Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1989, n. 54
Articolo 1
Versione
9 marzo 1989
Art. 2. 1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge.
Entrata in vigore il 9 marzo 1989
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