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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1241/2012 promossa da:
, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1
Viale Accademie Vibonesi n.2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
PRE. in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Mesiano di Filandari (VV).
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/7/2025, la parte attrice concludeva come da verbale in atti e la causa veniva rimessa in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Sindaco, suo Parte_1
l.r.p.t., conveniva in giudizio la Pre. per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1. Controparte_1
Previo riconoscimento della responsabilità contrattuale, condannare la ditta CP_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore del Comune di Pt_1 della somma di € 140.000,00, di cui € 100.000 per i lavori di consolidamento geologico del sito ed €
40.000 per i lavori di recupero e ripristino dei siti cimiteriali variamente lesionati;
ovvero della somma che risulterà in corso di causa.
2. Condannare la convenuta al pagamento di interessi legali
e rivalutazione monetaria. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali”.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto che:
-con contratto di repertorio n. 17 del 20/09/2004, il ha affidato all'Impresa Parte_1
CP_
, successivamente , i lavori di sistemazione ed Controparte_3 Controparte_1 ampliamento del cimitero di Zambrone Capoluogo, ultimati in data 17/6/2006 (vd. all. n. 7);
-con determinazione del Responsabile di servizio n. 168 del 06/12/2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e l'atto unico di collaudo delle opere in questione;
-a seguito di segnalazione, l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad effettuare plurimi sopralluoghi, a seguito dei quali sono state indirizzate all'appaltatore in data 26/03/2008 la nota prot.
n. 1818/2008 al fine di segnalare lo “svellimento del manto isolante la copertura dei manufatti adibiti ad alloggio custode, servizi igienici e sala mortuaria;
distacco di un pezzo di mantovana”, e in data
6/10/2008 la nota prot. n. 6434/2008 al fine di segnalare “che il muro di recinzione presenta preoccupanti crepe in più parti, al punto da renderlo in prospettivo pericoloso e i loculi non sono stati realizzati a perfetta regola d'arte come da contratto”.
- con nota prot. n. 3619 del 31/05/2010, la Regione Calabria- Servizio tecnico n. 9 di Vibo Valentia- ha ritenuto opportuno non rilasciare i certificati di rispondenza delle opere in questione in quanto “si sono riscontrate delle difformità di posizionamento e strutturale per quanto concerne la realizzazione dei colombari, nonché si riscontrano lungo tutto il muro perimetrale di recinzione delle vistose e preoccupanti crepe tra i pilastri e la muratura dall'alto in basso proseguendo lungo la viabilità vicina adiacente, precisando che il locale chiesa è ubicato nelle immediate vicinanze dei muri lesionate”, con conseguente obbligo di “inibire l'uso delle cappelle edificate a ridosso del muro perimetrale di recinzione interessato dalle lesioni…”;
-che i vizi di costruzione, nell'ottica della loro eliminazione e del ripristino di una situazione di piena efficienza delle opere, sono state stimate in euro 100.000,00 secondo la relazione allegata all'atto introduttivo;
-che gli eventi sono occorsi a cagione di un difetto costruttivo e che l'impresa convenuta non ha provveduto all'eliminazione dei vizi lamentati. Pertanto, agiva in giudizio, al fine di condannare la al pagamento della somma CP_4 Controparte_1 di € 140.000,00 per i lavori di consolidamento geologico del sito e di recupero e ripristino dei siti cimiteriali variamente lesionati.
La convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e con ordinanza del
26/11/2012, il Giudice istruttore ne dichiarava la contumacia.
Concessi i termini 183 comma 6 c.p.c, la causa, istruita dal precedente giudice istruttore mediante
CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/4/2015. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, la sottoscritta, divenuta assegnataria del fascicolo in data 24/01/2024, all'udienza del 7/7/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta nei termini che seguono e per le ragioni di seguito indicate.
Va rilevato che tra le parti in causa è stato sottoscritto in data 20/09/2004 un contratto di appalto relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di capoluogo. L'attore, Pt_1 quindi, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1669 cc, lamentando che nell'ambito della concreta esecuzione dell'appalto le opere eseguite hanno presentato dei gravi difetti che hanno inciso negativamente sulla funzionalità in generale dell'opera.
In punto di diritto, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, diversamente dagli artt. 1667 e 1668 c.c, l'art. 1669 cc, pur presupponendo un rapporto contrattuale
(la norma è collocata nell'ambito della disciplina del contratto di appalto), costituisce un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto persegue finalità di ordine pubblico, quali la conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, costituite dalla tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, quindi di interesse generale (Cass. Civ. n. 81/2000; conf., Cass. Civ. S.U. 27385/14 e giurisprudenza successiva – v. ad es., da ultimo Cass. Civ. n.
27385/23 e Cass. Civ. 23470/2023).
L'azione di cui all'art. 1669 cc prevede un regime di presunzione di colpa iuris tantum del costruttore, sul quale ricade l'onere di fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito o dall'opera di terzi
(Cass. Civ. 15321/2018; Cass. Civ. 1026/2016).
Sotto il profilo del danno risarcibile, l'ambito della responsabilità ex art. 1669 c.c., deve, in assenza di limitazioni legali, ritenersi coincidente con quello generale della responsabilità extracontrattuale, per cui include anche tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente i difetti accertati (v. sul punto, Cass. Civ. n. 4319/16). Oltre a ciò, si osserva che per l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. le doglianze contestate devono attenere a gravi difetti dell'edificio, che, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, si sostanzino in vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e/o menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima. Invero, tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, vale a dire quelle che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte; ed è stato inoltre chiarito, ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., che costituiscono difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa. Sul punto, al fine di distinguere giuridicamente il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., la Cassazione è intervenuta a sezioni unite chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. UU. n. 7756 del 2017).
All'esito dell'istruttoria svolta, gli accertamenti tecnici espletati dal ctu nominato hanno confermato i rilievi e le censure poste a fondamento della domanda attorea. Infatti, sono stati riscontrati i gravi difetti contemplati dall'art. 1669 c.c., dovendosi inquadrare in questi ultimi le deficienze costruttive di cui alle risultanze della consulenza tecnica espletata.
In particolare, il C.T.U., nel proprio elaborato peritale in merito al secondo quesito, ossia alla conformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto originario, ha accertato che
“Sulla base di succitati atti si evince che le opere commissionate sono state totalmente eseguite e sono conformi al progetto. Bisogna però constatare la presenza dei cedimenti, sia nella zona di fondazione dei nuovi loculi e nel muro di cinta lungo il confine Nord, che hanno provocato diverse fessurazioni anche centimetriche sui muri perimetrali e sulla pavimentazione, inoltre i loculi adiacenti al muro di confine si sono leggermente inclinati.
Inoltre, il CTU ha validato la relazione tecnica sulle cause del dissesto a cura del geologo
[...]
che le individuava in “due principali aspetti. Il primo riguarda la profondità del piano di CP_5 imposta delle fondazioni delle strutture… limitata a circa 15, 40 cm dal piano di campagna. Il secondo aspetto attiene le scarse caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione “, dovute alla “scadente qualità del terreno presente in prossimità delle fondazioni”, constatando durante il sopralluogo quanto dichiarato al geologo . CP_5
Ed ancora, il CTU si è avvalso di una perizia geologica, dalla quale ha potuto evincere che i parametri geotecnici migliorano scendendo in profondità, ed ha quindi richiamato la relazione geologica, e geotecnica commissionata, ove i progettisti e geologi hanno prescritto che “per quanto riguarda il muro di recinzione si consiglia di impostare le fondazioni ad una profondità non inferiore ad un metro…”.
Con la conclusione che “Tutto ciò porta ad affermare che la quota del piano di fondazione doveva essere attestata oltre il metro e venti dal piano campagna e comunque la soluzione ad oggi attuata, cioè i micropali con quota di infissione a circa 6,50 – 7 metri, risulta sicuramente quella più idonea”.
In relazione, poi, al quesito relativo all'importo necessario per porre rimedio agli eventuali vizi riscontrati il C.T.U. ha accertato che “per porre rimedio ai cedimenti del muro di recinzione la soluzione già in essere attuata dal per la realizzazione di micropali fondati ad una quota di Pt_1
6,50-7 metri dai piano di campagna risulta essere più idonea e risolutiva. L'importo dei lavori è già stato stimato e riportato nel computo metrico allegato al progetto ed è pari ad € 51.707,21”.
Il CTU, in conclusione, per rimediare ai vizi riscontrati, ha ritenuto congruo il cmputo metrico allegato al progetto per i lavori previsti per il consolidamento delle fondazioni del cimitero, comprese mura di cinta e loculi, l'importo di € 51.707,21.
Gli accertamenti tecnici espletati, dunque, hanno confermato i rilievi e le censure poste a fondamento della domanda giudiziale e le conclusioni della consulenza tecnica vanno condivise, poiché tratte a seguito dei più opportuni accertamenti, di una accurata disamina dei fatti e della documentazione prodotta in atti, nonché di una esaustiva ricostruzione della vicenda, e altresì condotte con adeguati ed esplicitati criteri e con iter logico coerenti.
La contumacia della società convenuta- sebbene non rivesta il carattere di condotta ex se significante, né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati - in concorso con quanto risultante dall'istruttoria espletata, può ritenersi determinante per il convincimento del giudicante.
In ragione di quanto sin qui esposto, e ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il ctu, la convenuta appaltatrice società deve essere condannata, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore al pagamento della complessiva somma di € 51.707,21, quantificata Parte_1 nella consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1241/2012:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in p.l.r.p.t. al pagamento, CP_2 Controparte_1 in favore del in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Parte_1
€ 51.707,21, oltre interessi come per legge;
2) Condanna lla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente CP_2 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di ctu a carico di , così come liquidate con CP_2 Controparte_1 separato decreto del 7.07.2015.
Così deciso in Vibo Valentia, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1241/2012 promossa da:
, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1
Viale Accademie Vibonesi n.2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Sorace, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
PRE. in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Mesiano di Filandari (VV).
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/7/2025, la parte attrice concludeva come da verbale in atti e la causa veniva rimessa in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Sindaco, suo Parte_1
l.r.p.t., conveniva in giudizio la Pre. per sentire accogliere le seguenti conclusioni “1. Controparte_1
Previo riconoscimento della responsabilità contrattuale, condannare la ditta CP_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione, in favore del Comune di Pt_1 della somma di € 140.000,00, di cui € 100.000 per i lavori di consolidamento geologico del sito ed €
40.000 per i lavori di recupero e ripristino dei siti cimiteriali variamente lesionati;
ovvero della somma che risulterà in corso di causa.
2. Condannare la convenuta al pagamento di interessi legali
e rivalutazione monetaria. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese processuali”.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto che:
-con contratto di repertorio n. 17 del 20/09/2004, il ha affidato all'Impresa Parte_1
CP_
, successivamente , i lavori di sistemazione ed Controparte_3 Controparte_1 ampliamento del cimitero di Zambrone Capoluogo, ultimati in data 17/6/2006 (vd. all. n. 7);
-con determinazione del Responsabile di servizio n. 168 del 06/12/2006 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e l'atto unico di collaudo delle opere in questione;
-a seguito di segnalazione, l'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad effettuare plurimi sopralluoghi, a seguito dei quali sono state indirizzate all'appaltatore in data 26/03/2008 la nota prot.
n. 1818/2008 al fine di segnalare lo “svellimento del manto isolante la copertura dei manufatti adibiti ad alloggio custode, servizi igienici e sala mortuaria;
distacco di un pezzo di mantovana”, e in data
6/10/2008 la nota prot. n. 6434/2008 al fine di segnalare “che il muro di recinzione presenta preoccupanti crepe in più parti, al punto da renderlo in prospettivo pericoloso e i loculi non sono stati realizzati a perfetta regola d'arte come da contratto”.
- con nota prot. n. 3619 del 31/05/2010, la Regione Calabria- Servizio tecnico n. 9 di Vibo Valentia- ha ritenuto opportuno non rilasciare i certificati di rispondenza delle opere in questione in quanto “si sono riscontrate delle difformità di posizionamento e strutturale per quanto concerne la realizzazione dei colombari, nonché si riscontrano lungo tutto il muro perimetrale di recinzione delle vistose e preoccupanti crepe tra i pilastri e la muratura dall'alto in basso proseguendo lungo la viabilità vicina adiacente, precisando che il locale chiesa è ubicato nelle immediate vicinanze dei muri lesionate”, con conseguente obbligo di “inibire l'uso delle cappelle edificate a ridosso del muro perimetrale di recinzione interessato dalle lesioni…”;
-che i vizi di costruzione, nell'ottica della loro eliminazione e del ripristino di una situazione di piena efficienza delle opere, sono state stimate in euro 100.000,00 secondo la relazione allegata all'atto introduttivo;
-che gli eventi sono occorsi a cagione di un difetto costruttivo e che l'impresa convenuta non ha provveduto all'eliminazione dei vizi lamentati. Pertanto, agiva in giudizio, al fine di condannare la al pagamento della somma CP_4 Controparte_1 di € 140.000,00 per i lavori di consolidamento geologico del sito e di recupero e ripristino dei siti cimiteriali variamente lesionati.
La convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e con ordinanza del
26/11/2012, il Giudice istruttore ne dichiarava la contumacia.
Concessi i termini 183 comma 6 c.p.c, la causa, istruita dal precedente giudice istruttore mediante
CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/4/2015. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, la sottoscritta, divenuta assegnataria del fascicolo in data 24/01/2024, all'udienza del 7/7/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta nei termini che seguono e per le ragioni di seguito indicate.
Va rilevato che tra le parti in causa è stato sottoscritto in data 20/09/2004 un contratto di appalto relativo ai lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di capoluogo. L'attore, Pt_1 quindi, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 1669 cc, lamentando che nell'ambito della concreta esecuzione dell'appalto le opere eseguite hanno presentato dei gravi difetti che hanno inciso negativamente sulla funzionalità in generale dell'opera.
In punto di diritto, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, diversamente dagli artt. 1667 e 1668 c.c, l'art. 1669 cc, pur presupponendo un rapporto contrattuale
(la norma è collocata nell'ambito della disciplina del contratto di appalto), costituisce un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto persegue finalità di ordine pubblico, quali la conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, costituite dalla tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, quindi di interesse generale (Cass. Civ. n. 81/2000; conf., Cass. Civ. S.U. 27385/14 e giurisprudenza successiva – v. ad es., da ultimo Cass. Civ. n.
27385/23 e Cass. Civ. 23470/2023).
L'azione di cui all'art. 1669 cc prevede un regime di presunzione di colpa iuris tantum del costruttore, sul quale ricade l'onere di fornire la prova liberatoria costituita dal caso fortuito o dall'opera di terzi
(Cass. Civ. 15321/2018; Cass. Civ. 1026/2016).
Sotto il profilo del danno risarcibile, l'ambito della responsabilità ex art. 1669 c.c., deve, in assenza di limitazioni legali, ritenersi coincidente con quello generale della responsabilità extracontrattuale, per cui include anche tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente i difetti accertati (v. sul punto, Cass. Civ. n. 4319/16). Oltre a ciò, si osserva che per l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. le doglianze contestate devono attenere a gravi difetti dell'edificio, che, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, si sostanzino in vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e/o menomino in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima. Invero, tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, vale a dire quelle che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte; ed è stato inoltre chiarito, ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., che costituiscono difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, ecc.), purché tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa. Sul punto, al fine di distinguere giuridicamente il concetto di vizi che incidano sulla conservazione e funzionalità dell'edificio ex art. 1669 c.c., dalla diversa nozione di vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., la Cassazione è intervenuta a sezioni unite chiarendo che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. UU. n. 7756 del 2017).
All'esito dell'istruttoria svolta, gli accertamenti tecnici espletati dal ctu nominato hanno confermato i rilievi e le censure poste a fondamento della domanda attorea. Infatti, sono stati riscontrati i gravi difetti contemplati dall'art. 1669 c.c., dovendosi inquadrare in questi ultimi le deficienze costruttive di cui alle risultanze della consulenza tecnica espletata.
In particolare, il C.T.U., nel proprio elaborato peritale in merito al secondo quesito, ossia alla conformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto originario, ha accertato che
“Sulla base di succitati atti si evince che le opere commissionate sono state totalmente eseguite e sono conformi al progetto. Bisogna però constatare la presenza dei cedimenti, sia nella zona di fondazione dei nuovi loculi e nel muro di cinta lungo il confine Nord, che hanno provocato diverse fessurazioni anche centimetriche sui muri perimetrali e sulla pavimentazione, inoltre i loculi adiacenti al muro di confine si sono leggermente inclinati.
Inoltre, il CTU ha validato la relazione tecnica sulle cause del dissesto a cura del geologo
[...]
che le individuava in “due principali aspetti. Il primo riguarda la profondità del piano di CP_5 imposta delle fondazioni delle strutture… limitata a circa 15, 40 cm dal piano di campagna. Il secondo aspetto attiene le scarse caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione “, dovute alla “scadente qualità del terreno presente in prossimità delle fondazioni”, constatando durante il sopralluogo quanto dichiarato al geologo . CP_5
Ed ancora, il CTU si è avvalso di una perizia geologica, dalla quale ha potuto evincere che i parametri geotecnici migliorano scendendo in profondità, ed ha quindi richiamato la relazione geologica, e geotecnica commissionata, ove i progettisti e geologi hanno prescritto che “per quanto riguarda il muro di recinzione si consiglia di impostare le fondazioni ad una profondità non inferiore ad un metro…”.
Con la conclusione che “Tutto ciò porta ad affermare che la quota del piano di fondazione doveva essere attestata oltre il metro e venti dal piano campagna e comunque la soluzione ad oggi attuata, cioè i micropali con quota di infissione a circa 6,50 – 7 metri, risulta sicuramente quella più idonea”.
In relazione, poi, al quesito relativo all'importo necessario per porre rimedio agli eventuali vizi riscontrati il C.T.U. ha accertato che “per porre rimedio ai cedimenti del muro di recinzione la soluzione già in essere attuata dal per la realizzazione di micropali fondati ad una quota di Pt_1
6,50-7 metri dai piano di campagna risulta essere più idonea e risolutiva. L'importo dei lavori è già stato stimato e riportato nel computo metrico allegato al progetto ed è pari ad € 51.707,21”.
Il CTU, in conclusione, per rimediare ai vizi riscontrati, ha ritenuto congruo il cmputo metrico allegato al progetto per i lavori previsti per il consolidamento delle fondazioni del cimitero, comprese mura di cinta e loculi, l'importo di € 51.707,21.
Gli accertamenti tecnici espletati, dunque, hanno confermato i rilievi e le censure poste a fondamento della domanda giudiziale e le conclusioni della consulenza tecnica vanno condivise, poiché tratte a seguito dei più opportuni accertamenti, di una accurata disamina dei fatti e della documentazione prodotta in atti, nonché di una esaustiva ricostruzione della vicenda, e altresì condotte con adeguati ed esplicitati criteri e con iter logico coerenti.
La contumacia della società convenuta- sebbene non rivesta il carattere di condotta ex se significante, né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati - in concorso con quanto risultante dall'istruttoria espletata, può ritenersi determinante per il convincimento del giudicante.
In ragione di quanto sin qui esposto, e ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il ctu, la convenuta appaltatrice società deve essere condannata, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore al pagamento della complessiva somma di € 51.707,21, quantificata Parte_1 nella consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1241/2012:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in p.l.r.p.t. al pagamento, CP_2 Controparte_1 in favore del in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di Parte_1
€ 51.707,21, oltre interessi come per legge;
2) Condanna lla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente CP_2 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di ctu a carico di , così come liquidate con CP_2 Controparte_1 separato decreto del 7.07.2015.
Così deciso in Vibo Valentia, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella