Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5878 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13026/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 3.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13026 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Lucia Parte_1
Espos io elett.nte domicilia, sito a Napoli, via Foria 130, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'A on sede a Napo . Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 288 del 7.6.2024, notificato il 14.6.2024, rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente 22.6.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 28.5.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli. Con ricorso depositato il 17.6.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: le vicende per le quali aveva abbandonato il paese di origine;
di essere presente sul territorio nazionale dal 2004; di essersi integrato lavorando ed imparando la lingua italiana seguendo il progetto SAI del Comune di Scisciano;
di avere avanzato richiesta di formalizzazione della domanda di protezione speciale il 30.12.2022; di non avere più contatti in Algeria. Chiedeva, dunque, di annullare il provvedimento suddetto e di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia pagina 1 di 5
fissava per il 29.4.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 29.4.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Anche il convenuto insisteva nelle proprie difese. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 3.6.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 3.6.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. L'attore ha sostenuto nel ricorso – ed il convenuto non ha contestato – che ha avanzato richiesta di formalizzazione della domanda di protezione speciale in data 30.12.2022. Tale fatto può essere posto a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c. Conseguentemente, all'istanza si applicano le modificazioni all'art. 19 t.u.i. introdotte dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, pagina 2 di 5 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una pagina 3 di 5 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, nel richiamare l'ordinanza collegiale menzionata sopra, si ricorda che la p.a. ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per assenza di fatti d'integrazione del richiedente sul territorio nazionale. Tale ragione è priva di pregio, poiché l'istante ha dimostrato di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per integrarsi sul piano lavorativo, dal 2023, sul territorio nazionale. Egli, infatti, svolge la mansione di uomo di fatica alle dipendenze della Controparte_3
dal luglio 2023, come dimostrato dalla documentazione
[...] municazione obbligatoria di assunzione, inviata all'INPS il 28.7.2023 dal datore di lavoro relativa ad un rapporto a tempo parziale e Controparte_3 determinato, con la mansione di uomo di fatica e decorrenza dal 29.7.2023 al 30.11.2023; comunicazione obbligatoria di proroga al 30.11.2024 del rapporto di lavoro precedentemente indicato, inviata dal datore di lavoro all'INPS il 4.12.2023; comunicazione obbligatoria di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto precedentemente indicato, con decorrenza dal 10.10.2024, inviata all'INPS dal datore di lavoro il 10.10.2024, con il relativo contratto di trasformazione, sottoscritto dalle parti il 10.10.2024; buste paga emesse da di aprile 2024, febbraio e marzo 2025; Controparte_3 certificazion ilata da Controparte_3
Anche dal punto di vista alloggiativo, l'istante ha dimostrato di aver reperito un'autonoma sistemazione abitativa, come si evince dal certificato storico di residenza, rilasciato il 25.9.2023 dall'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Nola, e dal contratto di comodato d'uso di appartamento ammobiliato ad uso abitazione transitoria, sottoscritto l'1.7.2023, anch'essi depositati in atti dal ricorrente. Il radicamento sul territorio nazionale rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché il rimpatrio, lacerando i rapporti anche sociali che verosimilmente CP_4 ha intessuto svolgimento delle attività lavorative e delle relazioni economiche (cfr. la consolidata, risalente giurisprudenza della Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi pagina 4 di 5 dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nel consolidamento, nel corso del giudizio, tramite le prove documentali offerte dall'attore, della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11.6.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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