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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2673.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2673/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]\F, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Saginario e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Castiglione della Pescaia n. 61, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
(già ), C.F. e P.VA , con Controparte_1 CP_1 P.VA_1 P.VA_2
sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, e per essa quale mandataria Controparte_2
(già ), C.F. e P.VA , con sede in Venezia-Mestre,
[...] CP_3 P.VA_3 P.VA_2 via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via I Garbini n. 59, studio dell'avv. Romano Pesciaroli;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 836/2021, emesso in data 10.09.2021 nel procedimento recante R.G. 2229/2021.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 836/2021 con cui gli veniva intimato di pagare la somma di € 12.103,71, oltre interessi e spese di procedura, nella qualità di garante del debito residuo risultante dal finanziamento n. 10273032049120 contratto con Fiditalia dal figlio
Parte_2
A fondamento dell'opposizione poneva il disconoscimento della sottoscrizione in calce al contratto di finanziamento ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato con il monitorio, considerato che la stipulazione del contratto era avvenuta in data 17.03.2015.
Nel merito negava l'opponibilità nei suoi confronti della cessione del credito e contestava la prova del diritto azionato, non essendo dimostrata la spettanza del quantum ingiunto.
2. Si costituiva tardivamente con comparsa di risposta la chiedendo la Controparte_1
conferma del monitorio opposto.
Segnatamente contestava il disconoscimento della sottoscrizione, evidenziando che l'opponente, dopo il decesso del debitore principale, era divenuto intestatario del veicolo per il cui acquisto era stato concesso il finanziamento. Inoltre, affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il diritto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Nel merito evidenziava di aver fornito prova del credito allegando il contratto di cessione del credito con l'elenco delle posizioni cedute, il contratto di finanziamento concluso con Fiditalia, nonché l'estratto conto riproduttivo dell'intero svolgimento del rapporto.
3. Nello svolgimento del processo veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento del 14.04.2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni. All'esito, veniva conferito incarico alla dott.ssa per lo svolgimento della Persona_1
CTU grafologica;
il consulente depositava la relazione finale in data 12.09.2023.
All'udienza del 30.10.2024, che si teneva nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
2 In limine Giudice osserva che è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato con il monitorio.
Si deve, infatti, ricordare che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., per consolidata giurisprudenza, si applica a ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, allorquando sia riferito alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi diacronico dell'adempimento si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. Detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
Per contro, la prescrizione ordinaria decennale opera con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione sia istantanea che differita o ripartita, in cui sia (o possa essere) prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione che, però, potrebbe essere eseguita anche uno actu (C. 9295/1993).
Il che è quanto si riscontra nel contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, in cui ad essere dilazionata è solo l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma il debitore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire (C. 2086/2008).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, non essendo decorso il termine ordinario di dieci anni.
Con riferimento all'eccezione di inopponibilità della cessione del credito deve osservarsi che l'opposta ha prodotto il contratto di cessione concluso con Fiditalia, nonché l'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti, in cui è ricompreso anche quello azionato con il monitorio (documento n.
12 della comparsa di risposta).
Detta cessione è stata notificata al garante, odierno opponente, presso l'indirizzo di residenza (Sutri, via Guglielmo Marconi n. 28) con raccomandata del 07.10.2020, ritornata al mittente per compiuta giacenza (documenti nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio).
Sul punto non coglie nel segno la contestazione dell'opponente secondo cui l'indirizzo non sarebbe corretto, poiché nella spedizione non è stato indicato, unitamente al numero civico, la lettera F.
Invero l'agente postale notificante non ha accertato situazioni di “destinatario sconosciuto” o
“indirizzo inesatto”, non avendo barrato le caselle all'uopo predisposte, ma ha effettuato il deposito presso l'ufficio postale, per non aver rinvenuto il destinatario, o altri soggetti legittimati a ricevere la notifica, presso l'indirizzo.
Considerato che
l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, la
3 parte che intenda contestarne il contenuto deve proporre querela di falso (Cass. Ordinanza
8082/2019 e Cass. Ordinanza 30318/2019).
Il che non è stato fatto dall'opponente e, pertanto, anche la menzionata eccezione deve essere disattesa.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dell'ammontare del credito.
Infatti, deve darsi seguito al consolidato orientamento nomofilattico secondo cui il soggetto, che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni mediante la produzione degli estratti conto (Cass. 23313/2018).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto l'estratto integrale dei movimenti eseguiti dal debitore principale ( con riferimento al contratto di finanziamento n. 10273032049120 Parte_2
(documento n. 7 del fascicolo monitorio).
Pertanto, il quantum risulta pienamente provato dal creditore intimante.
Da ultimo, deve osservarsi che le risultanze dell'indagine grafologica svolta dal CTU nominato consentono di ritenere autografa la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento.
Infatti, il consulente, applicando alle scritture di comparazione esaminate (fra cui anche il saggio grafico reso il 16.05.2023) il metodo grafologico, completato dal metodo grafonomico, ha concluso, con argomentazioni logiche e coerenti, che le firme apposte sul contratto di finanziamento sono riconducibili a ed ha escluso espressamente che le stesse potessero essere il Parte_1
prodotto di un tentativo di imitazione.
Il che consente di ritenere che sia stato proprio l'opponente ad apporre la firma sul contratto di finanziamento. Pertanto, l'eccezione di disconoscimento non può essere accolta.
In conclusione, deve riconoscersi che il credito azionato con il monitorio risulta pienamente provato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
4 Tribunale di Viterbo n. 836/2021, emesso in data 10.09.2021 nel procedimento recante R.G.
2229/2021, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 836/2021;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre conseguenze di legge ed al pagamento integrale degli onorari di CTU, detratti gli acconti già versati.
Così deciso in Viterbo, il 22.01.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2673/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]\F, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Saginario e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Castiglione della Pescaia n. 61, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
(già ), C.F. e P.VA , con Controparte_1 CP_1 P.VA_1 P.VA_2
sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, e per essa quale mandataria Controparte_2
(già ), C.F. e P.VA , con sede in Venezia-Mestre,
[...] CP_3 P.VA_3 P.VA_2 via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via I Garbini n. 59, studio dell'avv. Romano Pesciaroli;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 836/2021, emesso in data 10.09.2021 nel procedimento recante R.G. 2229/2021.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 836/2021 con cui gli veniva intimato di pagare la somma di € 12.103,71, oltre interessi e spese di procedura, nella qualità di garante del debito residuo risultante dal finanziamento n. 10273032049120 contratto con Fiditalia dal figlio
Parte_2
A fondamento dell'opposizione poneva il disconoscimento della sottoscrizione in calce al contratto di finanziamento ed eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato con il monitorio, considerato che la stipulazione del contratto era avvenuta in data 17.03.2015.
Nel merito negava l'opponibilità nei suoi confronti della cessione del credito e contestava la prova del diritto azionato, non essendo dimostrata la spettanza del quantum ingiunto.
2. Si costituiva tardivamente con comparsa di risposta la chiedendo la Controparte_1
conferma del monitorio opposto.
Segnatamente contestava il disconoscimento della sottoscrizione, evidenziando che l'opponente, dopo il decesso del debitore principale, era divenuto intestatario del veicolo per il cui acquisto era stato concesso il finanziamento. Inoltre, affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il diritto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Nel merito evidenziava di aver fornito prova del credito allegando il contratto di cessione del credito con l'elenco delle posizioni cedute, il contratto di finanziamento concluso con Fiditalia, nonché l'estratto conto riproduttivo dell'intero svolgimento del rapporto.
3. Nello svolgimento del processo veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento del 14.04.2022, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni. All'esito, veniva conferito incarico alla dott.ssa per lo svolgimento della Persona_1
CTU grafologica;
il consulente depositava la relazione finale in data 12.09.2023.
All'udienza del 30.10.2024, che si teneva nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
2 In limine Giudice osserva che è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato con il monitorio.
Si deve, infatti, ricordare che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., per consolidata giurisprudenza, si applica a ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno ovvero in termini più brevi, allorquando sia riferito alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi diacronico dell'adempimento si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre. Detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta.
Per contro, la prescrizione ordinaria decennale opera con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione sia istantanea che differita o ripartita, in cui sia (o possa essere) prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione che, però, potrebbe essere eseguita anche uno actu (C. 9295/1993).
Il che è quanto si riscontra nel contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, in cui ad essere dilazionata è solo l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma il debitore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire (C. 2086/2008).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, non essendo decorso il termine ordinario di dieci anni.
Con riferimento all'eccezione di inopponibilità della cessione del credito deve osservarsi che l'opposta ha prodotto il contratto di cessione concluso con Fiditalia, nonché l'allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti, in cui è ricompreso anche quello azionato con il monitorio (documento n.
12 della comparsa di risposta).
Detta cessione è stata notificata al garante, odierno opponente, presso l'indirizzo di residenza (Sutri, via Guglielmo Marconi n. 28) con raccomandata del 07.10.2020, ritornata al mittente per compiuta giacenza (documenti nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio).
Sul punto non coglie nel segno la contestazione dell'opponente secondo cui l'indirizzo non sarebbe corretto, poiché nella spedizione non è stato indicato, unitamente al numero civico, la lettera F.
Invero l'agente postale notificante non ha accertato situazioni di “destinatario sconosciuto” o
“indirizzo inesatto”, non avendo barrato le caselle all'uopo predisposte, ma ha effettuato il deposito presso l'ufficio postale, per non aver rinvenuto il destinatario, o altri soggetti legittimati a ricevere la notifica, presso l'indirizzo.
Considerato che
l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, la
3 parte che intenda contestarne il contenuto deve proporre querela di falso (Cass. Ordinanza
8082/2019 e Cass. Ordinanza 30318/2019).
Il che non è stato fatto dall'opponente e, pertanto, anche la menzionata eccezione deve essere disattesa.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione secondo cui non sarebbe stata fornita la prova dell'ammontare del credito.
Infatti, deve darsi seguito al consolidato orientamento nomofilattico secondo cui il soggetto, che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni mediante la produzione degli estratti conto (Cass. 23313/2018).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto l'estratto integrale dei movimenti eseguiti dal debitore principale ( con riferimento al contratto di finanziamento n. 10273032049120 Parte_2
(documento n. 7 del fascicolo monitorio).
Pertanto, il quantum risulta pienamente provato dal creditore intimante.
Da ultimo, deve osservarsi che le risultanze dell'indagine grafologica svolta dal CTU nominato consentono di ritenere autografa la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento.
Infatti, il consulente, applicando alle scritture di comparazione esaminate (fra cui anche il saggio grafico reso il 16.05.2023) il metodo grafologico, completato dal metodo grafonomico, ha concluso, con argomentazioni logiche e coerenti, che le firme apposte sul contratto di finanziamento sono riconducibili a ed ha escluso espressamente che le stesse potessero essere il Parte_1
prodotto di un tentativo di imitazione.
Il che consente di ritenere che sia stato proprio l'opponente ad apporre la firma sul contratto di finanziamento. Pertanto, l'eccezione di disconoscimento non può essere accolta.
In conclusione, deve riconoscersi che il credito azionato con il monitorio risulta pienamente provato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
4 Tribunale di Viterbo n. 836/2021, emesso in data 10.09.2021 nel procedimento recante R.G.
2229/2021, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 836/2021;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre conseguenze di legge ed al pagamento integrale degli onorari di CTU, detratti gli acconti già versati.
Così deciso in Viterbo, il 22.01.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
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