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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. 961/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott - Maurizio PETRELLI - Consigliere relatore
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.961/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Flavio Fasano e Alessandra Assunta Luchina;
-
APPELLANTE-
Contro
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri;
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 4/12/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 14.06.2021, con il quale la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, aveva
[...] intimato il pagamento della somma di € 6.954,00 oltre spese di ingiunzione, in forza del decreto ingiuntivo n. 1152/21 emesso in data 25 maggio 2021 provvisoriamente esecutivo.
L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione della pretesa creditoria e nel merito la inesistenza del diritto alla provvigione vantata.
Con comparsa di risposta del 05.11.2021 si costituiva la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per
[...] impugnare e contestare l'assunto attoreo.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata definita con sentenza n. 3397/2022 con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione promossa da condannando quest'ultimo alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore della , oltre rimborso spese generali, IVA e Controparte_1
CAP come per legge.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come nel caso in esame non fosse possibile contestare nel merito la prescrizione del diritto alla pretesa creditoria e l'inesistenza del diritto alla provvigione vantato trattandosi di fatti anteriori alla costituzione del titolo azionato, che avrebbero dovuto essere valutati in seno al procedimento in cui sì è formato il predetto titolo.
Sul punto il giudice di prime cure ha seguito l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, ove alla base dell'esecuzione vi sia un decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi ( o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello il sig. instando Parte_1 acchè, in via preliminare, fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.1152/2020 emesso in favore della e, nel Controparte_1 merito, in riforma della pronuncia gravata, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione forzata, con Controparte_1 conseguente vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellata al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna CP_1 dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 4/12/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo articolato motivo di gravame l'appellante lamenta “Violazione del fondamento del “dovere decisorio”, “error in procedendo” per “omesso esame”
e “travisamento” dell'oggetto del giudizio e violazione del principio di
“corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”.
In particolare, censura la sentenza di primo grado per aver Parte_1 considerato la domanda attorea come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto invece di qualificarla come opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notificato contestualmente al precetto ex art. 645 c.p.c. e per aver di conseguenza ritenuto inammissibili i motivi proposti.
Nel dettaglio secondo l'appellante il giudice di prime cure, nell'interpretare la domanda, avrebbe dovuto aver riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, ed in particolare ai seguenti dati: che si era in presenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato contestualmente al precetto;
che l'opposizione al precetto era stata proposta dopo due giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica previsto per l'opposizione al decreto ingiuntivo ed, infine, che nelle conclusioni dell'atto di opposizione era stata chiesta anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Le suindicate censure vanno rigettate per le ragioni di seguito espresse.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass.
n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002) si rileva che la giurisprudenza della Suprema
Corte, nell'escludere che sia ipotizzabile alcuna litispendenza fra l'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale attiene al procedimento di cognizione, e l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo, la quale riguarda il procedimento di esecuzione, ha evidenziato la profonda differenza esistente tra gli elementi costitutivi delle due azioni.
Ed invero con l'opposizione a precetto si contesta, in sede di giudizio di esecuzione, il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata, e quindi la legittimità del titolo posto a fondamento del precetto;
al contrario con l'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza (anche sotto il profilo probatorio) del credito azionato in via monitoria
(in tal senso Cass. sez. III, 10.12.1976 n. 4602; Cass. sez. lav.,12.1.1998 n. 186).
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cfr.
Ordinanza n. 29432 del 2019) secondo cui “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".
Orbene in applicazione dei suesposti principi va condivisa la statuizione del
Tribunale laddove afferma l'inammissibilità dell'opposizione promossa da Pt_1
[...] Ed invero nel caso in esame sono stati contestati fatti anteriori alla emissione del decreto ingiuntivo, che pertanto avrebbero potuto essere fatti valere solo in un eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, e cioè l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della provvigione pretesa nonché la stessa esistenza del diritto alla provvigione posta a fondamento della pretesa monitoria azionata.
Peraltro, va ritenuta priva di pregio l'asserita qualificazione dell'azione esperita dal come opposizione a decreto ingiuntivo atteso che sia il titolo dell'atto CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado “atto di citazione in opposizione a precetto”, sia le conclusioni dell'atto stesso inducono a considerare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
In particolare, si riportano di seguito le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1. In via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1152/2021 del 25-05-2021 emesso dal
Tribunale di Lecce a favore della;
Controparte_1
2. Nel merito: in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.”.
La rilevata inammissibilità dell'azione proposta dal comporta Pt_1 evidentemente il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc. esperita dalla stessa parte soccombente.
Va parimenti ritenuta infondata la domanda proposta ex art.96 c.p.c. dalla nei confronti del per difetto di prova Controparte_1 Pt_1 del danno.
L'appello proposto va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Luceri antistatario;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 17.07.2025
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (
Dott. Riccardo Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott - Maurizio PETRELLI - Consigliere relatore
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.961/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Flavio Fasano e Alessandra Assunta Luchina;
-
APPELLANTE-
Contro
(P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri;
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 4/12/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1 proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 14.06.2021, con il quale la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, aveva
[...] intimato il pagamento della somma di € 6.954,00 oltre spese di ingiunzione, in forza del decreto ingiuntivo n. 1152/21 emesso in data 25 maggio 2021 provvisoriamente esecutivo.
L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione della pretesa creditoria e nel merito la inesistenza del diritto alla provvigione vantata.
Con comparsa di risposta del 05.11.2021 si costituiva la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per
[...] impugnare e contestare l'assunto attoreo.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali”.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata definita con sentenza n. 3397/2022 con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione promossa da condannando quest'ultimo alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore della , oltre rimborso spese generali, IVA e Controparte_1
CAP come per legge.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come nel caso in esame non fosse possibile contestare nel merito la prescrizione del diritto alla pretesa creditoria e l'inesistenza del diritto alla provvigione vantato trattandosi di fatti anteriori alla costituzione del titolo azionato, che avrebbero dovuto essere valutati in seno al procedimento in cui sì è formato il predetto titolo.
Sul punto il giudice di prime cure ha seguito l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, ove alla base dell'esecuzione vi sia un decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi ( o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello il sig. instando Parte_1 acchè, in via preliminare, fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.1152/2020 emesso in favore della e, nel Controparte_1 merito, in riforma della pronuncia gravata, fosse dichiarata l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione forzata, con Controparte_1 conseguente vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellata al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna CP_1 dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 4/12/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo articolato motivo di gravame l'appellante lamenta “Violazione del fondamento del “dovere decisorio”, “error in procedendo” per “omesso esame”
e “travisamento” dell'oggetto del giudizio e violazione del principio di
“corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”.
In particolare, censura la sentenza di primo grado per aver Parte_1 considerato la domanda attorea come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto invece di qualificarla come opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notificato contestualmente al precetto ex art. 645 c.p.c. e per aver di conseguenza ritenuto inammissibili i motivi proposti.
Nel dettaglio secondo l'appellante il giudice di prime cure, nell'interpretare la domanda, avrebbe dovuto aver riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, ed in particolare ai seguenti dati: che si era in presenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato contestualmente al precetto;
che l'opposizione al precetto era stata proposta dopo due giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica previsto per l'opposizione al decreto ingiuntivo ed, infine, che nelle conclusioni dell'atto di opposizione era stata chiesta anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Le suindicate censure vanno rigettate per le ragioni di seguito espresse.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass.
n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002) si rileva che la giurisprudenza della Suprema
Corte, nell'escludere che sia ipotizzabile alcuna litispendenza fra l'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale attiene al procedimento di cognizione, e l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo, la quale riguarda il procedimento di esecuzione, ha evidenziato la profonda differenza esistente tra gli elementi costitutivi delle due azioni.
Ed invero con l'opposizione a precetto si contesta, in sede di giudizio di esecuzione, il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata, e quindi la legittimità del titolo posto a fondamento del precetto;
al contrario con l'opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza (anche sotto il profilo probatorio) del credito azionato in via monitoria
(in tal senso Cass. sez. III, 10.12.1976 n. 4602; Cass. sez. lav.,12.1.1998 n. 186).
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cfr.
Ordinanza n. 29432 del 2019) secondo cui “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".
Orbene in applicazione dei suesposti principi va condivisa la statuizione del
Tribunale laddove afferma l'inammissibilità dell'opposizione promossa da Pt_1
[...] Ed invero nel caso in esame sono stati contestati fatti anteriori alla emissione del decreto ingiuntivo, che pertanto avrebbero potuto essere fatti valere solo in un eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, e cioè l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della provvigione pretesa nonché la stessa esistenza del diritto alla provvigione posta a fondamento della pretesa monitoria azionata.
Peraltro, va ritenuta priva di pregio l'asserita qualificazione dell'azione esperita dal come opposizione a decreto ingiuntivo atteso che sia il titolo dell'atto CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado “atto di citazione in opposizione a precetto”, sia le conclusioni dell'atto stesso inducono a considerare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
In particolare, si riportano di seguito le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
1. In via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1152/2021 del 25-05-2021 emesso dal
Tribunale di Lecce a favore della;
Controparte_1
2. Nel merito: in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.”.
La rilevata inammissibilità dell'azione proposta dal comporta Pt_1 evidentemente il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc. esperita dalla stessa parte soccombente.
Va parimenti ritenuta infondata la domanda proposta ex art.96 c.p.c. dalla nei confronti del per difetto di prova Controparte_1 Pt_1 del danno.
L'appello proposto va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Luceri antistatario;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 17.07.2025
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (
Dott. Riccardo Mele)