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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 175/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in via Francesco Crispi C.F._1
n.39 98071 CAPO D'ORLANDO ITALIA presso lo studio dell'Avv. SCISCA
GIORGIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. OLLA MARINA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 parte ricorrente proponeva opposizione innanzi al Giudice del lavoro di Patti avverso l'avviso di addebito n.
595 2023 00024753 89 000, notificato il 03/01/2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 4.559,10 a titolo di “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, asseritamente afferenti alle annualità di contribuzione 2021 - 2022.
Deduceva, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per carenza di motivazione, omessa specificazione e indeterminatezza dei criteri di calcolo dei presunti contributi previdenziali contestati e l'insussitenza, nel merito, delle condizioni legittimanti quanto richiesto con l'avviso di addebito.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento – previa sospensione - dell'avviso di addebito impugnato ed instando per la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/05/2024, deducendo di aver provveduto alla cancellazione della posizione oggetto del presente ricorso e dell'avviso di addebito opposto, concludendo affinché fosse dichiarata la cessata materia del contendere e compensate le spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
La richiesta attorea di annullamento dell'avviso di addebito è legittima e fondata, dato che i contributi così come richiesti non erano dovuti, secondo quanto ammesso dallo stesso convenuto che ha provveduto in autotutela a disporre lo sgravio. Va CP_2 quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio anche tenuto conto che ciò è avvenuto successivamente sia al deposito del ricorso che alla sua notifica. Si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e 147/2022 con applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da con Parte_2 ricorso depositato in data 22.01.2024 avverso l'avviso di addebito n. 595 2023 CP_ 00024753 89 000 nei confronti dell in persona del legale rappresentante pro
2 tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
886,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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