Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'ultimo paragrafo delle Note di cui si compone l'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'ultimo paragrafo delle Note di cui si compone l'Accordo stesso.