CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29504 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AR, nato a [...] [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. AN PIAZZA, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14/03/2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 08/11/2018, appellata da IC RI, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640, 61 n. 5, cod. pen.). 2. IC RI ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali quanto alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello;
in particolare deve essere ritenuta nulla l'ordinanza emessa dalla Corte di Penale Sent. Sez. 2 Num. 29504 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/03/2023 appello in data 14/03/2022 con la quale si accertava la regolare costituzione del rapporto processuale con particolare riguardo alla citazione dell'imputato; la difesa aveva depositato conclusioni scritte eccependo tale nullità al punto 1. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nel ritenere l'attendibilità oggettiva della persona offesa DO NI AN. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento all'omessa considerazione e valutazione della richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manca qualsiasi motivazione in ordine all'abitualità del comportamento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. 4.1. Il primo motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha chiarito come la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. fosse stata posta in essere solo a seguito dell'accesso presso il domicilio eletto, risultato inidoneo ai fini della notifica. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, omettendo di richiamare l'accesso presso il domicilio eletto e non allegando in alcun modo il pregiudizio subito, considerato la costante attività difensiva di fiducia svolta in favore dello stesso (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101-01, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, Bardasu, Rv. 268785-01). 4.2. Il secondo motivo non è consentito atteso che tende ad introdurre una lettura alternativa del merito, tra l'altro dedotta in modo aspecifico, non consentita in questa sede, attesa la persuasiva e logica motivazione articolata dalla Corte sul punto della piena attendibilità della persona offesa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). 4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha difatti negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Rv. 280663-01). 2 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. AN PIAZZA, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14/03/2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 08/11/2018, appellata da IC RI, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640, 61 n. 5, cod. pen.). 2. IC RI ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali quanto alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello;
in particolare deve essere ritenuta nulla l'ordinanza emessa dalla Corte di Penale Sent. Sez. 2 Num. 29504 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 28/03/2023 appello in data 14/03/2022 con la quale si accertava la regolare costituzione del rapporto processuale con particolare riguardo alla citazione dell'imputato; la difesa aveva depositato conclusioni scritte eccependo tale nullità al punto 1. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nel ritenere l'attendibilità oggettiva della persona offesa DO NI AN. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento all'omessa considerazione e valutazione della richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manca qualsiasi motivazione in ordine all'abitualità del comportamento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. 4.1. Il primo motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha chiarito come la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. fosse stata posta in essere solo a seguito dell'accesso presso il domicilio eletto, risultato inidoneo ai fini della notifica. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, omettendo di richiamare l'accesso presso il domicilio eletto e non allegando in alcun modo il pregiudizio subito, considerato la costante attività difensiva di fiducia svolta in favore dello stesso (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101-01, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, Bardasu, Rv. 268785-01). 4.2. Il secondo motivo non è consentito atteso che tende ad introdurre una lettura alternativa del merito, tra l'altro dedotta in modo aspecifico, non consentita in questa sede, attesa la persuasiva e logica motivazione articolata dalla Corte sul punto della piena attendibilità della persona offesa (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). 4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha difatti negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Rv. 280663-01). 2 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2023.