Art. 11. (Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi)
L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 , e' prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilita' dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).
((Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la meta' dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077))
L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 , e' prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilita' dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella M), XV (ex tabella N), XVI (ex tabella O), XIX (ex tabella S) e XXI (ex tabella U) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella P) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).
((Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la meta' dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077))