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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°6786 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), col ministero dell'Avv.to Serena Lombardo, C.F._1
ATTRICE
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giovanni
Scozzari,
CONVENUTA
E
(c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Giovanni
Scozzari,
INTERVENIENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29.5.2020, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 16/03/2020 su istanza della con cui le veniva intimato il pagamento di Controparte_1
€ 164,637,84, oltre interessi e spese, pari al capitale e agli interessi non rimborsati in virtù del mutuo fondiario stipulato il 14.1.2005, garantito da ipoteca. A fondamento dell'opposizione ha eccepito: la nullità del titolo sotteso al precetto per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma secondo, del
Tub; l'indeterminatezza del piano di ammortamento;
l'indeterminatezza della somma precettata;
la violazione del divieto di anatocismo sulle rate a scadere;
la violazione della normativa antiusura. Ha chiesto, pertanto, «[…] Ritenere e dichiarare inefficace il titolo esecutivo e il relativo precetto oggetto della presente opposizione per i motivi di cui in premessa, conseguentemente dichiarare la nullità del contratto di mutuo per il mancato rispetto del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38, comma 2, Tub e della delibera CICR del
22 aprile 2005. - Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna attrice alla
[...]
n relazione al mutuo in oggetto e al successivo atto di precetto oggetto Controparte_1 di impugnazione per i motivi di cui in premessa. IN SUBORDINE - Ritenere e dichiarare che il tasso di interesse da applicare al mutuo in oggetto è il tasso di interesse legale per violazione dell'art. 1284 c.c., ovvero dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B.; - Ritenere e dichiarare, tenuto conto anche dell'importo delle garanzie reali prestate e di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, che i tassi di interesse applicati dall'Istituto di Credito superano i limiti dei tassi-soglia determinati ai sensi della L. 108/96 e per l'effetto ritenere non dovuti interessi ai sensi dell'art.
1815, 2° co., c.c.; - Conseguentemente, in entrambe le ipotesi di cui ai punti precedenti, condannare
l' di Credito convenuto a restituire all'attrice le somme illegittimamente percepite a CP_3 titolo di interessi che verranno determinate nell'espletanda C.T.U. o la maggiore o minor somma che il giudice riterrà equo determinare;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Accertare l'esatto dare-avere tra le parti e conseguentemente dichiarare che la somma dovuta è inferiore a quella pretesa dall'Istituto di Credito per i motivi di cui in premessa e rideterminare 3
l'importo secondo le risultanze dell'espletanda C.T.U. o nella maggiore o minor somma che il
Giudice riterrà equo determinare […]».
2. Con comparsa depositata l'11.9.2020, si è costituita Controparte_1
contestando le eccezioni avversarie, di cui ha evidenziato
[...]
l'infondatezza per le ragioni meglio dettagliate in comparsa.
3. Con comparsa depositata il 26.1.2020, si è costituita
[...] rappresentando di essere divenuta beneficiaria, in Controparte_2 forza di un atto di scissione parziale stipulato, ai sensi dell'articolo 2506 c.c., con il 25 novembre 2020, di un complesso di attività, Controparte_1 tra le quali il credito vantato nei riguardi di in virtù del mutuo Parte_1 del 14.01.2005, e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
4. Tali i fatti del contendere, disattesa (con ordinanza del 20.10.2020) la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto, concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., è stata disposta consulenza tecnico-contabile, come da successiva ordinanza dell'1.3.2021; subentrato frattanto lo scrivente nella titolarità del procedimento, allo scadere del termine perentorio del 14.10.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine all'asserita violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art.
38, comma secondo, del Tub e della delibera Cicr 22 aprile 1995, con supposta conseguente nullità del mutuo inter partes, vale richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui «In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente 4
specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (v. Cass. SS.UU. n. 33719 del 16/11/2022; Cass. n.
6907.2023; Cass. n. 7949.2023). In ogni caso, dalla documentazione in atti, emerge che il valore dell'immobile ipotecato è stato stabilito sulla base di una perizia estimativa eseguita in vista dell'erogazione della somma mutuata, nella quale si rinviene una quantificazione del valore di mercato del cespite di € 245.000,00 (al
20.12.2024). In difetto di evidenze contrarie, ch'era onere dell'opponente produrre, non risulta, dunque, alcun superamento del limite di finanziabilità, dal momento che il mutuo fondiario ha un importo pari ad € 195.000,00, pari a circa il 79,59% del valore del bene, mentre il limite indicato dalla delibera Cicr è dell'80% del valore del bene o del 100% in caso di presenza di ulteriori garanzie (v.
Cass. n.2915 del 2016).
3. Quanto alla presunta indeterminatezza della somma precettata, è sufficiente ricordare che «L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (v. Cass. n.
4008.2013 e Cass. n. 8906.2022). Nel caso di specie, il precetto contiene indicazioni sufficienti alla comprensione di quale sia la composizione dell'importo precettato (di € 164.637,84); di cui è stato specificato che le rate mensili scadute sono quelle dal 31.10.2018 al 31.08.2019, mentre il capitale a scadere è quello a partire dall'ultima rata insoluta e non pagata del 25.09.2019 in poi. 5
4. Con riguardo all'asserita indeterminatezza del piano di ammortamento,
l'eccezione è così strutturata: «[…] nella tabella dove viene indicata la quota capitale di ogni rata, nonché il capitale residuo manca l'indicazione relativa alla quota di interessi e la relativa percentuale corrispondente a ogni rata pagata, rendendo così impossibile per il mutuatario comprendere qual è la somma da restituire a titolo di interessi. In secondo luogo, si osserva che nel contratto di mutuo, all'art. 1, viene indicato un tasso di interesse nominale annuo pari al 3,276% mentre nel piano di ammortamento viene indicata come “forma tecnica” un tasso mensile variabile nominale. Appare evidente, dunque, che sussiste una discrasia tra il tasso indicato nel contratto di mutuo e il tasso indicato nel piano di ammortamento che comporta
l'indeterminatezza del contratto in oggetto. […]» (v. pag.
3-4 della citazione). Senonché, il piano di ammortamento che fu accluso come allegato 'C' al contratto di mutuo, ed in cui la rata mensile è descritta in conformità alla dinamica del cd. ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, è coerente con la pattuizione sugli interessi dedotta in contratto (artt. 1 e 4), che prevedeva
(per quelli compensativi) un tasso fisso nominale annuo pari al 3,276%, sostituibile a partire dalla dodicesima rata con un tasso variabile parametrato all'Euribor, e interessi di mora maggiori del 2,5%. Dall'art. 4 si evince, infatti, che i mutuatari avevano la facoltà (per le rate ancora a scadere), entro il termine di 60 giorni prima della scadenza della 12^esima rata, della 36^esima rata, della
60^esima rata, della 84^esima rata, della 120^esima rata, della 180^esima rata, della
240^esima rata, di optare o per il tasso fisso o per il tasso variabile, e che in assenza di comunicazione scritta dell'opzione – entro le predette scadenze –, il mutuo sarebbe stato regolato per il periodo immediatamente successivo alle predette rate al tasso “variabile” pattuito, evenienza poi effettivamente verificatasi, non essendo documentato alcun esercizio scritto dell'opzione. Ne discende l'ininfluenza in concreta del giudizio di indeterminatezza espresso dal c.t.u. con riguardo al tasso fisso pattuito all'art. 4 del contratto, la cui applicazione, mai avutasi, era per l'appunto rimessa all'esercizio di una facoltà di 6
opzione di cui parta mutuataria non si è mai avvalsa, considerato, peraltro, che «il calcolo del tasso variabile (pattuito/promesso) per le rate successive alla 12^esima è determinato» (v. pag. 17). Né sussistono ormai incertezze, in giurisprudenza, sulla piena liceità del cd. ammortamento alla francese: è stato, infatti, detto «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. n.
15130.2024).
Nondimeno, il c.t.u., nel ricostruire il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta ed applicando i tassi variabili successivamente alla
12^esima rata, e confrontare i risultati dell'operazione con gli importi iscritti nella certificazione ex art 50 TUB, da cui si evince - a mezzo delle date - che le rate non pagate sono undici, ovvero dalla rata n. 163 alla 173 (e, per converso, che le rate pagate sono dalla n. 1 alla 162: v. pag. 15 della relazione), ha spiegato che non è possibile (per carenza documentale) risalire alla data puntuale delle 162 rate pagate (v. pag. 16: «Il debito residuo iniziale (euro 158.440,40) iscritto nella certificazione, non è matematicamente possibile, - or quando i Mutuatari, come risulta dalla certificazione, abbiano pagato n. 162 rate di un qualsiasi piano di ammortamento»), né verificare se e quando il mutuatario sia incorso in decadenza dal beneficio del termine o comunque sia incorso in ritardi nei pagamenti, considerata l'assenza delle quietanze di pagamento. L'esito dell'indagine ricostruttiva ha, perciò, evidenziato, al 4/9/2019 (v. pag. 15 della c.t.u.), un debito residuo di € 92.233,10 (e non già, ex art. 50 TUB, di € 165.291,04), cui devono naturalmente aggiungersi gli interessi di mora (nella misura del 5,79% sino al soddisfo), sì che avendo, il riparto approvato dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 26/01/2024, attribuito ad 7
la somma di € 128.627,30, quest'ultima è tenuta a restituire all'attrice CP_4
l'importo di € 12.911,530 (€ 128.627,30 - € 115.715,77).
Da ultimo, non è superfluo menzionare l'assenza di fenomeni usurari di sorta
(neanche sopravvenuta), essendo, i tassi addotti in contratto, ampiamente inferiori ai tassi soglia (pari rispettivamente all'8.34% e al 5,79%) vigenti all'epoca della pattuizione per la categoria di riferimento dei mutui ipotecari a tasso fisso e a tasso variabile.
5. Conclusivamente, l'opposizione va ritenuta fondata nei termini di cui appresso. L'esito della lite, denotante una sostanziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Stimasi equo porre definitivamente le spese della disposta c.t.u. a carico dell'attrice e di
[...] in misura uguale nei rapporti interni. Controparte_2
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia del precetto opposto per ogni somma eccedente l'importo di € 92.233,10 (oltre interessi di mora sino al 26.1.2024) e condanna a corrispondere all'attrice l'importo di Controparte_2
€ 12.911,530, oltre interessi legali dalla ricezione da parte di
[...] del mandato di pagamento autorizzato dal giudice Controparte_2 dell'esecuzione sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- pone le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico dell'attrice e di in misura uguale nei rapporti interni. Controparte_2
Così deciso in Palermo, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi