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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10711/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera assembleare”, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DURATURO CARLO, C.F._1
p.e.c. come da procura in atti;
Email_1
E
in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro tempore, COD. FISC. , parte contumace;
P.IVA_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta cui si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premessa la sua qualità di partecipante del Condominio sito Parte_1
in Napoli alla Via Montendonzelli n. 48 bis, ha impugnato il capo 6 all'o.d.g. della delibera del 04/04/2023, assunta in seconda convocazione, con la quale l'assemblea decideva di conferire all'amministratore in carica di verificare
<la locazione del locale del condomino ed eventuali abusi e/o illeciti Pt_1 posti in essere dallo stesso nel suddetto locale invitando l'amministratore a verifica esperita di relazionare all'assemblea>>.
Il ricorrente si è opposto al suddetto deliberato, deducendo testualmente che:
- 1. <inserendo al punto 6) all'ordine del giorno, ovvero nella voce “Varie ed eventuali”, la discussione ed approvazione del conferimento all'amministratore dell'incarico di verificare eventuali abusi e/o illeciti posti in essere dal nel locale di sua proprietà, ha violato quanto statuito Controparte_2
dall'art. 66, terzo comma, Disp. att. Cod. Civ>>;
- 2. vi è stata la violazione dell'art. 1122 c.c. in quanto <la denuncia di un eventuale abuso edilizio rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio in condominio, ovvero rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore del condominio alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1130 comma 1 n. 4 e 1131, comma 1 del codice Civile. […]
Dunque, l'amministratore del è legittimato senza necessità di una CP_1
specifica deliberazione assembleare […] Orbene, dal contenuto delle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare oggetto di impugnativa, si evince che l'amministratore del era comunque al corrente della CP_1
locazione […] e quindi, prima ancora della indetta assemblea condominiale, avrebbe già potuto esercitare i dovuti accertamenti […] in forza dei poteri ispettivi riconosciutigli dalla legge senza lasciare tale scelta all'assemblea dei condomini che […] non può deliberare su questioni e/o circostanze relative alla proprietà esclusiva dei singoli condomini che non vadano a ledere le parti comuni e/o non determino un pregiudizio alla stabilità – sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio>>;
- 3. <deve evidenziarsi anche il ruolo svolto dall'Amministratore pt del
convenuto nell'assemblea condominiale qui impugnata. Infatti il CP_1 Dott. ha svolto le funzioni di Segretario della stessa. Detto ruolo CP_3
sembra inopportuno poiché viene a configurare un netto contrasto di interessi tra il ruolo svolto dall'Amministratore e quello del segretario dell'Assemblea
Condominiale configurandosi anche una limitazione nella libertà di verbalizzare eventuali contestazioni da parte dei condomini stessi presenti all'adunanza.
Infatti l'art. 1130 c.c. stabilisce che l'amministratore del debba CP_1
curare la tenuta del registro dei verbali e non fa riferimento alla circostanza se possa essere o meno segretario della stessa adunanza. Il segretario viene, di regola, nominato dall'assemblea ma può essere scelto anche dal presidente. A lui
è affidato il compito di redigere il verbale. Può essere nominato segretario sia un condomino che un rappresentante del condomino munito di delega. È dubbio se
l'amministratore possa svolgere anche la funzione di segretario. Secondo alcuni, si tratta di una soluzione sconsigliabile per ragioni di opportunità. Il regolamento di condominio può vietare, a monte, all'amministratore di essere nominato segretario (diversamente, l'assemblea è nulla)>>.
È rimasto contumace il resistente sebbene correttamente citato in CP_1
persona del suo amministratore pro tempore.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Possono esaminarsi congiuntamente i primi due motivi di impugnazione.
Va preliminarmente osservato che non sono del tutto infondate le doglianze del ricorrente in ordine ai suddetti motivi d'opposizione al deliberato. Invero,
l'art. 66, co. 3, disp. att. cod. civ., dispone che unitamente all'avviso di convocazione siano specificamente indicati i capi posti all'ordine del giorno e, conseguentemente, risulta viziata la delibera che assume carattere decisorio circa un argomento non ivi precisamente riportato. Dunque, è annullabile la delibera relativa ad argomenti assunti sotto la voce
<varie ed eventuali>> dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.
Tale formula, infatti, stante la sua genericità non è idonea a conseguire l'obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza.
Pertanto, la discussione relativa al punto dell'ordine del giorno <varie ed eventuali>> non può preludere ad alcuna delibera vera e propria, ma deve vertere, esclusivamente, su aspetti che riguardano le comunicazioni a scopo informativo, i suggerimenti e/o le eventuali proposte per future assemblee.
Con la conseguenza che, certamente, non potrà assumersi alcuna deliberazione a carattere decisorio che incida sui diritti dei condomini e/o sull'uso e regolamento delle cose comuni, senza che gli stessi siano preavvertiti con uno specifico argomento posto all'ordine del giorno tale da consentirgli di partecipare, o meno, all'assemblea in modo informato e consapevole.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, va contrariamente osservato che, la decisione assunta dall'assemblea sul punto 6 all'o.d.g., sotto la voce “varie ed eventuali”, non è connotata da quel carattere decisorio (di cui prima si è detto) idoneo a viziarne la validità.
L'assemblea, infatti, ha conferito all'amministratore l'incarico di accertare se l'immobile del ricorrente fosse locato e, contestualmente, di verificare l'esistenza di eventuali abusi.
Tuttavia, come ben osserva il ricorrente, tale attività rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore.
Difatti, la denuncia di un abuso edilizio rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, incombendo sull'amministratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130, co. 1, lett. 4 e 1131, co. 1, c.c., il dovere di salvaguardare gli interessi del condominio, sia nei confronti dei singoli condomini che nei confronti dei terzi, per modo che sia tutelata l'integrità della cosa comune.
Pertanto, l'amministratore poteva (doveva) compiere la predetta attività senza previamente sottoporre la questione alla decisione dell'assemblea che, nella fattispecie, era del tutto superflua.
In altre parole, deve ritenersi che, i condomini abbiano esclusivamente informato l'amministratore dell'accertamento da dover espletare e, questi, abbia inteso raccogliere il consenso semplice dell'assemblea circa l'attività da compiere.
Sostanzialmente, la deliberazione adottata dall'assemblea sul capo 6 all'o.d.g., non assume valore decisorio, ma meramente informativo, avendo il semplice scopo di comunicare all'amministratore di dover compiere un'attività rientrante nelle sue proprie attribuzioni.
Invero, una delibera che non sia propriamente impegnativa per il condominio e non sia vincolante in ordine a determinate iniziative, la cui esistenza è del tutto superflua rispetto all'attività che l'amministratore è tenuto a compiere, per sua stessa natura, non può assumere carattere decisorio.
Conseguentemente, va pure ritenuto che non vi sia l'interesse del ricorrente, nel senso di cui all'art. 100 c.p.c., ad impugnare la delibera che incarica l'amministratore di compiere un'attività per la quale non è necessario il previo consenso dell'assemblea, rientrando, questa, nelle attribuzioni già proprie del suo mandato.
Tutto quanto premesso, stante l'irrilevanza della delibera rispetto all'attività da compiersi da parte dell'amministratore, questa, non può ritenersi impropriamente assunta e, dunque, i primi due motivi d'impugnazione devono essere rigettati.
Ugualmente infondato è il terzo ed ultimo motivo d'impugnazione.
Sul punto è opportuno osservare che, la legge non vieta esplicitamente all'amministratore di condominio di svolgere il ruolo di segretario durante l'assemblea condominiale.
Solo se il regolamento condominiale specificamente impone un veto al verificarsi della predetta circostanza, l'amministratore non potrà assumere tale incarico, pena l'annullabilità della delibera.
Orbene, nel caso di specie, il regolamento condominiale (prodotto in atti dal ricorrente) non specifica un divieto esplicito per l'amministratore di fungere da segretario dell'assemblea, né può ritenersi che l'assunzione di tale carica abbia causato un danno ai condomini o generato un conflitto di interessi tra lo stesso ed il condominio, per modo che la delibera non può ritenersi viziata.
In definitiva, tutto quanto motivato, la domanda deve essere rigettata.
Stante la contumacia del resistente si dichiarano non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 20.2.25
Il Giudice dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10711/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera assembleare”, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DURATURO CARLO, C.F._1
p.e.c. come da procura in atti;
Email_1
E
in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro tempore, COD. FISC. , parte contumace;
P.IVA_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta cui si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premessa la sua qualità di partecipante del Condominio sito Parte_1
in Napoli alla Via Montendonzelli n. 48 bis, ha impugnato il capo 6 all'o.d.g. della delibera del 04/04/2023, assunta in seconda convocazione, con la quale l'assemblea decideva di conferire all'amministratore in carica di verificare
<la locazione del locale del condomino ed eventuali abusi e/o illeciti Pt_1 posti in essere dallo stesso nel suddetto locale invitando l'amministratore a verifica esperita di relazionare all'assemblea>>.
Il ricorrente si è opposto al suddetto deliberato, deducendo testualmente che:
- 1. <inserendo al punto 6) all'ordine del giorno, ovvero nella voce “Varie ed eventuali”, la discussione ed approvazione del conferimento all'amministratore dell'incarico di verificare eventuali abusi e/o illeciti posti in essere dal nel locale di sua proprietà, ha violato quanto statuito Controparte_2
dall'art. 66, terzo comma, Disp. att. Cod. Civ>>;
- 2. vi è stata la violazione dell'art. 1122 c.c. in quanto <la denuncia di un eventuale abuso edilizio rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio in condominio, ovvero rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministratore del condominio alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1130 comma 1 n. 4 e 1131, comma 1 del codice Civile. […]
Dunque, l'amministratore del è legittimato senza necessità di una CP_1
specifica deliberazione assembleare […] Orbene, dal contenuto delle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare oggetto di impugnativa, si evince che l'amministratore del era comunque al corrente della CP_1
locazione […] e quindi, prima ancora della indetta assemblea condominiale, avrebbe già potuto esercitare i dovuti accertamenti […] in forza dei poteri ispettivi riconosciutigli dalla legge senza lasciare tale scelta all'assemblea dei condomini che […] non può deliberare su questioni e/o circostanze relative alla proprietà esclusiva dei singoli condomini che non vadano a ledere le parti comuni e/o non determino un pregiudizio alla stabilità – sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio>>;
- 3. <deve evidenziarsi anche il ruolo svolto dall'Amministratore pt del
convenuto nell'assemblea condominiale qui impugnata. Infatti il CP_1 Dott. ha svolto le funzioni di Segretario della stessa. Detto ruolo CP_3
sembra inopportuno poiché viene a configurare un netto contrasto di interessi tra il ruolo svolto dall'Amministratore e quello del segretario dell'Assemblea
Condominiale configurandosi anche una limitazione nella libertà di verbalizzare eventuali contestazioni da parte dei condomini stessi presenti all'adunanza.
Infatti l'art. 1130 c.c. stabilisce che l'amministratore del debba CP_1
curare la tenuta del registro dei verbali e non fa riferimento alla circostanza se possa essere o meno segretario della stessa adunanza. Il segretario viene, di regola, nominato dall'assemblea ma può essere scelto anche dal presidente. A lui
è affidato il compito di redigere il verbale. Può essere nominato segretario sia un condomino che un rappresentante del condomino munito di delega. È dubbio se
l'amministratore possa svolgere anche la funzione di segretario. Secondo alcuni, si tratta di una soluzione sconsigliabile per ragioni di opportunità. Il regolamento di condominio può vietare, a monte, all'amministratore di essere nominato segretario (diversamente, l'assemblea è nulla)>>.
È rimasto contumace il resistente sebbene correttamente citato in CP_1
persona del suo amministratore pro tempore.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Possono esaminarsi congiuntamente i primi due motivi di impugnazione.
Va preliminarmente osservato che non sono del tutto infondate le doglianze del ricorrente in ordine ai suddetti motivi d'opposizione al deliberato. Invero,
l'art. 66, co. 3, disp. att. cod. civ., dispone che unitamente all'avviso di convocazione siano specificamente indicati i capi posti all'ordine del giorno e, conseguentemente, risulta viziata la delibera che assume carattere decisorio circa un argomento non ivi precisamente riportato. Dunque, è annullabile la delibera relativa ad argomenti assunti sotto la voce
<varie ed eventuali>> dell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.
Tale formula, infatti, stante la sua genericità non è idonea a conseguire l'obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza.
Pertanto, la discussione relativa al punto dell'ordine del giorno <varie ed eventuali>> non può preludere ad alcuna delibera vera e propria, ma deve vertere, esclusivamente, su aspetti che riguardano le comunicazioni a scopo informativo, i suggerimenti e/o le eventuali proposte per future assemblee.
Con la conseguenza che, certamente, non potrà assumersi alcuna deliberazione a carattere decisorio che incida sui diritti dei condomini e/o sull'uso e regolamento delle cose comuni, senza che gli stessi siano preavvertiti con uno specifico argomento posto all'ordine del giorno tale da consentirgli di partecipare, o meno, all'assemblea in modo informato e consapevole.
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, va contrariamente osservato che, la decisione assunta dall'assemblea sul punto 6 all'o.d.g., sotto la voce “varie ed eventuali”, non è connotata da quel carattere decisorio (di cui prima si è detto) idoneo a viziarne la validità.
L'assemblea, infatti, ha conferito all'amministratore l'incarico di accertare se l'immobile del ricorrente fosse locato e, contestualmente, di verificare l'esistenza di eventuali abusi.
Tuttavia, come ben osserva il ricorrente, tale attività rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore.
Difatti, la denuncia di un abuso edilizio rientra tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, incombendo sull'amministratore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1130, co. 1, lett. 4 e 1131, co. 1, c.c., il dovere di salvaguardare gli interessi del condominio, sia nei confronti dei singoli condomini che nei confronti dei terzi, per modo che sia tutelata l'integrità della cosa comune.
Pertanto, l'amministratore poteva (doveva) compiere la predetta attività senza previamente sottoporre la questione alla decisione dell'assemblea che, nella fattispecie, era del tutto superflua.
In altre parole, deve ritenersi che, i condomini abbiano esclusivamente informato l'amministratore dell'accertamento da dover espletare e, questi, abbia inteso raccogliere il consenso semplice dell'assemblea circa l'attività da compiere.
Sostanzialmente, la deliberazione adottata dall'assemblea sul capo 6 all'o.d.g., non assume valore decisorio, ma meramente informativo, avendo il semplice scopo di comunicare all'amministratore di dover compiere un'attività rientrante nelle sue proprie attribuzioni.
Invero, una delibera che non sia propriamente impegnativa per il condominio e non sia vincolante in ordine a determinate iniziative, la cui esistenza è del tutto superflua rispetto all'attività che l'amministratore è tenuto a compiere, per sua stessa natura, non può assumere carattere decisorio.
Conseguentemente, va pure ritenuto che non vi sia l'interesse del ricorrente, nel senso di cui all'art. 100 c.p.c., ad impugnare la delibera che incarica l'amministratore di compiere un'attività per la quale non è necessario il previo consenso dell'assemblea, rientrando, questa, nelle attribuzioni già proprie del suo mandato.
Tutto quanto premesso, stante l'irrilevanza della delibera rispetto all'attività da compiersi da parte dell'amministratore, questa, non può ritenersi impropriamente assunta e, dunque, i primi due motivi d'impugnazione devono essere rigettati.
Ugualmente infondato è il terzo ed ultimo motivo d'impugnazione.
Sul punto è opportuno osservare che, la legge non vieta esplicitamente all'amministratore di condominio di svolgere il ruolo di segretario durante l'assemblea condominiale.
Solo se il regolamento condominiale specificamente impone un veto al verificarsi della predetta circostanza, l'amministratore non potrà assumere tale incarico, pena l'annullabilità della delibera.
Orbene, nel caso di specie, il regolamento condominiale (prodotto in atti dal ricorrente) non specifica un divieto esplicito per l'amministratore di fungere da segretario dell'assemblea, né può ritenersi che l'assunzione di tale carica abbia causato un danno ai condomini o generato un conflitto di interessi tra lo stesso ed il condominio, per modo che la delibera non può ritenersi viziata.
In definitiva, tutto quanto motivato, la domanda deve essere rigettata.
Stante la contumacia del resistente si dichiarano non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 20.2.25
Il Giudice dott.ssa Angela Arena