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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1730/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CO di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2334/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569554 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 Ricorrente_1 adiva questa CO espondendo di avere ricevuto in data 15.1.2025 avviso di accertamento da parte del Comune di Catania per IMU 2019 di €
44152.00
Eccepiva: - nullità dell'impugnato avviso di accertamento per intervenuta decadenza della pretesa creditoria intimata alla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria de quo alla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte del funzionario addetto, di cui è solamente riprodotto a stampa il nominativo e/o per violazione dell'art. 1 comma 87 l. 549/95; - illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per errata determinazione dell'imposta; - illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione in violazione e falsa applicazione della L.n.241/1990 artt. 3 e 21septies, nonché della L. n.212/2000 art. 7 e d.lgs n.23/2011 artt. 8 e segg. e art. 1, comma 162, legge n.296/2006; - inapplicabilità della sanzione non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 comma 161 della legge 296/06 ha stabilito che “161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Il successivo comma 171 ha abrogato l'art. 71 d.lgs. 507/93 che stabiliva i diversi termini per l'accertamento in questione.
Nella specie quindi l'avviso di accertamento sarebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2024, stante che per i tributi locali non si applica la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid19.
Infatti l'art- 157, comma 1 del D.l. n. 34/2020, ha stabilito che “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Il successivo comma 7 bis dell'art. 157 D.L. n. 34/2020 dispone che “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Va invece applicata ai tributi locali la sospensione ex art. 67, comma 1 D.L. n. 18/2020 che ha disposto infatti che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.” [cfr. CTP Pisa 4.7.2022].
Il relativo termine è quindi “prorogato” di 85 giorni: nella specie quindi la scadenza sarebbe stata al
26.3.2025 in caso di omesso versamento e al 26.3.2026 in caso di omessa denuncia.
Nella specie l'atto è stato consegnato in data 15.01.2025 e quindi tempestivamente.
Nessuna prescrizione può quindi dirsi maturata alla data della notifica dell'avviso di accertamento, atteso che la stessa comincia a decorrere solo dopo l'esercizio della potestà impositiva.
Come ribadito da CO di Cassazione 11.7.2022 n. 11810 il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento. Hanno natura decadenziale il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento (oggi esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019), previsto dal già citato comma 161 della legge 296/2006, e quello triennale per la notifica del titolo esecutivo
(cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge
296/2006. Termine, quest'ultimo, non più operante per gli accertamenti esecutivi, che consentono l'avvio delle procedure esecutive e cautelari una volta trascorso il termine di scadenza, senza necessità della previa notifica del titolo esecutivo. Sono di natura prescrizionale, invece, i termini connessi all'esercizio del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento oggi e con la cartella di pagamento e l'ingiunzione, per gli atti emessi fino al 2019. Termini di durata quinquennale, come ha ritenuto la
CO di cassazione con numerose pronunce (ex plurimis n. 9076/2017). La distinzione è importante, sia perché permette di comprendere che, in caso di mancato pagamento del tributo locale la notifica dell'avviso di accertamento non deve avvenire entro 5 anni dall'omissione, ma bensì entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. In vigenza degli accertamenti che acquisiscono efficacia esecutiva alla scadenza del termine per il pagamento (termine per presentare ricorso, nel caso dei tributi), una volta perfezionata la notifica dell'avviso, non opera più il termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'articolo 1 della legge
296/2006 per la notifica del titolo esecutivo, proprio perché quest'ultimo non è più necessario essendo l'avviso di accertamento stesso un atto esecutivo. Dalla data della notifica dell'avviso, decorre invece il termine di prescrizione, che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo, senza porre in essere nessun atto interruttivo della prescrizione. Va inoltre rilevato che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale, come evidenziato dalla
CO (sentenza n. 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
In ordine all'eccezione di difetto di sottoscrizione.
Si osserva che l'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, così dispone: “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (v. Cass. n. 20628/2017, n. 12756/2019 e n. 29820/2021). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. n. 20628/2017 e n. 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.
Nella specie l'avviso di accertamento impugnato è stato prodotto con sistemi informatici automatizzati, e riporta l'indicazione relativa al provvedimento (determina dirigenziale del 4.10.2023) con cui il sottoscrittore a stampa era stata nominata funzionario responsabile dei tributi nel Comune resistente.
La validità di tale sistema di firma è oramai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
L'ordinanza della CO di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Quest'ultimo
è il soggetto individuato con apposito provvedimento del Comune, di norma una deliberazione della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la Tari e l'abrogata
Tasi, e dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 per l'Imu. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la CO di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n.
9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: • che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica;
• che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
• che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce della CO di cassazione (n.
20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.
Come detto nella specie l'atto è sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio, nominato con determina indicata nell'atto stesso.
In ordine alla doglianza dell'errata determinazione dell'imposta, per vero avanzata in modo del tutto generico dal ricorrente, deve convenirsi come l'ufficio comunale abbia correttamente evidenziato nell'atto impugnato i dati relativi alle rendite catastali, al classamento degli immobili, al periodo di acquisizione degli stessi e alle percentuali di possesso.
Peraltro non vi è prova alcuna della natura di bene storico dell'immobile denominato “Villa
Cocuzza”, atteso che la documentazione prodotta solamente in data 23.02.2026 è inutilizzabile per tardività. Al momento del deposito del ricorso nessun documento attestante la natura storica dell'immobile era stato versato in atti.
Destituito di fondamento il motivo di doglianza relativo all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'avviso di accertamento impugnato non è carente di motivazione poiché contiene la chiara indicazione dell'iter logico-giuridico seguito dal comune di Catania per determinare l'imposta IMU dovuta per l'anno 2019, consentendo al ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo. Infatti contiene i dati catastali, le determinazioni di valore nonché l'imposta richiesta. Le delibere comunali di determinazione delle tariffe, inoltre, in quanto soggette a pubblicità legale (pubblicazione nell'albo pretorio) si presumono iuris et de iure conosciute dai consociati (cfr. Cass. N. 11133/2011, ord.) e, peraltro, non sono state oggetto di impugnazione.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CO di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Nominativo_1 contro Comune di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del Comune, liquidate in complessivi
€ 2500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Coì deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della CO di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 24.02.2026
Il Giudice rel. Il PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CO di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2334/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569554 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 Ricorrente_1 adiva questa CO espondendo di avere ricevuto in data 15.1.2025 avviso di accertamento da parte del Comune di Catania per IMU 2019 di €
44152.00
Eccepiva: - nullità dell'impugnato avviso di accertamento per intervenuta decadenza della pretesa creditoria intimata alla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria de quo alla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancata sottoscrizione da parte del funzionario addetto, di cui è solamente riprodotto a stampa il nominativo e/o per violazione dell'art. 1 comma 87 l. 549/95; - illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per errata determinazione dell'imposta; - illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione in violazione e falsa applicazione della L.n.241/1990 artt. 3 e 21septies, nonché della L. n.212/2000 art. 7 e d.lgs n.23/2011 artt. 8 e segg. e art. 1, comma 162, legge n.296/2006; - inapplicabilità della sanzione non ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Il Comune di Catania si costituiva in giudizio opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 comma 161 della legge 296/06 ha stabilito che “161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Il successivo comma 171 ha abrogato l'art. 71 d.lgs. 507/93 che stabiliva i diversi termini per l'accertamento in questione.
Nella specie quindi l'avviso di accertamento sarebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2024, stante che per i tributi locali non si applica la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid19.
Infatti l'art- 157, comma 1 del D.l. n. 34/2020, ha stabilito che “in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Il successivo comma 7 bis dell'art. 157 D.L. n. 34/2020 dispone che “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Va invece applicata ai tributi locali la sospensione ex art. 67, comma 1 D.L. n. 18/2020 che ha disposto infatti che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.” [cfr. CTP Pisa 4.7.2022].
Il relativo termine è quindi “prorogato” di 85 giorni: nella specie quindi la scadenza sarebbe stata al
26.3.2025 in caso di omesso versamento e al 26.3.2026 in caso di omessa denuncia.
Nella specie l'atto è stato consegnato in data 15.01.2025 e quindi tempestivamente.
Nessuna prescrizione può quindi dirsi maturata alla data della notifica dell'avviso di accertamento, atteso che la stessa comincia a decorrere solo dopo l'esercizio della potestà impositiva.
Come ribadito da CO di Cassazione 11.7.2022 n. 11810 il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento. Hanno natura decadenziale il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di accertamento (oggi esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019), previsto dal già citato comma 161 della legge 296/2006, e quello triennale per la notifica del titolo esecutivo
(cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge
296/2006. Termine, quest'ultimo, non più operante per gli accertamenti esecutivi, che consentono l'avvio delle procedure esecutive e cautelari una volta trascorso il termine di scadenza, senza necessità della previa notifica del titolo esecutivo. Sono di natura prescrizionale, invece, i termini connessi all'esercizio del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento oggi e con la cartella di pagamento e l'ingiunzione, per gli atti emessi fino al 2019. Termini di durata quinquennale, come ha ritenuto la
CO di cassazione con numerose pronunce (ex plurimis n. 9076/2017). La distinzione è importante, sia perché permette di comprendere che, in caso di mancato pagamento del tributo locale la notifica dell'avviso di accertamento non deve avvenire entro 5 anni dall'omissione, ma bensì entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. In vigenza degli accertamenti che acquisiscono efficacia esecutiva alla scadenza del termine per il pagamento (termine per presentare ricorso, nel caso dei tributi), una volta perfezionata la notifica dell'avviso, non opera più il termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'articolo 1 della legge
296/2006 per la notifica del titolo esecutivo, proprio perché quest'ultimo non è più necessario essendo l'avviso di accertamento stesso un atto esecutivo. Dalla data della notifica dell'avviso, decorre invece il termine di prescrizione, che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo, senza porre in essere nessun atto interruttivo della prescrizione. Va inoltre rilevato che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale, come evidenziato dalla
CO (sentenza n. 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
In ordine all'eccezione di difetto di sottoscrizione.
Si osserva che l'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, così dispone: “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (v. Cass. n. 20628/2017, n. 12756/2019 e n. 29820/2021). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. n. 20628/2017 e n. 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.
Nella specie l'avviso di accertamento impugnato è stato prodotto con sistemi informatici automatizzati, e riporta l'indicazione relativa al provvedimento (determina dirigenziale del 4.10.2023) con cui il sottoscrittore a stampa era stata nominata funzionario responsabile dei tributi nel Comune resistente.
La validità di tale sistema di firma è oramai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
L'ordinanza della CO di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Quest'ultimo
è il soggetto individuato con apposito provvedimento del Comune, di norma una deliberazione della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la Tari e l'abrogata
Tasi, e dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 per l'Imu. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la CO di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n.
9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: • che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica;
• che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
• che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce della CO di cassazione (n.
20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.
Come detto nella specie l'atto è sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio, nominato con determina indicata nell'atto stesso.
In ordine alla doglianza dell'errata determinazione dell'imposta, per vero avanzata in modo del tutto generico dal ricorrente, deve convenirsi come l'ufficio comunale abbia correttamente evidenziato nell'atto impugnato i dati relativi alle rendite catastali, al classamento degli immobili, al periodo di acquisizione degli stessi e alle percentuali di possesso.
Peraltro non vi è prova alcuna della natura di bene storico dell'immobile denominato “Villa
Cocuzza”, atteso che la documentazione prodotta solamente in data 23.02.2026 è inutilizzabile per tardività. Al momento del deposito del ricorso nessun documento attestante la natura storica dell'immobile era stato versato in atti.
Destituito di fondamento il motivo di doglianza relativo all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
L'avviso di accertamento impugnato non è carente di motivazione poiché contiene la chiara indicazione dell'iter logico-giuridico seguito dal comune di Catania per determinare l'imposta IMU dovuta per l'anno 2019, consentendo al ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo. Infatti contiene i dati catastali, le determinazioni di valore nonché l'imposta richiesta. Le delibere comunali di determinazione delle tariffe, inoltre, in quanto soggette a pubblicità legale (pubblicazione nell'albo pretorio) si presumono iuris et de iure conosciute dai consociati (cfr. Cass. N. 11133/2011, ord.) e, peraltro, non sono state oggetto di impugnazione.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CO di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Nominativo_1 contro Comune di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del Comune, liquidate in complessivi
€ 2500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Coì deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della CO di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 24.02.2026
Il Giudice rel. Il PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Vinci)