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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2680/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
PONTECORVO LORENZO, Giudice
VILLANI CARLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11148/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione N. 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131109586000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131109586000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131446033000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1793/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.11148/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 097 2024 91311095 86/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 29/03/2025, relativa al mancato pagamento di n.2 cartelle di pagamento, la parte impugna unicamente la cartella n.097 2023 0131446033000, asseritamente notificata in data 28-30/11/2023, dell'importo di €.10.378,96 relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale III di Roma per IVA-IRPEF anno 2017, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la illegittimita' e/o nullita' e/o erroneita' dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata e/o inesistente e/o nulla e/o illegittima e/o erronea notifica della cartella di pagamento presupposta. violazione degli artt. 26 d.p.r. 602/73, 60 d.p.r. 600/73 e 140 ss c.p.c.; vizio insanabile (insanato) del procedimento notificatorio. Dalla copia dell'Avviso di ricevimento ritirata presso l'Ufficio, risulterebbe che l'agente postale notificatore ha eseguito la notifica secondo la procedura prevista in caso di c.d. “irreperibilità assoluta” del destinatario. Come si evince infatti dal relativo avviso di ricevimento di tale cartella di pagamento, reperito dalla ricorrente presso gli uffici dell'Agente della Riscossione dopo la notifica dell'intimazione, il notificatore ha erroneamente applicato la procedura di notifica prevista per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ai sensi dell'art. 60 co.1 lett. e) d.p.r. 600/73, con successivo deposito dell'atto presso il Comune di Roma
e affissione all'albo dell'avviso di deposito, “dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”. Nella stessa relata si legge, testualmente: “nominativo assente su citofono e cassetta nessun'altra info”. Il messo notificatore, quindi, non ha svolto (o non ha attestato di aver svolto) alcuna ulteriore ricerca e/o verifica a conferma di tale presunta irreperibilità assoluta. La notifica come effettuata risulta all'evidenza inesistente e/o nulla e/o illegittima. Essa, pertanto, deve intendersi tamquam non esset e, quindi, neppure idonea a costituire valida prova di conoscenza legale della cartella di pagamento in capo al destinatario. Eccepisce inoltre la violazione degli artt. 26 d.p.r. 602/73, 60 d.p.r. 600/73 e 140 ss c.p.c. ed insussistenza della irreperibilita' assoluta del destinatario. Come risulta dalla documentazione in atti la ricorrente è residente a [...]alla Indirizzo_1 int. 10, e questa era la sua residenza anagrafica ed effettiva anche nell'anno 2023; è coniugata con il sig. Nominativo_1, con residenza allo stesso indirizzo e dalla stessa data e tale era la situazione familiare anche nell'anno 2023; nello stabile di residenza vi era (nell'anno
2023) e vi è il servizio di portierato svolto dal sig. Nominativo_2, come dimostra anche l'avviso di ricevimento relativo all'intimazione di pagamento qui impugnata;
il nominativo della destinataria della notifica e del di lei marito sono presenti sia sui citofoni presso la portineria ed il portone condominiale di ingresso che sulle cassette postali del condominio. Evidenzia ancora ed in senso assolutamente dirimente, che proprio nell'anno
2023, di presunta irreperibilità assoluta del destinatario, la ricorrente ha correttamente ricevuto in notifica, sempre a mezzo raccomandata a/r ed allo stesso indirizzo di residenza anagrafica, atti e documenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate – con data 28.07.2023 e riferito ad un rimborso fiscale - ed anche dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma - esattamente in data 31.05.2023 è stata notificata l'altra cartella n. 09720220183037501000 pure oggetto dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Tenuto conto di ciò, e data la sola ed eventuale “assenza temporanea del destinatario” presso la propria residenza, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto seguire, più correttamente, le norme in tema di irreperibilità relativa del destinatario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 140 c.p.c., 26
d.p.r. 602/73 (come vigente a seguito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.258/2012) e 60 comma
1 d.p.r. 600/73. Tali norme richiedono, come noto, che, ai fini del perfezionamento della notifica al destinatario temporaneamente assente, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, ossia il deposito del plico presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione e, soprattutto, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione, da parte di quest'ultimo, della raccomandata informativa del deposito effettuato.
Eccepisce ancora la illegittimita' e/o nullita' e/o erroneita' dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza dell'agenzia delle entrate dal potere di controllo e quindi di riscossione degli importi richiesti. violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/73.
La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità della notificazione della cartella di pagamento per sussistenza dei presupposti della notifica per irreperibilità assoluta - Inammissibilità per tardività delle eccezioni nel merito della pretesa erariale. Il notificatore ha correttamente proceduto a notificare la cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 60 comma 1 let. e) del DPR 600/73, ricorrendone i presupposti. La let. e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 stabilisce: “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Nel caso di specie l'Ufficio non ha avuto modo di notificare l'atto ai sensi degli artt.li 137 e seguenti c.p.c., in considerazione dei tentativi vani effettuati anche in precedenza, vedasi ricevuta di consegna della raccomandata relativa ad un primo tentativo non andato a buon fine, del 25/06/2025, in quanto il destinatario risultava sconosciuto dovendo quindi necessariamente procedere ai sensi della let. e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73. La cartella di pagamento su citata è stata notificata a mezzo posta con raccomandata n.69625684964-1 (all. 03), non consegnata per irreperibilità del destinatario e annotazione da parte del notificatore “nominativo assente in citofono e cassetta nessun'altra info” con conseguente notifica ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/73 a mezzo affissione presso Albo Pretorio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso in data 28/05/2025, non si è costituita in giudizio.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento impugnata;
di converso la Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate afferma che la cartella è stata regolarmente notificata.
Dalla documentazione fornita dall'Ufficio si evince che la cartella di pagamento non risulta correttamente notificata;
viene prodotta infatti la copia di un avviso di ricevimento dal quale si rileva che la notifica viene eseguita a causa dell'irreperibilità del destinatario con annotazione da parte del notificatore “nominativo assente in citofono e cassetta nessun'altra info, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale. Il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta non possa evincersi la regolarità della notifica della cartella, invero si rileva che erroneamente la notifica è stata eseguita con le modalità previste dalla normativa di riferimento per le persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, senza valutare che in caso di notifica dell'accertamento il messo notificatore deve assicurarsi che il destinatario risulti trasferito e, in caso di irreperibilità temporanea, deve attuare la procedura ex art. 140 c.p.c.; prima di dichiarare il destinatario irreperibile è tenuto a verificare tutti gli elementi possibili, tra cui assumere informazioni dal portiere o eventualmente da parte dei condomini (Cass. Civ. n.2884 del 03/02/2017).
La Suprema Corte sullo specifico argomento con la sentenza n.868 del 16/01/2018 ha statuito che la notificazione è valida se, in applicazione del parametro di ordinaria diligenza posto in capo al notificante, la residenza effettiva del destinatario debba ritenersi coincidente con quella anagrafica e la notificazione giunga presso quest'ultima.
Con la sentenza n. 683 del 12/01/2018 ha statuito che il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civ., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 cod. proc. civ.-.
Il Collegio evidenzia che dalla documentazione in atti non risulta che il Messo per attestare la irreperibilità del destinatario abbia effettuato ricerche nel Comune, così da integrare pienamente il requisito della non conoscenza della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario della notifica, richiesto dall'art.60 lett. e) DPR 600/1973.
Sulla materia specifica è intervenuta la Suprema Corte con varie pronunce.
Con l'Ordinanza n.2877 del 07/02/2018 ha statuito che nel caso in cui il custode riferisca genericamente che il contribuente, destinatario della notifica, si sia trasferito in località “non nota”, è richiesto al messo notificatore di compiere le verifiche necessarie al fine di acclarare se il trasferimento sia avvenuto nel Comune ovvero al di fuori del Comune di domicilio, attraverso l'esame dei registri anagrafici. Qualora il messo notificante non proceda a questa verifica non può risultare utile una verifica “ex post” operata in sede di processo.
Con l'ordinanza n. 27035 del 24/10/2018 ha sancito che per l'irreperibilità assoluta del destinatario è necessario il riscontro della assenza dell'Ufficio o della sede o dell'abitazione nel Comune. Il messo notificatore deve effettuare delle ricerche per verificare se non vi sia stato un semplice cambio di indirizzo all'interno dello stesso così da verificare il trasferimento in un luogo sconosciuto.
Il Collegio osserva che il processo di notifica di atti, accertamenti, o pretese tributarie, deve essere garantito per tutti i soggetti. Anche per quelli che sfuggono alla normale notifica. Per questo motivo è necessario avere cura di rispettare i requisiti di legittimità che si rendono necessari per perfezionare le notifiche a soggetti irreperibili. Per quanto esposto il Collegio ritiene che la parte resistente non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, tutti gli elementi probanti circa l'avvenuta notifica dell'atto di che trattasi.
Pertanto la mancata notifica dell'atto presupposto (nella specie, la cartella di pagamento) determina la conseguenza della nullità dell'atto conseguente (la intimazione di pagamento) se detto avviso non contiene e, comunque, dallo stesso non sono desumibili, gli elementi tutti che, "ex lege", devono integrare la cartella di pagamento. (Cass. Civ. Sezione Tributaria. 30/01/2003, n. 1430).
Per quanto esposto la Corte accoglie il ricorso limitatamente a tale cartella, mentre l'altra cartella indicata nell'Intimazione di pagamento, non essendo stata impugnata, va dichiarata legittima e valida all'esercizio delle pretese erariali. Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente, congruamente liquidate in euro 1.736,00=, oltre oneri di legge ed oltre il rimborso del C.U., e nei confronti della Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, congruamente liquidate in euro 1.736,00=.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
PONTECORVO LORENZO, Giudice
VILLANI CARLO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11148/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione N. 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131109586000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131109586000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131446033000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1793/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.11148/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 097 2024 91311095 86/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 29/03/2025, relativa al mancato pagamento di n.2 cartelle di pagamento, la parte impugna unicamente la cartella n.097 2023 0131446033000, asseritamente notificata in data 28-30/11/2023, dell'importo di €.10.378,96 relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale III di Roma per IVA-IRPEF anno 2017, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la illegittimita' e/o nullita' e/o erroneita' dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata e/o inesistente e/o nulla e/o illegittima e/o erronea notifica della cartella di pagamento presupposta. violazione degli artt. 26 d.p.r. 602/73, 60 d.p.r. 600/73 e 140 ss c.p.c.; vizio insanabile (insanato) del procedimento notificatorio. Dalla copia dell'Avviso di ricevimento ritirata presso l'Ufficio, risulterebbe che l'agente postale notificatore ha eseguito la notifica secondo la procedura prevista in caso di c.d. “irreperibilità assoluta” del destinatario. Come si evince infatti dal relativo avviso di ricevimento di tale cartella di pagamento, reperito dalla ricorrente presso gli uffici dell'Agente della Riscossione dopo la notifica dell'intimazione, il notificatore ha erroneamente applicato la procedura di notifica prevista per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario, ai sensi dell'art. 60 co.1 lett. e) d.p.r. 600/73, con successivo deposito dell'atto presso il Comune di Roma
e affissione all'albo dell'avviso di deposito, “dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario”. Nella stessa relata si legge, testualmente: “nominativo assente su citofono e cassetta nessun'altra info”. Il messo notificatore, quindi, non ha svolto (o non ha attestato di aver svolto) alcuna ulteriore ricerca e/o verifica a conferma di tale presunta irreperibilità assoluta. La notifica come effettuata risulta all'evidenza inesistente e/o nulla e/o illegittima. Essa, pertanto, deve intendersi tamquam non esset e, quindi, neppure idonea a costituire valida prova di conoscenza legale della cartella di pagamento in capo al destinatario. Eccepisce inoltre la violazione degli artt. 26 d.p.r. 602/73, 60 d.p.r. 600/73 e 140 ss c.p.c. ed insussistenza della irreperibilita' assoluta del destinatario. Come risulta dalla documentazione in atti la ricorrente è residente a [...]alla Indirizzo_1 int. 10, e questa era la sua residenza anagrafica ed effettiva anche nell'anno 2023; è coniugata con il sig. Nominativo_1, con residenza allo stesso indirizzo e dalla stessa data e tale era la situazione familiare anche nell'anno 2023; nello stabile di residenza vi era (nell'anno
2023) e vi è il servizio di portierato svolto dal sig. Nominativo_2, come dimostra anche l'avviso di ricevimento relativo all'intimazione di pagamento qui impugnata;
il nominativo della destinataria della notifica e del di lei marito sono presenti sia sui citofoni presso la portineria ed il portone condominiale di ingresso che sulle cassette postali del condominio. Evidenzia ancora ed in senso assolutamente dirimente, che proprio nell'anno
2023, di presunta irreperibilità assoluta del destinatario, la ricorrente ha correttamente ricevuto in notifica, sempre a mezzo raccomandata a/r ed allo stesso indirizzo di residenza anagrafica, atti e documenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate – con data 28.07.2023 e riferito ad un rimborso fiscale - ed anche dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma - esattamente in data 31.05.2023 è stata notificata l'altra cartella n. 09720220183037501000 pure oggetto dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Tenuto conto di ciò, e data la sola ed eventuale “assenza temporanea del destinatario” presso la propria residenza, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto seguire, più correttamente, le norme in tema di irreperibilità relativa del destinatario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 140 c.p.c., 26
d.p.r. 602/73 (come vigente a seguito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n.258/2012) e 60 comma
1 d.p.r. 600/73. Tali norme richiedono, come noto, che, ai fini del perfezionamento della notifica al destinatario temporaneamente assente, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, ossia il deposito del plico presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione e, soprattutto, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione, da parte di quest'ultimo, della raccomandata informativa del deposito effettuato.
Eccepisce ancora la illegittimita' e/o nullita' e/o erroneita' dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta decadenza dell'agenzia delle entrate dal potere di controllo e quindi di riscossione degli importi richiesti. violazione dell'art. 25 d.p.r. 602/73.
La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità della notificazione della cartella di pagamento per sussistenza dei presupposti della notifica per irreperibilità assoluta - Inammissibilità per tardività delle eccezioni nel merito della pretesa erariale. Il notificatore ha correttamente proceduto a notificare la cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 60 comma 1 let. e) del DPR 600/73, ricorrendone i presupposti. La let. e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 stabilisce: “e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Nel caso di specie l'Ufficio non ha avuto modo di notificare l'atto ai sensi degli artt.li 137 e seguenti c.p.c., in considerazione dei tentativi vani effettuati anche in precedenza, vedasi ricevuta di consegna della raccomandata relativa ad un primo tentativo non andato a buon fine, del 25/06/2025, in quanto il destinatario risultava sconosciuto dovendo quindi necessariamente procedere ai sensi della let. e) del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73. La cartella di pagamento su citata è stata notificata a mezzo posta con raccomandata n.69625684964-1 (all. 03), non consegnata per irreperibilità del destinatario e annotazione da parte del notificatore “nominativo assente in citofono e cassetta nessun'altra info” con conseguente notifica ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/73 a mezzo affissione presso Albo Pretorio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso in data 28/05/2025, non si è costituita in giudizio.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento impugnata;
di converso la Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate afferma che la cartella è stata regolarmente notificata.
Dalla documentazione fornita dall'Ufficio si evince che la cartella di pagamento non risulta correttamente notificata;
viene prodotta infatti la copia di un avviso di ricevimento dal quale si rileva che la notifica viene eseguita a causa dell'irreperibilità del destinatario con annotazione da parte del notificatore “nominativo assente in citofono e cassetta nessun'altra info, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale. Il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta non possa evincersi la regolarità della notifica della cartella, invero si rileva che erroneamente la notifica è stata eseguita con le modalità previste dalla normativa di riferimento per le persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, senza valutare che in caso di notifica dell'accertamento il messo notificatore deve assicurarsi che il destinatario risulti trasferito e, in caso di irreperibilità temporanea, deve attuare la procedura ex art. 140 c.p.c.; prima di dichiarare il destinatario irreperibile è tenuto a verificare tutti gli elementi possibili, tra cui assumere informazioni dal portiere o eventualmente da parte dei condomini (Cass. Civ. n.2884 del 03/02/2017).
La Suprema Corte sullo specifico argomento con la sentenza n.868 del 16/01/2018 ha statuito che la notificazione è valida se, in applicazione del parametro di ordinaria diligenza posto in capo al notificante, la residenza effettiva del destinatario debba ritenersi coincidente con quella anagrafica e la notificazione giunga presso quest'ultima.
Con la sentenza n. 683 del 12/01/2018 ha statuito che il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 cod. proc. civ., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 cod. proc. civ.-.
Il Collegio evidenzia che dalla documentazione in atti non risulta che il Messo per attestare la irreperibilità del destinatario abbia effettuato ricerche nel Comune, così da integrare pienamente il requisito della non conoscenza della residenza, della dimora e del domicilio del destinatario della notifica, richiesto dall'art.60 lett. e) DPR 600/1973.
Sulla materia specifica è intervenuta la Suprema Corte con varie pronunce.
Con l'Ordinanza n.2877 del 07/02/2018 ha statuito che nel caso in cui il custode riferisca genericamente che il contribuente, destinatario della notifica, si sia trasferito in località “non nota”, è richiesto al messo notificatore di compiere le verifiche necessarie al fine di acclarare se il trasferimento sia avvenuto nel Comune ovvero al di fuori del Comune di domicilio, attraverso l'esame dei registri anagrafici. Qualora il messo notificante non proceda a questa verifica non può risultare utile una verifica “ex post” operata in sede di processo.
Con l'ordinanza n. 27035 del 24/10/2018 ha sancito che per l'irreperibilità assoluta del destinatario è necessario il riscontro della assenza dell'Ufficio o della sede o dell'abitazione nel Comune. Il messo notificatore deve effettuare delle ricerche per verificare se non vi sia stato un semplice cambio di indirizzo all'interno dello stesso così da verificare il trasferimento in un luogo sconosciuto.
Il Collegio osserva che il processo di notifica di atti, accertamenti, o pretese tributarie, deve essere garantito per tutti i soggetti. Anche per quelli che sfuggono alla normale notifica. Per questo motivo è necessario avere cura di rispettare i requisiti di legittimità che si rendono necessari per perfezionare le notifiche a soggetti irreperibili. Per quanto esposto il Collegio ritiene che la parte resistente non ha fornito, come sarebbe stato doveroso per la tutela del pubblico interesse, tutti gli elementi probanti circa l'avvenuta notifica dell'atto di che trattasi.
Pertanto la mancata notifica dell'atto presupposto (nella specie, la cartella di pagamento) determina la conseguenza della nullità dell'atto conseguente (la intimazione di pagamento) se detto avviso non contiene e, comunque, dallo stesso non sono desumibili, gli elementi tutti che, "ex lege", devono integrare la cartella di pagamento. (Cass. Civ. Sezione Tributaria. 30/01/2003, n. 1430).
Per quanto esposto la Corte accoglie il ricorso limitatamente a tale cartella, mentre l'altra cartella indicata nell'Intimazione di pagamento, non essendo stata impugnata, va dichiarata legittima e valida all'esercizio delle pretese erariali. Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente, congruamente liquidate in euro 1.736,00=, oltre oneri di legge ed oltre il rimborso del C.U., e nei confronti della Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, congruamente liquidate in euro 1.736,00=.