR n. 602/73, il competente Centro di Servizi aveva chiesto il pagamento dell' ILOR relativa al reddito di impresa dichiarato nell' anno 1987 e non versata. Il 14 giugno 1999 il MA depositava copia del ricorso a lui notificata, in calce alla quale era appo- sto mandato ad avvocato per la propria difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va ribadito il principio se- condo cui (Cass., II, 29 marzo 2002 n. 4618; id., I, 17 aprile 1998 n. 3915) il mero deposito della copia noti- ficata del ricorso per cassazione, effettuato dalla par- te nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno né come
contro
- ricorso, in quanto è del tutto difforme dal modello pre- visto dall' art. 370 c.p.c., né come memoria ai sensi dell' art. 378 c.p.c., perché questa postula la presen- tazione del controricorso, né come atto utile per parte- cipare all' udienza di discussione, in quanto a tal fine è necessario quando manchi, come nella specie, la pre- sentazione di controricorso il conferimento di apposi- ta procura speciale, nelle forme di cui al comma 2 dell' art. 83 c.p.c., ovverosia «con atto pubblico o scrittura privata autenticata». Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 - 3/7 - Da tale principio discende l' assoluta irrilevanza del deposito, effettuato per conto del MA, di copia del ricorso recante in calce mandato ad lites per il presente processo е la mancanza di legittimazione del partecipare alla «discussione orale»>>suo difensore a della causa.
2. Il giudice a quo dopo aver premesso che il BO- MARSI (1) nell' atto di appello aveva sostenuto «l' il- legittimità della tassazione» e (2) con memoria aggiun- tiva» aveva chiesto di dichiarare la «nullità della no- tifica perché l' avviso di mora è stato emesso oltre il termine previsto dall' art. 36 bis del DPR 600/1973 » -, ha accolto l' impugnazione del contribuente osservando testualmente (ed esclusivamente) : «la Commissione rileva che la rettifica è stata notificata dal centro servizi nel 1994, rileva parimenti 1' inerzia dell' Ufficio e la non valida sostituzione del Centro Servizi per competenza. ne consegue la nullità dell' Da quanto sopra avviso di mora, relativo alla cartella esattoriale non notificata al ricorrente».
2. Con il primo motivo di gravame il Ministero ri- corrente eccepisce la «nullità» della predetta sentenza assumendo che la stessa difetti «dei requisiti minimi previsti dall' art. 36 D. Lg.vo 546/92» perché: Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 -4/7 - 1) «la controversia viene descritta del tutto som- mariamente»>>; 2) non vengono descritte le doglianze mosse dal contribuente» essendosi solo esposto che «questi ha SO- stenuto l' illegittimità della tassazione»> senza dire il «perché»; 3) «l' unica doglianza che, malamente, si descrive, è palesemente inammissibile, essendo stata sollevata so- lo con memoria in sede di appello». Il ricorrente aggiunge che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, nel caso non vi è stato «al- cun avviso di rettifica notificato tardivamente dal cen- tro di Servizio in luogo dell' Ufficio delle II. DD.». La censura deve essere accolta perché fondata.
3. Il giudice del gravame, invero, fa discendere la dichiarata «nullità dell' avviso di mora>>> (relativo a «cartella esattoriale» che assume «non notificata al ri- corrente») unicamente dai seguenti tre scheletrici ri- lievi: 1) «rettifica notificata dal centro servizi nel 1994»; 2) «inerzia dell' Ufficio» e 3) non valida sostituzione del Centro Servizi per competenza». Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 - 5/7 - Per il giudice detto, quindi, la nullità discende dal fatto che 1' avviso di mora si riferirebbe ad una < rettifica» operata dal Centro di Servizio anziché dall' Ufficio competente. Il ragionamento così ricostruito - ad un controllo condotto sul piano logico-formale e della correttezza giuridica (Cass., III, 11 febbraio 2002 n. 1892; id., lav., 22 maggio 2001 n. 6975) si palesa del tutto man- chevole (per omessa esplicitazione) del suo imprescindi- bile dato di partenza costituito dall' accertamento, in fatto, della (esistenza, nel caso, di una) rettifica>>> nella cartella di pa-almeno, della configurabilità, gamento (cui, secondo lo stesso giudice, inerisce 1' avviso di mora impugnato), di un atto di «rettifica». I' evidenziata carenza motivazionale, per il suo carattere pregiudiziale ed omnicomprensivo, importa 1' assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso propo- sti dal Ministero - in particolare di quelli afferenti all' eventuale inammissibilità di alcuni temi di do- glianza perché tardivamente avanzati dal contribuente ed impone di cassare la sentenza impugnata, con rinvio della causa, per il necessario motivato giudizio sulla natura giuridica dell' atto presupposto da quello diret- tamente impugnato, ad altra sezione della medesima Com- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 - 6/7 - missione Tributaria Regionale del Lazio che ha emesso la decisione impugnata.
4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Com- missione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003. fr IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Dr. Michele D ALONZO) Francesco CRISTARELLA ORESTANO) Asco Ви ла Олти CORTE IL/CANCELLIERE * dott. Luigh Rittano E N O I Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 28 LUG. 2003 IL CANCELLIERE C1 doti Luigi Riitano Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 9472/99 - 7/7 -