Art. 2. 1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.
Versione
9 marzo 1989
9 marzo 1989
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 558Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE II CIVILE N. 18823/23 R.G. Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18823 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da C.F. con l'Avv. DE MARTIN Parte_1 C.F._1 GIOVANNI ATTILIO ATTORE contro , contumace Controparte_1 , contumace Controparte_2 , contumace Controparte_3 CONVENUTI Conclusioni delle parti: Per parte ATTRICE: Se ritenuto necessario, previa disapplicazione incidentale, a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 4 e 5 della L. n. 2248/1865, Allegato …Leggi di più...
- disapplicazione incidentale·
- circolari ministeriali·
- discriminazione·
- diritto soggettivo perfetto·
- interpretazione legge·
- art. 1 L. n. 54/1989·
- profughi giuliani·
- incostituzionalità·
- legge 15 febbraio 1989, n. 54·
- rettificazione documenti