Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4857/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4857/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIRABASSI ISA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNOVI ELENA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- che dall'unione non sono nati figli;
“1) il Sig si obbliga a provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato Controparte_1
n. 2235174, acceso presso Banca BPER, filiale di Mirandola (Mo), accollandosi sia il pagamento del saldo negativo in essere, sia tutti i costi di chiusura;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni rapporto di ordine economico patrimoniale rinunciando ad ulteriori pretese da svolgere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione del regolare adempimento delle obbligazioni sopra precisate.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a MIRANDOLA (MO) Parte_1
il 02/05/1984 e ato a MIRANDOLA (MO) il 18/03/1983 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2014 , atto n.55, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale