CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott.ssa BA Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 702/2024 R.G., promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. Parte_1 [...]
(P.I. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pt_2 P.IVA_1
LI IL, TA CE e AL EL
APPELLANTE
Contro
(di Controparte_1 seguito per brevità, anche , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore (P.IV , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra P.IVA_2 loro, dagli Avv.ti Alberto Faccini, Manuela Natale e Maurizio Rencricca
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 14 giugno
2024 e pubblicata in 19 giugno 2024.
All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 833/2024 pubblicata in data 19 giugno 2024 il Tribunale di Pescara decideva in merito alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 diretta ad ottenere il pagamento della somma di €. 154.841,50, oltre interessi ex D.lgs.
231/2002 ovvero in subordine al tasso legale, oltre rivalutazione, pretesa in riferimento al rapporto contrattuale stipulato per l'esecuzione dei servizi di cui alla costituita
[...] intercorrente tra le parti per la gestione del Controparte_3 servizio di ristorazione in favore dei pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri della ed in altre strutture sanitarie aziendali. Parte_3
1.1 A sostegno della domanda parte attrice rappresentava quanto segue:
- La con delibera n. 2090 del 13/12/2011 indiceva Controparte_4 una procedura aperta per l'affidamento, per il periodo di cinque anni con possibilità di rinnovo per ulteriori trenta mesi, del Servizio di ristorazione per i pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri della e nelle altre Controparte_5 strutture sanitarie aziendali per un importo complessivo presunto quinquennale di €.
19.769.500,00, oltre I.V.A., suddiviso in tre lotti:- Lotto “A” Ambito Controparte_6
; - Lotto “B” Ambito;
- Lotto “C” Ambito territoriale
[...] Controparte_7 di Castel di Sangro;
- la stipulava con la un Parte_1 Controparte_1 contratto di Raggruppamento Temporanea di Imprese ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.
163/2006 e presentava un'offerta di partecipazione alla gara;
- nel contratto le parti dichiaravano di voler provvedere all'espletamento del servizio, in caso di aggiudicazione, in ragione dell'86% quanto a impresa capogruppo Parte_1 mandataria con potere di rappresentanza nei confronti della stazione appaltante e compiti di supervisione e coordinamento del servizio, e del 14% quanto alla CP_2 quale impresa mandante;
pag. 2/17 - all'esito della gara, la comunicava al suddetto Parte_3
R.T.I., l'aggiudicazione del servizio di ristorazione riferito al Lotto B – ambito territoriale di - per la durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per CP_7 ulteriori trenta mesi;
- a seguito dell'aggiudicazione veniva stipulato tra la e la quale CP_4 Parte_1 capogruppo dell'associazione e mandataria, il contratto riferito al servizio sopra indicato con decorrenza dal 15.07.2015 e, successivamente, rinnovato sino al 14 gennaio 2023;
- a seguito e causa del mancato adempimento ai previsti obblighi contrattuali da parte di la quale aveva omesso di inviare tutta la documentazione contabile necessaria ad CP_2 per la regolamentazione dei rapporti economici tra le singole parti Parte_1 dell'ATI in esecuzione degli accordi sulla ripartizione percentuale dell'utile di commessa, la dopo l'esperimento della procedura di negoziazione assistita Parte_1 con esito negativo agiva in via giudiziaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di quantificato nella somma complessiva parti ad €. CP_2
154.841,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 In sede di costituzione in giudizio, la convenuta contestava le avverse CP_2 pretese eccependo a fronte del suo preteso inadempimento nella emissione delle fatture a l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della controparte fondato sulla mancanza di Pt_1 dati contabili certi che avrebbe dovuto fornire e proponeva a sua volta domanda Pt_1 riconvenzionale per il risarcimento del danno incentrato sulle medesime causali e, in generale, sul medesimo rapporto, chiedendo il riconoscimento del riconoscimento del
14% dell'11,3% dei ricavi complessivi dell'appalto, quale soglia di utili fissata nell'atto di costituzione, il tutto a seguito dell'inadempimento contestato alla controparte e anche del 14% del valore dell'immobile relativo al centro di cottura di Pizzoli, già condotto in locazione e successivamente riscattato.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda principale e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese di lite.
1.3 Acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante CTU contabile, rigettata l'istanza di parte attrice per la declaratoria di nullità dell'elaborato peritale, veniva fissata per la discussione ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. l'udienza del
28.05.2024, con termine per il deposito di memorie conclusionali. pag. 3/17
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda avanzata da nei confronti di posta Parte_1 Controparte_1 nelle more in liquidazione volontaria, ed accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale in relazione al riconoscimento del 14% dell'11,3% dei ricavi complessivi dell'appalto, quale soglia di utili fissata nell'atto di costituzione il tutto a seguito dell'inadempimento contestato alla controparte, condannando parte attrice,
al pagamento in favore di della somma determinata in €. 199.294,84, Parte_1 CP_2 oltre interessi e rivalutazione, con ulteriore condanna di al pagamento delle Pt_1 spese di lite in favore di oltre le spese di Ctu poste definitivamente a carico di CP_2
Pt_1
2.1 Il primo giudice, previa analisi dell'istituto dell'associazione temporanea di imprese con particolare riferimento ai poteri di rappresentanza, anche a fini processuali, della mandataria ed ai rapporti interni fra le singole imprese facenti parte dell'associazione, vertendo l'oggetto della causa su questioni prettamente tecnico-contabili, ha inteso rigettare la domanda principale e accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale, basandosi nel suo percorso motivazionale e di metodo sulle risultanze della espletata
Ctu, ritenuta coerente, adeguata e priva di contraddizioni.
2.2. In particolare, previo accertamento della bontà del metodo di indagine seguito dal consulente e accoglimento delle relative conclusioni adeguate, il primo giudice ha statuito quanto segue:
- in relazione al primo quesito avente come oggetto la ricostruzione dei costi e dei ricavi della commessa oggetto di lite, con determinazione dell'utile o della perdita conseguita dall'associazione per il triennio 2016 – 2018, quale periodo indicato e delimitato con l'atto di citazione, sulla base delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dal Ctu, ha ritenuto come un dato accertato quello per cui la nonostante il valore Pt_1 dell'appalto (€ 13.873.496,52 dal 2015 al 2021) non aveva provveduto a rediger alcun rendiconto annuale di commessa in base al quale conguagliare il dare ed avere secondo le percentuali previste nel contratto RTI;
e stante gli accertati ricavi (€ 6.205.424,58 per il periodo 2016-2018), da ritenere assolutamente certi, vista la perfetta corrispondenza tra la documentazione presentata da e il resoconto emesso dalla prodotto Pt_1 CP_4 dalla secondo le analisi e le indagini condotte dall'ausiliario non appariva CP_2
pag. 4/17 assolutamente possibile determinare il risultato economico della commessa da cui poterne accertare utili o perdite.
Proprio per l'assoluta incertezza circa il rapporto di dare-avere tra le parti in causa al
31.12.2016, a causa delle carenze documentali, il consulente aveva formulato due distinte ipotesi circa il preteso credito di nei confronti di applicando o Pt_1 CP_2 meno il conguaglio: secondo la prima ipotesi vi sarebbe un debito verso parte CP_2 attrice al 31.12.2018 per la somma pari ad €. 104.443,78; sulla base di altra ipotesi, invece, sarebbe a vantare un credito nei confronti di per la somma di €. CP_2 Pt_1
40.398,46; pertanto, in assenza di dati certi che impediscono una ricostruzione omogenea della situazione contabile, il primo giudice rigettava la domanda principale proprio sulla scorta della totale incertezza del credito, non solo sull'an ma anche sul quantum.
2.3 In relazione alla posizione della l primo giudice, sulla base della accertata CP_2 carenza di rendicontazione e documentazione contabile della accoglieva Pt_1
l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta da la stessa veniva accolta CP_2 dal primo giudice che sul punto recepiva e condivideva il calcolo svolto dal CTU, il quale era stato in grado di determinare sulla base dei dati a disposizione l'esistenza di un credito in favore di previo riconoscimento della pretesa creditoria, nella somma CP_2 pari ad €199.294,84, somma che nella prima stesura, essendo stata l'analisi condotta limitatamente al triennio 2016 - 2018 (ovvero il triennio oggetto della domanda principale svolta da , era stata quantificata nel minore importo di €. 98.168,82, Pt_1 salvo poi essere rideterminata nella maggiore somma di €. 199.294,84 a seguito della estensione del calcolo fino al 2021, ovvero prendendo come riferimento la durata complessiva dell'appalto.
In riferimento a tale ultimo aspetto, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità della Ctu sollevata dall'odierna appellante con la quale si era contestata la circostanza che il consulente tecnico aveva indebitamente esteso il periodo di riferimento del calcolo oltre i confini dettati dall'oggetto del giudizio che era stato limitato al solo triennio 2016 – 2018.
pag. 5/17 Il rigetto dell'eccezione è stato motivato sul presupposto che l'invocata limitazione era riferibile solo alla domanda principale e non anche alla domanda riconvenzionale;
2.4 Ogni altra domanda di veniva rigettata sul medesimo presupposto della Pt_1 mancanza di documenti contabili atti a fornire la prova di crediti dell'attrice.
Conclusivamente:
• quanto alla domanda principale, come chiarito dal Ctu, il primo giudice rilevava l'impossibilità di ricostruire almeno con ragionevole probabilità, se non con adeguata certezza, quali e quante voci di costo fossero effettivamente imputabili all'appalto in esame e quindi in percentuale alla parte convenuta e attribuiva tale incertezza alla caotica gestione contabile della ragione per cui rigettava Pt_1 la domanda ed accoglieva l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta, dovendosi imputare la cattiva gestione documentale del contratto de quo, tale da impedire la determinazione anche solo probabilistica del quantum dei costi, proprio alla mandataria, apparendo lo stesso inadempimento caratterizzato proprio dalla colpa grave;
• quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, la stessa trovava fondamento probatorio pieno nelle percentuali fissate dalla nota del 10 luglio
2014, sottoscritta dalle parti e non contestata, che indicava le voci di costo e la relativa incidenza percentuale, nonché l'utile aziendale fissato, in prospettiva, nella misura dell'11,3 % del fatturato complessivo dell'appalto. La somma quantificata dal consulente in €. 199.294,84 (per gli anni dal 2016 al 2021), è stata calcolata sulla base delle voci percentuali relative al fatturato di ciascun anno, un dato che, come detto, è da ritenere certo poiché riscontrato dalla stessa stazione appaltante. Inoltre, è stato possibile calcolare tale somma sfruttando la Parte documentazione ottenuta dalla appaltante su richiesta della convenuta, nonché le voci percentuali di costo come delineate nella nota in via prospettiva.
La quantificazione, quindi, è stata effettuata sulla base dell'unico dato considerato come reale del fatturato.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello rilevando l'erroneità CP_8 della decisione impugnata sotto diversi profili.
pag. 6/17 3.1 Nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il primo giudice condiviso la CTU, la quale a sua volta aveva omesso di rispondere alle osservazioni del CT di parte.
Detta omissione secondo l'appellante determinerebbe la nullità della Ctu e, quindi, della stessa sentenza.
3.2 Errore nei presupposti. Contraddittorietà della motivazione.
Con il secondo motivo parte appellante censura la parte nella sentenza in cui il primo giudice ha inteso recepire le risultanze della C.t.u. che, invece, sarebbe da ritenere del tutto errata nei presupposti, contraddittoria nell'iter logico-argomentativo adottato e lacunosa nelle conclusioni, determinando il vizio della sentenza impugnata che potrà essere sanato solo attraverso una rinnovazione della CTU.
In particolare, la risposta fornita dal CTU al primo quesito omette di considerare che le richieste della odierna appellante non erano affatto limitate ai soli anni 2017 e 2018 ma erano estese anche all'anno 2016.
Inoltre, sia il Ctu nella sua relazione che poi il primo giudice nella sentenza, rigettavano la domanda ritenendo insufficiente la documentazione depositata in atti, salvo poi in modo contraddittorio accogliere la domanda riconvenzionale, basandosi sulla medesima documentazione prima ritenuta insufficiente.
Infine erroneamente si era ritenuto impossibile riferire le merci ad una commessa invece che ad altra, mentre tale finalità era facilmente verificabile in base alla destinazione finale.
3.3 Sulla estensione del periodo oggetto di CTU.
Con tale motivo parte appellante contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice, nell'esaminare la domanda riconvenzionale, ha ritenuto legittima l'estensione temporale del periodo interessato dalla riconvenzionale stessa, ancorchè detto periodo fosse più esteso rispetto a quello della domanda principale che costituiva l'oggetto del giudizio.
L'odierna appellante, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio aveva espressamente delimitato l'arco temporale di interesse della causa al triennio 2016-2018, tanto che correttamente il Ctu aveva redatto la bozza provvisoria di relazione proprio esaminando lo stesso arco temporale sia per la domanda principale che per quella proposta in via riconvenzionale, in assenza di indicazioni in merito della odierna parte appellata. pag. 7/17 Non vi era, infatti, nella comparsa di costituzione e negli atti successivi dell'allora parte convenuta alcun riferimento espresso e neppure intuibile al periodo successivo a quello interessato dalla domanda principale, né tale dato appariva desumibile dalle produzioni documentali della controparte la quale, a tale riguardo, nei propri scritti difensivi aveva sempre limitato ogni riferimento “all'appalto per cui si controverte”, senza alcun riferimento, neppure generico, che potesse in alcun modo lasciare intendere un periodo diverso da quello oggetto della domanda principale, che evidentemente avrebbe dovuto delimitare temporalmente il periodo della indagine.
In ogni, ha rilevato l'appellante, anche nell'ipotesi in cui si volesse intendere come legittima l'estensione temporale riferita alla domanda riconvenzionale, la stessa sarebbe da ritenere destituita di ogni fondamento, in quanto per il periodo successivo al 2018
l'odierna appellata aveva di fatto cessato ogni forma di partecipazione all'ATI e non aveva, pertanto, maturato alcun diritto nei confronti dell' in partecipazione CP_9
e della sua impresa capogruppo.
3.4 Sulla eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta ex art. 1460 c.c. e sulla erroneità delle motivazioni di sentenza in ordine alla stessa (pag. 13 e ss sentenza).
Con tale ultimo motivo, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice avrebbe errato laddove ha inteso accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che appare sollevata dalla convenuta al solo fine di giustificare la propria condotta omissiva in relazione alla assoluta inesistenza di documentazione contabile inerente la commessa.
Circa la documentazione ritenuta insufficiente dal Ctu, quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto nell'ambito dei suoi poteri e della sua funzione richiedere alle parti l'integrazione documentale ritenuta utile e necessaria per gli accertamenti da eseguire.
Inoltre, l'incertezza documentale con la conseguente impossibilità di addivenire alla ricostruzione completa di tutti i costi riferibili dell'appalto non era imputabile alla odierna appellante la quale, anzi, aveva sempre collaborato al fine di avere una corretta rendicontazione dell'appalto ma, al contrario, era da addebitare ed imputare al fatto esclusivo della società che, di fatto, non aveva mai fornito alcun riscontro alle CP_2 innumerevoli richieste della appellante.
In via istruttoria l'appellante insisteva per la rinnovazione della C.T.U. tecnico contabile attraverso la riformulazione dei quesiti per la quantificazione dei rapporti economici tra pag. 8/17 le parti e per l'ammissione della prova per testi articolata e richiesta in primo grado ma erroneamente non ammessa.
3.5 Si costituiva in grado di appello resistendo alle avverse difese ed CP_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità, improcedibilità e/o nullità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande ed eccezioni che risulterebbero proposte in violazione del divieto del novum, laddove nelle conclusioni parte appellante, ampliando le richieste avanzate in primo grado, ha chiesto la condanna di anche in riferimento al periodo 2019 – 2021. Parte_4
Nel merito ha rilevato l'infondatezza del proposto gravame, chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Motivi della decisione.
In via preliminare quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. essa non
è fondata e va dunque disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di Cassazione a
Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale
“l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo pag. 9/17 del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. L'eccezione, pertanto, deve essere deve essere rigettata.
Fondata risulta, invece, l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda proposta in sede di appello da con la quale parte appellante ha chiesto la condanna della Parte_1
appellata anche in riferimento al triennio 2019 – 2021. Tale domanda, in effetti, determina una illegittima espansione dell'oggetto del giudizio svolto in primo grado nel quale la domanda dell'odierna appellante era stata limitata al triennio precedente (2016 – 2018). Tale domanda, introducendo una modifica sostanziale del petitum, è da considerare nuova e come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1 Il primo motivo è infondato, non ravvisandosi nel caso di specie il vizio di nullità invocato dall'appellante.
Premesso che la doglianza di parte appellante si appalesa del tutto generica non riferendo in modo dettagliato a quali specifiche osservazioni critiche il CTU non avrebbe dato esauriente risposta, in ogni caso la stessa risulta infondata nel merito.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare dalla relazione depositata dal CTU “in risposta alle osservazioni delle parti” in data 12 ottobre 2023, risulta che il Ctu dopo la prima stesura della relazione inviata alle parti il 24.07.2023, a seguito dei rilievi dei consulenti di parte ha depositato la relazione definitiva contenente le risposte alle osservazioni nelle quali ha ribadito con argomentazioni dettagliate e specifiche i risultati delle sue indagini, confermando i dati contenuti nella prima relazione. La relazione definitiva, infatti, contiene le osservazioni poste dalle parti e le relative risposte.
In riferimento al primo quesito in cui si chiedeva al Ctu di determinare l'utile e la perdita della commessa relativa all'appalto per il triennio 2016 – 2018, accertato come dato certo l'ammontare dei ricavi pari ad €. 6.205.424,58, essendoci sul punto un riscontro da parte della stazione appaltante, il consulente d'ufficio sull'assunto che il calcolo del risultato economico, quale utile, per un periodo temporale presuppone l'applicazione di una serie di principi pag. 10/17 contabili, quali la rilevazione delle quote di ammortamento dei beni strumentali, la variazione delle scorte e, nel caso specifico, trattandosi di un rendiconto di commessa, la quota di costi generali ed indiretti da attribuire alla commessa stessa, ha rilevato che dalla documentazione in atti non era assolutamente possibile determinare il risultato economico della commessa e, di conseguenza, ha provveduto a calcolare il rapporto di dare avere tra le parti in causa mediante la formulazione di due diverse ipotesi, diametralmente opposte fra di loro e del tutto ipotetiche e prive di certezze, tanto da concludere nel senso della assoluta incertezza con l'impossibilità di determinare il quantum preteso dall'odierna appellante.
In relazione al terzo quesito inerente sempre la domanda proposta dalla odierna appellante e diretto ad accertare “se le fatture relative ai costi prodotte da nel presente Parte_1
giudizio sono risultanti dalle scritture contabili della medesima società, laddove le scritture contabili siano state effettivamente prodotte nel presente giudizio”, il Ctu ha ribadito che tra i documenti allegati non si evincono registri iva acquisti relativi ai documenti di spesa allegati, non sono rinvenibili documenti da cui evincere che la abbia adottato una Pt_1 infrastruttura contabile separata o per centri di costo/ricavo e che dalle fatture non è possibile evincere le modalità di utilizzo della merce e dei servizi acquistati e se le fatture siano imputabili esclusivamente all'appalto per cui si controverte, specificando il criterio di imputazione all'appalto stesso.
In ordine ai fogli di calcolo di cui all'allegato 10 dei documenti depositati dalla parte convenuta, nonché allegato 12 del fascicolo della parte attrice, ma trattandosi di un foglio di calcolo con l'indicazione per gli anni che vanno dal 2015 al 2020, delle ore lavorate, costo aziendale, data assunzione e data cessazione rapporto, qualifica, mansione e livello nonché la percentuale di imputazione del costo alla commessa, per singolo dipendente, rilevava il CTU che trattavasi di meri fogli di calcolo interni e provenienti dalla parte, formati da dati non verificabili, mancando il libro giornale, giornalmastro e rendiconti periodici, , quindi con dati che non possono trovare riscontro nelle scritture contabili, pertanto non utilizzabili ai fini richiesti dalla appellante.
Il Ctu, quindi, sia nella bozza provvisoria che nella relazione definitiva ha individuato delle mancanze documentali e omissioni a livello di contabilità che, pur prontamente segnalate alle parti in causa, non sono state colmate, cosicchè in ordine alle osservazioni dei CTP su tali mancanze e sui metodi di calcolo e valutazione del CTU (cfr. valutazione di costi diretti ed pag. 11/17 indiretti), contrariamente a quanto lamentato, il predetto consulente d'ufficio ha provveduto a rispondere nel merito in modo esaustivo, analitico e privo di contraddizioni, pervenendo a conclusioni del tutto condivise dal primo giudice e da questa Corte.
4.2 Infondato è il secondo motivo con il quale parte appellante contesta una presunta contraddittorietà nella motivazione della sentenza laddove, in riferimento al primo quesito posto al Ctu, da un lato si afferma l'impossibilità, a causa dell'asserita insufficienza della documentazione contabile tenuta da di verificare ed Parte_1 accertare gli importi pretesi dalla odierna appellante nei confronti di Parte_4
e dall'altro, avendo a disposizione la medesima documentazione, si
[...] procede a determinare e quantificare l'ammontare del danno richiesto dalla odierna appellata.
La contraddizione evidenziata dall'appellante non risulta sussistente, in quanto i presupposti delle rispettive domande, principale e riconvenzionale, l'oggetto e i criteri da utilizzare per verificare le domande contrapposte risultano del tutto diversi e, dunque, non sovrapponibili.
In particolare, la domanda principale era finalizzata al riconoscimento, previa adeguata dimostrazione, delle spese e dei costi sostenuti da e da all'imputabilità CP_2 Pt_1 delle stesse all'appalto in oggetto e allo svolgimento di ogni attività atta a evitare che vi potesse essere la perdita;
come tale, presupponeva ed includeva necessariamente la tenuta della contabilità della gestione dell'appalto, adempimento in capo contrattualmente ad che teneva i rapporti diretti, quale mandataria, con la ALS Pt_1 stazione appaltante.
Tale domanda non veniva accolta avendo il CTU riscontrato la mancanza di contabilità, rendicontazione periodica e documentazione contabile generale necessaria per una tale ricostruzione, il tutto tradottosi in una mancanza di prova del credito vantato da Pt_1 prova il cui onere incombeva sulla parte istante.
La domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata, invece, era indirizzata al riconoscimento dei danni da inadempimento imputabile alla condotta della controparte, sotto il profilo della mala gestio; quindi, un oggetto del tutto diverso rispetto a quello contenuto nella domanda principale e teso a vedersi riconosciuto una somma a titolo di pag. 12/17 risarcimento danni, per la cui valutazione ben poteva essere utilizzata la documentazione in atti, nella unica parte ritenuta condivisibilmente dal CTU e dal prima Cont giudice come unica fonte certa ed utilizzabile: ovvero l'atto di costituzione della
(con ripartizione percentuale tra le parti rispettivamente del 86% e 14%), la nota per offerta anormalmente bassa sottoscritta da entrambe le parti (con indicazione della soglia di utile pari al 14% dell'11,3% dei ricavi complessivi dell'appalto) ed il fatturato Parte ricostruito dalla su richiesta della con dati del tutto corrispondenti a quelli CP_2 indicati dalla stessa parte attrice di primo grado.
Essendo diversi i presupposti, i due conteggi non sono assimilabili, venendo meno ogni contraddittorietà al riguardo.
Sulla base di tale documentazione il CTU ha condivisibilmente in modo corretto ricostruito le somme dovute da a somme che devono riconoscersi a titolo Pt_1 CP_2 di risarcimento danni dovuto a seguito del riconosciuto inadempimento della Pt_1 nella mancata tenuta di una contabilità in grado di poter dare contezze delle esatte posizioni delle parti e dei rapporti di dare ed avere, cosicchè nella quantificazione del risarcimento danni ben potevano essere valutati e considerati gli unici documenti contenenti dati contabili certi e accordi di ripartizioni percentuali di ricavi ed utili sottoscritti tra le parti.
Peraltro la nota del 10 luglio 2014, formata in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Parte prima della firma dell'appalto sulla verifica di “offerta anormalmente bassa” assume una valenza elevata di espressione della volontà negoziale tra le parti in ordine agli accordi interni, proprio in quanto tesa a dimostrare alla stazione appaltante quale fosse il reale accordo di ripartizione di utili e ricavi tra le parti costituenti il RTI appaltatore, al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.
Trattasi quindi di elemento certo ed affidabile cui ancorare una ricostruzione contabile a fine di quantificare il risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
4.3 Parimenti infondato è da ritenere il terzo motivo, atteso che nel caso in esame non è ravvisabile la anomala ed illegittima estensione della domanda riconvenzionale oltre il periodo indicato nella domanda principale, ovvero il triennio 2016-2018, all'interno del quale, secondo l'appellante, la riconvenzionale avrebbe dovuto essere necessariamente contenuta. pag. 13/17 In linea generale, occorre osservare che non è prevista alcuna disposizione che impone di limitare la portata della domanda riconvenzionale entro il confine delineato dalla domanda principale, purchè la domanda riconvenzionale venga proposta tempestivamente, nei tempi di cui all'art. 167 c.p.c.
Nel caso di specie, deve osservarsi come la domanda riconvenzionale, proposta tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta della si riferiva CP_2 temporalmente alla durata complessiva dell'appalto, cui fa riferimento evidente, così coprendo l'intero periodo di operatività contrattuale fino al 2021.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, in maniera inequivoca come l'odierna parte appellata sia nelle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado, contenente la riconvenzionale che nello svolgimento del medesimo atto abbia sempre fatto riferimento al contratto di appalto nel suo complesso e al conseguente inadempimento della rispetto al suo obbligo di corretta gestione dell'appalto Pt_1
, sempre considerato nella sua Parte_5 globalità, con specifica attenzione alla mancata rendicontazione e/o all'erronea contabilizzazione dei costi e/o nel mancato contenimento dei costi entro i limiti previsti negli atti di offerta e partecipazione al bando di appalto per il quale si dibatteva, senza indicare alcuna limitazione temporale. Nelle conclusioni parte appellata chiede la condanna della al risarcimento del danno patito nella misura pari al 14% Parte_1 dell'utile che da contratto non poteva essere inferiore all'11,3% del fatturato, in riferimento all'appalto nel suo complesso.
Né può considerarsi fondato l'assunto di parte appellante secondo cui nel periodo di proroga dell'appalto inizialmente contrattualizzato, la on avrebbe di fatto svolto CP_2 alcuna attività così non avendo diritto ad alcunchè, in quanto la proroga contrattuale è Parte Cont stata all'evidenza concessa dalla al raggruppamento di imprese di cui faceva parte anche la la quale, quindi in mancanza di fatti escludenti il suo apporto, non CP_2 sufficientemente dimostrati in atti, ma solo genericamente allegati, ha diritto al Cont risarcimento danni anche per tale periodo, in quanto facente parte della er tutta la durata dell'appalto. Parte 4.4 Parimenti infondato è il quarto motivo. L'art. 2 dell'atto di costituzione dell' prevedeva l'obbligo da parte della quale mandataria e capogruppo con poteri di Pt_1
pag. 14/17 rappresentanza, anche processuali verso la stazione appaltante, ASL 1 Avezzano –
Sulmona – L'Aquila, di coordinamento e supervisione del servizio espletato. L'odierna appellata, nel costituirsi in giudizio, a giustificazione della contestazione relativa all'omessa emissione delle fatture nei confronti della capogruppo, odierna appellante, aveva eccepito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento della Pt_1 sia per quanto riguarda la rendicontazione ed i giustificativi di spesa che per quanto attiene il contenimento della soglia dei costi dell'appalto; tale mancanza avrebbe determinato l'impossibilità da parte di di emettere le fatture per costi e ricavi CP_2 relativi al 14% del valore dell'appalto, proprio a causa della assenza di dati necessari inerenti l'appalto che dovevano essere forniti dall'appellante nella sua precipua funzione di mandataria e capogruppo, con potere esclusivo di rappresentanza nei confronti della stazione appaltante.
Il Ctu nella sua relazione ha rilevato la carenza e la insufficienza della documentazione contabile, la quale ha generato l'impossibilità di ricostruire in modo univoco e con assoluto grado di certezza il rapporto di dare ed avere fra le parti in causa, potendosi formulare soltanto delle soluzioni del tutto ipotetiche.
In sostanza, il Ctu ha rilevato una gestione caotica e confusionaria da parte della odierna appellante la quale, in ragione della sua particolare funzione e degli accordi presi con Parte l'atto di costituzione dell' aveva assunto formalmente l'impegno e l'obbligo di gestire, anche da un punto di vista contabile, il servizio di appalto anche nell'interesse dei soggetti facenti parte dell'associazione di imprese. Il mancato rispetto dei suoi obblighi, di fatto, non poteva non condizionare anche l'operato delle imprese associate.
Sotto tale profilo, coerentemente ai rilievi mossi ed accertati nei confronti della odierna appellante e sulla base delle risultanze della Ctu che, anche in tale sede deve essere valutata adeguata, aderente ai quesiti posti nonché logica nel percorso relativo alle indagini e alle analisi effettuate, senza apparenti contraddizioni o omissioni tali da inficiarne la validità ed efficacia, questa Corte, condividendo l'elaborato tecnico, ritiene che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla odierna appellata sia fondata, con conseguente rigetto del motivo di gravame introdotto sul punto dalla appellante.
pag. 15/17 4.5 Sulla base delle considerazioni sopra esposte risulta la infondatezza delle ragioni poste a sostegno del gravame che, pertanto, deve essere rigettato.
Alla luce del rigetto dell'appello le spese di lite del presente grado devono essere poste a totale carico della parte appellante risultata interamente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo e fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Nel caso in esame risultano sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014), in quanto l'appello nella sostanza è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 833/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 14 giugno 2024 e pubblicata in 19 giugno 2024 nei confronti di
[...]
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
• Condanna l'appellante, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio liquidate in €. 9.991,00 per competenze, oltre spese generali, C.p.a. e
IV, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 03 ottobre 2025 su relazione della Dott.ssa BA Del Bono.
La Presidente est.
BA Del Bono pag. 16/17 pag. 17/17