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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12514 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 45452/2024 R.G
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
con sede in Roma, viale della Piramide Cestia n. Parte_1
1/C, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. il Parte_2 quale agisce anche in proprio ove occorresse, e
[...]
limitata con sede legale in Trento (TN), zona Parte_3 industriale settore E via Praga 5, in persona dell'amministratore pro tempore
, rappresentate e difese dagli Avv.ti Fabiana Liberati, con Parte_2 studio in Roma, via Filippo Corridoni n. 19, e Iconio Massara, con studio in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli n. 36, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Liberati sito in Roma, via Filippo Corridoni n. 19, giusta procure allegate al ricorso. alle liti allegata al ricorso.
RICORRENTI E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.3.24 rep. Per_1
37875 Racc.7313 e con essa elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
RESISTENTE
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara inammissibile il ricorso Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e ritualmente notificato e Parte_1 Parte_4
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'
[...] CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: “Che il Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione ed i termini per la notifica, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, voglia: In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato, per tutte le violazioni di carattere preliminare indicate in narrativa, dichiarando non dovute le somme ivi indicate;
In via principale e nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie contenute nel verbale impugnato, statuendo che nessuna somma aggiuntiva è dovuta dalla ricorrente, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare integralmente il verbale impugnato, con espressa statuizione di insussistenza di alcun debito;
In via subordinata:
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse formalmente confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti, e conseguentemente ridurre, per le ragioni esposte o che verranno eventualmente ritenute di giustizia, l'importo delle somme pretese a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive nel verbale impugnato;
In via di estremo subordine:
4. Annullare integralmente le sanzioni comminate / somme aggiuntive per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle applicando il principio dell'omissione e non dell'evasione; In ogni caso:
5. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge. Deducevano le società ricorrenti :
- che in data 28.07.2023 era stato loro notificato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20204 del 19.07.2023 con il quale era stata richiesta la somma di €269.291,63, di cui €162.762,86 a titolo di contributi evasi ed €106.528,77 a titolo di somme aggiuntive (sanzioni ed interessi):
- che il Verbale traeva origine dalla presunta illegittima applicazione del CCNL Servizi Ausiliari per il periodo da Agosto 2017 ad Aprile CP_2
2021;
- che in data 23.08.2023 era stato proposto ricorso ex art 17 del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124 e memorie difensive ex art. 18. L 689/1981 contro il verbale sopra indicato che era stato rigettato con delibere nn. 2306 e 2247.;
- che le ricorrenti agivano quali debitore principale e obbligato in solido . Deducevano le ricorrenti che nel verbale gli ispettori avevano contestato l'applicazione da parte della società del CCNL in quanto non CP_3 adeguatamente rappresentativo. Deducevano che gli ispettori avevano sostenuto che “In tale contesto, l'applicazione del contratto collettivo nazionale sottoscritto da IS IO e , CIDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, IS IO e CP_2 UNICA, non soddisfa i requisiti imposti dal vigente quadro normativo, in quanta tale contrattazione collettiva non rappresenta quella stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e ne risulta meno favorevole”. Contestavano tale accertamento deducendo che il CCNL Anpit Cisal era stato sottoscritto da organizzazioni maggiormente rappresentative e avanzavano le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto il CP_1 verbale contestato era “in dilazione amministrativa a seguito di domanda della società del 16.1.2024”.
Precisava che la dilazione era in corso e che terminava nel dicembre 2025 . Deduceva che il ricorso giudiziario era stato depositato n data 9.12.2024 e quindi successivamente alla domanda di dilazione. Precisava altresì che nella richiesta di dilazione sottoscritta dall'azienda la stessa aveva dichiarato:
“•DI RICONOSCERE IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L' AD CP_1 Parte_5
[...]
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO INFLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE' GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROPOSTI IN CP_4
SEDE CIVILE;
•DI VOLER SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E SOMME AGGIUNTIVE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO ” Controparte_5
Evidenziava che nella domanda di dilazione non era presente alcuna riserva. Eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. Eccepiva altresì che per i vizi formali dell'atto impugato era competente il TAR Nel merito contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.Alla udienza del 12.6.2023 le parti discutevano la causa e parte ricorrente chiedeva comunque anche termine per note. La giudice concedeva il chiesto termine e rinviava la causa per discussione alla udienza del 28.11.2025 con termine per note. L'udienza del 28.11.2025 veniva differita d'ufficio alla udienza del 4.12.2025. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4. Sussiste la giurisdizione e la competenza del tribunale del lavoro adito avendo il ricorso ad oggetto l'importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro all' . CP_1
5. Fondata è invece l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da
. CP_1 Infatti il verbale di accertamento oggetto del presente giudizio di CP_1 opposizione , prot. n. 2020011620 del 19/07/2023, è oggetto della procedura in dilazione amministrativa a seguito di domanda della società
[...] el 16.1.24 ( allegati 1 e 2 ). Parte_1 CP_1
Nella domanda di rateizzazione la società ha espressamente dichiarato:
“DICHIARA
•DI RICONOSCERE IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L' AD CP_1
ULTERIORI ADDEBITI PER ERRORI ED EVENTUALI OMISSIONI;
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO INFLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE'
[...]
IUDIZI DI OPPOSIZIONE PROPOSTI IN SEDE CIVILE;
CP_4
•DI VOLER SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E SOMME AGGIUNTIVE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO
[...]
; Controparte_5
•DI NON AVERE VERSATO INTEGRALMENTE LE TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI RELATIVE AI DEBITI DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA;
” ( allegato 1
). CP_1
L' ha provato che la richiesta di dilazione del pagamento delle somme CP_1 dovute in 24 rate mensili è stata accolta e che il provvedimento di accoglimento della rateizzazione prevede che la scadenza dell'ultima rata sia il 29.12.2025 ( allegato 2 ). CP_1
L' ha altresì provato che la società ha pagato regolarmente le rate mensili CP_1 dal gennaio 2024 ( allegato 3 ). CP_1
La società datrice di lavoro pertanto non solo ha avanzato richiesta di dilazione dell'importo dei contributi oggetto dell'accertamento ispettivo CP_1 riconoscendo il suo debito e dichiarando di rinunciare ad eventuali giudizi di opposizione ma con il suo comportamento successivo, ha confermato altresì tale volontà provvedendo a pagare mensilmente gli importi oggetto della domanda di dilazione ( allegato 3 ). CP_1
Tali considerazioni sono ulteriormente confermate dal fatto che nella domanda di dilazione non è contenuta alcuna riserva. Sul punto si aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 15722/2023 ha ritenuto in ipotesi analoghe potersi dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “«il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv.)”. Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la Corte di Appello di Roma sezione lavoro con sentenza n. 1374/2024 allegata da . CP_1
Né sono rilevanti , ai fini della valutazione del comportamento delle parti, i ricorsi ammnistrativi avanzati all' in quanto i ricorsi amministrativi CP_1 avanzati da entrambe le società odierne opponenti sono stati avanzati in via amministrativa all' il 28.4.2023 e sono stati respinti dall' nelle CP_1 CP_1 sedute del 18.12.2023 e quindi anteriormente alla domanda di dilazione che è stata avanzata in data 16.1.2024. Irrilevante è poi il fatto che l'obbligata in solido non abbia avanzato domanda di dilazione essendo evidente che la domanda doveva essere avanzata solo dalla obbligata in via principale. Il ricorso è stato depositato in data 10.12.2024 e quindi dopo oltre 11 mesi dalla presentazione della domanda di dilazione e dopo l'avvenuto pagamento delle rate mensili previste con decorrenza dal 22.1.2024 ( allegato 3 ). CP_1
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 6. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N. 45452/2024 R.G
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
con sede in Roma, viale della Piramide Cestia n. Parte_1
1/C, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. il Parte_2 quale agisce anche in proprio ove occorresse, e
[...]
limitata con sede legale in Trento (TN), zona Parte_3 industriale settore E via Praga 5, in persona dell'amministratore pro tempore
, rappresentate e difese dagli Avv.ti Fabiana Liberati, con Parte_2 studio in Roma, via Filippo Corridoni n. 19, e Iconio Massara, con studio in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli n. 36, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Liberati sito in Roma, via Filippo Corridoni n. 19, giusta procure allegate al ricorso. alle liti allegata al ricorso.
RICORRENTI E in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 , rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.3.24 rep. Per_1
37875 Racc.7313 e con essa elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
RESISTENTE
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara inammissibile il ricorso Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1. Con ricorso depositato in data 10.12.2024 e ritualmente notificato e Parte_1 Parte_4
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'
[...] CP_1 avanzando le seguenti conclusioni: “Che il Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione ed i termini per la notifica, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, voglia: In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare la nullità del Verbale impugnato, per tutte le violazioni di carattere preliminare indicate in narrativa, dichiarando non dovute le somme ivi indicate;
In via principale e nel merito:
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie contenute nel verbale impugnato, statuendo che nessuna somma aggiuntiva è dovuta dalla ricorrente, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare integralmente il verbale impugnato, con espressa statuizione di insussistenza di alcun debito;
In via subordinata:
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Verbale opposto venisse formalmente confermato, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge, anche in relazione a quanto eccepito in atti, e conseguentemente ridurre, per le ragioni esposte o che verranno eventualmente ritenute di giustizia, l'importo delle somme pretese a titolo di omissione contributiva e a titolo di somme aggiuntive nel verbale impugnato;
In via di estremo subordine:
4. Annullare integralmente le sanzioni comminate / somme aggiuntive per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle applicando il principio dell'omissione e non dell'evasione; In ogni caso:
5. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge. Deducevano le società ricorrenti :
- che in data 28.07.2023 era stato loro notificato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 20204 del 19.07.2023 con il quale era stata richiesta la somma di €269.291,63, di cui €162.762,86 a titolo di contributi evasi ed €106.528,77 a titolo di somme aggiuntive (sanzioni ed interessi):
- che il Verbale traeva origine dalla presunta illegittima applicazione del CCNL Servizi Ausiliari per il periodo da Agosto 2017 ad Aprile CP_2
2021;
- che in data 23.08.2023 era stato proposto ricorso ex art 17 del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124 e memorie difensive ex art. 18. L 689/1981 contro il verbale sopra indicato che era stato rigettato con delibere nn. 2306 e 2247.;
- che le ricorrenti agivano quali debitore principale e obbligato in solido . Deducevano le ricorrenti che nel verbale gli ispettori avevano contestato l'applicazione da parte della società del CCNL in quanto non CP_3 adeguatamente rappresentativo. Deducevano che gli ispettori avevano sostenuto che “In tale contesto, l'applicazione del contratto collettivo nazionale sottoscritto da IS IO e , CIDEC, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, IS IO e CP_2 UNICA, non soddisfa i requisiti imposti dal vigente quadro normativo, in quanta tale contrattazione collettiva non rappresenta quella stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e ne risulta meno favorevole”. Contestavano tale accertamento deducendo che il CCNL Anpit Cisal era stato sottoscritto da organizzazioni maggiormente rappresentative e avanzavano le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto il CP_1 verbale contestato era “in dilazione amministrativa a seguito di domanda della società del 16.1.2024”.
Precisava che la dilazione era in corso e che terminava nel dicembre 2025 . Deduceva che il ricorso giudiziario era stato depositato n data 9.12.2024 e quindi successivamente alla domanda di dilazione. Precisava altresì che nella richiesta di dilazione sottoscritta dall'azienda la stessa aveva dichiarato:
“•DI RICONOSCERE IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L' AD CP_1 Parte_5
[...]
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO INFLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE' GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROPOSTI IN CP_4
SEDE CIVILE;
•DI VOLER SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E SOMME AGGIUNTIVE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO ” Controparte_5
Evidenziava che nella domanda di dilazione non era presente alcuna riserva. Eccepiva pertanto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. Eccepiva altresì che per i vizi formali dell'atto impugato era competente il TAR Nel merito contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.Alla udienza del 12.6.2023 le parti discutevano la causa e parte ricorrente chiedeva comunque anche termine per note. La giudice concedeva il chiesto termine e rinviava la causa per discussione alla udienza del 28.11.2025 con termine per note. L'udienza del 28.11.2025 veniva differita d'ufficio alla udienza del 4.12.2025. Alla udienza del 4.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4. Sussiste la giurisdizione e la competenza del tribunale del lavoro adito avendo il ricorso ad oggetto l'importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro all' . CP_1
5. Fondata è invece l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da
. CP_1 Infatti il verbale di accertamento oggetto del presente giudizio di CP_1 opposizione , prot. n. 2020011620 del 19/07/2023, è oggetto della procedura in dilazione amministrativa a seguito di domanda della società
[...] el 16.1.24 ( allegati 1 e 2 ). Parte_1 CP_1
Nella domanda di rateizzazione la società ha espressamente dichiarato:
“DICHIARA
•DI RICONOSCERE IN MODO ESPLICITO E INCONDIZIONATO IL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO, FATTO SALVO IL DIRITTO PER L' AD CP_1
ULTERIORI ADDEBITI PER ERRORI ED EVENTUALI OMISSIONI;
•DI RINUNCIARE A TUTTE LE ECCEZIONI CHE POSSANO INFLUIRE SULL'ESISTENZA ED AZIONABILITA' DEL CREDITO DELL'INPS, NONCHE'
[...]
IUDIZI DI OPPOSIZIONE PROPOSTI IN SEDE CIVILE;
CP_4
•DI VOLER SODDISFARE, PER OGNI GESTIONE ASSICURATIVA, IL DEBITO PER CONTRIBUTI E SOMME AGGIUNTIVE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO
[...]
; Controparte_5
•DI NON AVERE VERSATO INTEGRALMENTE LE TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI RELATIVE AI DEBITI DI CUI ALLA PRESENTE ISTANZA;
” ( allegato 1
). CP_1
L' ha provato che la richiesta di dilazione del pagamento delle somme CP_1 dovute in 24 rate mensili è stata accolta e che il provvedimento di accoglimento della rateizzazione prevede che la scadenza dell'ultima rata sia il 29.12.2025 ( allegato 2 ). CP_1
L' ha altresì provato che la società ha pagato regolarmente le rate mensili CP_1 dal gennaio 2024 ( allegato 3 ). CP_1
La società datrice di lavoro pertanto non solo ha avanzato richiesta di dilazione dell'importo dei contributi oggetto dell'accertamento ispettivo CP_1 riconoscendo il suo debito e dichiarando di rinunciare ad eventuali giudizi di opposizione ma con il suo comportamento successivo, ha confermato altresì tale volontà provvedendo a pagare mensilmente gli importi oggetto della domanda di dilazione ( allegato 3 ). CP_1
Tali considerazioni sono ulteriormente confermate dal fatto che nella domanda di dilazione non è contenuta alcuna riserva. Sul punto si aderisce all'orientamento della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 15722/2023 ha ritenuto in ipotesi analoghe potersi dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “«il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv.)”. Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la Corte di Appello di Roma sezione lavoro con sentenza n. 1374/2024 allegata da . CP_1
Né sono rilevanti , ai fini della valutazione del comportamento delle parti, i ricorsi ammnistrativi avanzati all' in quanto i ricorsi amministrativi CP_1 avanzati da entrambe le società odierne opponenti sono stati avanzati in via amministrativa all' il 28.4.2023 e sono stati respinti dall' nelle CP_1 CP_1 sedute del 18.12.2023 e quindi anteriormente alla domanda di dilazione che è stata avanzata in data 16.1.2024. Irrilevante è poi il fatto che l'obbligata in solido non abbia avanzato domanda di dilazione essendo evidente che la domanda doveva essere avanzata solo dalla obbligata in via principale. Il ricorso è stato depositato in data 10.12.2024 e quindi dopo oltre 11 mesi dalla presentazione della domanda di dilazione e dopo l'avvenuto pagamento delle rate mensili previste con decorrenza dal 22.1.2024 ( allegato 3 ). CP_1
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. 6. La particolarità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 4.12.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso