Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 918/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Nicola Alessandro Vecchio Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 918/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento del emesso in esito alla udienza del 13.2.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE STEFANO GIOVANNI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E già , Controparte_1 Controparte_2 con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado 45, 40128, Capitale sociale €
2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA P.IVA_2
, REA 511469, in persona del suo procuratore ad negotia pro tempore, P.IVA_3 domiciliata ai fini del presente atto in Reggio Calabria, via Cimino 62, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fabbricatore, recapito professionale dell'Avv. Luigi Ragno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie - Appello avverso la Sentenza n. 629/2019 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 17/04/2019, emessa nell'ambito del procedimento recante N.
2013/2013 R.G.
FATTO E DIRITTO
1
, chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria di Controparte_2 condannare la compagnia assicurativa alla corresponsione di € 200.000,00, per aver tenuto nella gestione del rapporto contrattuale un comportamento dilatorio volto all'elusione degli obblighi derivanti dalla copertura assicurativa e, soprattutto, finalizzato ad evitare il pagamento dell'indennizzo dovuto.
Si costituiva regolarmente in giudizio la , oggi Controparte_2
la quale contestava sia in fatto che in diritto le domande Controparte_1 avanzate da parte avversa a fondamento della richiesta di condanna, chiedendone l'integrale rigetto ed il riconoscimento in favore della compagnia del diritto al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
In corso di causa, veniva espletata CTU contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione in data 17 aprile 2019, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., in esito alla quale veniva emessa la sentenza n. 629/2019 con la quale il Giudice
Unico del Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Elena
Manuela Aurora Luppino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda proposta da Pt_1
e, per l'effetto, condanna , al pagamento
[...] Controparte_2 della complessiva somma di € 31.523,02 in favore della parte attrice;
2. compensa per metà le spese di lite e NN , al pagamento della Controparte_2 restante metà delle spese di lite in favore di liquidata in€ 2.500,00 per Parte_1 onorari, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%, oltre € 339,00 per spese vive, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito Avv. Giovanni De Stefano;
3. le spese di ctu restano definitivamente carico di parte convenuta.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 15/11/2019 parte appellante in persona del legale rappresentante p.t. impugnava detta sentenza Parte_1 rilevando la erroneità della stessa nella parte in cui aveva riconosciuto esclusivamente il danno patrimoniale sub specie di danno emergente ritenendo non provato il lucro cessante e tardivamente proposta la domanda relativa alle voci di danno non patrimoniale. Concludeva, pertanto, chiedendo che – in riforma della impugnata sentenza –fossero riconosciuti in suo favore i danni patrimoniali, non patrimoniali e di immagine richiesti in primo grado, con condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 cpc.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 9.12.2020 si costituiva parte appellata rilevando la infondatezza dello spiegato gravame, chiedendone, dunque, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Con provvedimento emesso in esito alla udienza del 14.12.2020 (svolta nelle forme della trattazione per iscritto ex art. 221 DL 77/2020 come successivamente modificato dal DL
2 125/2020) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.10.2021, differita d'ufficio alla udienza dell'8.1.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 29.1.2024 (emessa in esito alla udienza suindicata) il giudizio, stante la pendenza di trattative in corso fra le parti, veniva rinviato alla udienza del 3.6.2024, udienza rinviata d'ufficio al 16.1.2025 e sostituita da deposito di note ex art. 127 ter cpc.
A tale udienza nessuna delle parti depositava note e la causa veniva rinviata alla udienza del
13.2.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Anche a detta udienza, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio, nessuna delle parti depositava note..
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. contro Controparte_1 già , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 così decide:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
19/02/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
3