Articolo 141 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
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15 gennaio 1977
Art. 141.
Alle spese di cui ai capitoli 1801, 1802, 1831, 1833, 1871, 1872, 2801, 2802, 2809, 2810, 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4032, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Inoltre alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977