Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21443 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13759 del 2024, proposto da SA EL, IE RA, IO D'ST, AN MA, VI LL, RI RA NT, LU GA, TO NZ, IA MA, AR AR, RT ME, RT IL, MO RA, LI ES, AN IC, IA RO, AR TR, RI RC, RI TR, MI CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Marche Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Basilicata Uff III Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NC AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. degli avvisi diramati dagli Uffici Scolastici Regionali recanti la comunicazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023, indicati in epigrafe[cfr. all. 1];
2.Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n.2575del 06.12.2023(art. 9) con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre2023, n. 205”, nella parte in cui prevede l’immissione in ruolo solo dei vincitori della procedura in oggetto nonché la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimenti dell’abilitazione;
3.Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2576 del 06.12.2023(art. 9) con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre2023, n. 206”, nella parte in cui prevede l’immissione in ruolo solo dei vincitori della procedura in oggetto nonché la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimenti dell’abilitazione;
4.Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.12.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.2024, recante autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’a.s.2023/24, ad integrazione dell’’autorizzazione già rilasciata con D.P.C.M. del 03.08.2023, all’avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, nella parte in cui prevede un ampliamento della ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all’’immissione in ruolo dei docenti già risultati idonei all’esito delle procedure concorsuali indette con D.D. M.I.U.R. n. 498/2020 e n. 499/2020;
5.Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 77 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2576 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 9.641 a n. 15.340 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all’immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;
6.Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 78 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.2575del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 20.575 a n. 29.314 posti per la scuola secondaria di I e II grado, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all’immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;
7.Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;
8.Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 206 del 26.10.2023recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;
9.Del DPCM del 05.07.2024, autorizzazione Ministero dell''Istruzione e del Merito ad avviare procedure selettive di 2.870 unità di personale.
10.Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti;
nonché per il riconoscimento del diritto degli istanti :
-ad essere inseriti in coda, idonei non vincitori nelle graduatorie finali dei concorsi indetti con D.D. n. 2575 e 2576 del 2023 al fine di ottenere il loro scorrimento;
-ad ottenere l’obbligo di pubblicare l’intera Graduatoria di Merito, includendo anche i docenti ‘idonei’;
-al riconoscimento del valore abilitante del superamento del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Marche Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Basilicata Uff III Ambito Terr per la Provincia di Potenza e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO DA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il presente ricorso collettivo, i ricorrenti affermano di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 (per diverse classi di concorso) e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.
Ciononostante, i ricorrenti lamentano di non essere stati inseriti in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei, anche a seguito delle integrazioni intervenute, in quanto la disciplina concorsuale (art. 12 D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023) prevede che la graduatoria dei vincitori “ è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsual i”.
1.1. A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono:
- con un primo motivo, “ Obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti ad esaurimento rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale - violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - violazione dell’art. 97 cost. – violazione l. 160 del 27.12.2019 - violazione del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165 - carenza di motivazione. - violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento e del principio della trasparenza dell’azione amministrativa - irragionevolezza, sviamento, arbitrarietà ”, la violazione del loro diritto all’inclusione nelle graduatorie di merito, in quanto funzionale allo scorrimento, modalità ritenuta prioritaria per le assunzioni;
- con un secondo motivo, “ Sulla mancata pubblicazione dell’elenco graduato degli idonei al concorso - violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 33/2013 - violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 - violazione del d.p.r. n. 3 del 1957 - violazione della l. 241/90 - carenza di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento e del principio della trasparenza dell’azione amministrativa - irragionevolezza, sviamento, arbitrarietà ”, la contrarietà alla legge e ai principi di trasparenza e imparzialità della mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei;
- con un terzo motivo, “ Sul mancato riconoscimento dell’abilitazione per gli idonei – violazione dell’art. 3 e 97 cost. – violazione direttive comunitarie 2005/36/ce, 2013/55/ue, recepite con d.lgs 206/2007 - carenza di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento e del principio della trasparenza dell’azione amministrativa - irragionevolezza, sviamento, arbitrarietà ”, la mancata previsione di un valore abilitante alla idoneità raggiunta nell’ambito del concorso in questione, avendola il bando limitata ai soli vincitori, con lesione della parità di trattamento;
- con un quarto e ultimo motivo, “ Violazione del principio dell’affidamento - violazione degli articoli 3, 97 e 34 cost - carenza di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento e del principio della trasparenza dell’azione amministrativa irragionevolezza, sviamento, arbitrarietà ” lamenta la violazione del legittimo affidamento.
Chiedono infine che voglia disporsi la condanna del Ministero a inserirli nelle graduatorie e a riconoscere valore abilitante alla idoneità conseguita.
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 10.1.2025, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, depositando il successivo 14.1.2025 una relazione sui fatti di causa.
1.3. Alla camera di consiglio del 13.1.2025, la Sezione disponeva incombenti istruttori, ai fini del mutamento del rito (trattandosi di controversia ricadente nell’art. 12- bis , comma 4, d.l. n. 68/22) e della integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami.
1.4. Alla successiva camera di consiglio del 4.3.2025, veniva respinta l’istanza cautelare dei ricorrenti.
2. – Alla pubblica udienza del 18.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. In via preliminare occorre dare atto che si è in presenza di un ricorso soggetto al c.d. “rito PNRR”, notificato alle parti pubbliche parti necessarie ai sensi dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022.
3.2. Va inoltre valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria depositata il 26.2.2025, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3.3. Quindi, il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno dato dimostrazione né della sussistenza dei presupposti del gravame collettivo (omogeneità delle posizioni azionate e assenza di potenziale conflitto) né di un loro interesse concreto e attuale al ricorso.
Invero, i ricorrenti si ritengono da un lato danneggiati dalla omessa pubblicazione delle graduatorie di merito in ragione della impossibilità di conoscere l’esistenza di chance di risultare vincitori e di poter quindi pianificare le proprie scelte professionali; dall’altro lato, non offrono agli atti alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito al voto ritenuto utile per poter conseguire l’immissione in ruolo.
Oltre a ciò, gli istanti non possono dirsi vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria, rientrando tale ipotesi nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Quanto sopra appare rendere il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
3.4. Prescindendo dai sopra rilevati profili di inammissibilità in favore di un approccio ‘sostanzialistico’ (cfr. Cons. St., VII, n. 5614/2023) – il Collegio rileva l’infondatezza dei motivi di ricorso, che si procedono ad esaminare unitariamente.
L’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio Scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis .
Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione dei ricorrenti sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis, il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 8358/2025).
Nel presente ricorso, tuttavia, parte ricorrente non lamenta una lesione alle riferite prerogative inerenti all’accesso agli atti della procedura, ma chiede che al Ministero sia ordinata la pubblicazione di una graduatoria integrata, comprensiva degli idonei, in quanto propedeutica allo scorrimento delle graduatorie (su cui v. infra ).
3.5. Neppure merita condivisione il ricorso nella parte in cui ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale riconosce inoltre la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né i ricorrenti adducono prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che ai ricorrenti è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Del resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
Più in particolare, con riguardo alla contestata violazione di un “diritto” allo scorrimento, è stato chiaramente rilevato, anche dal giudice d’appello, che “l’indizione con cadenza annuale dei concorsi è un obbligo di legge, previsto nell’art. 59, comma 10, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale vengono previste modalità semplificate di reclutamento in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, proprio “al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale”, garantendone comunque il carattere comparativo” (Cons. St., VII, ord. n. 2293/2024).
Ferma restando la non configurabilità di un “diritto allo scorrimento” in capo agli idonei di un concorso, non emergono elementi tali da far ritenere illogica o irragionevole l’indizione del secondo concorso PNRR di cui al Decreto Dipartimentale n. 3059/2024, stante la già rilevata discrezionalità esistente in capo all’amministrazione in merito alla scelta delle modalità di reclutamento dei propri dipendenti, esercitata nel caso di specie nel rispetto delle norme di legge (Cons. St., III, n. 3139/2020 e IV, n. 6914/2020).
Infine, quanto all’asserita violazione dei principi di diritto affermati dall’Ad. Plen. n. 14/2011, sotto il profilo motivazionale va rilevato come, nel caso di specie, a fronte del richiamato obbligo di legge, non può neppure dirsi sussistente in capo all’amministrazione un obbligo rafforzato di motivazione in merito alla indizione del concorso in questa sede impugnata.
3.6. Analoghe considerazioni valgono per la parte del ricorso con cui i ricorrenti censurano la mancata previsione della c.d. “idoneità abilitante”, ossia il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso al superamento delle prove concorsuali.
Premesso che l’omissione di cui si lamenta il ricorrente è direttamente riconducibile alla normativa istitutiva del concorso, si rileva che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione quella di individuare le modalità di reclutamento maggiormente idonee a soddisfare l’interesse pubblico perseguito.
Nel caso specifico, risulta che nell’attuale contesto – a seguito della nuova disciplina dei percorsi di abilitazione per insegnanti prevista dal d.P.C.M. 4 agosto 2023 – l’abilitazione all’insegnamento si consegue all’esito di un percorso universitario accademico di formazione.
Inoltre, il concorso in questione richiede come requisito di partecipazione l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso e, in via residuale, consente ai vincitori dello stesso (non ancora dotati di abilitazione) di poterla conseguire mediante l’ottenimento dei crediti previsti (cfr. art. 7, co. 6, d.P.C.M. 4 agosto 2023 e D.D. n. 2575/2023), al termine del quale conseguiranno l’abilitazione e stipuleranno un contratto a tempo indeterminato.
A fronte di tale quadro, non è dato comprendere dalle censure ricorsuali in base a quale norma l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di riconoscere valore abilitante al superamento delle soglie d’idoneità alle prove concorsuali, non vigendo nel caso di specie una previsione – come quella introdotta ad es. con l’art. 5, co. 4-ter, d. lgs. n. 59/2017 e successivamente abrogata – che collegava l’abilitazione al superamento delle prove del concorso ordinario del 2020 e che, nel contesto attuale, sarebbe non compatibile con il nuovo sistema di reclutamento dei docenti previsto dall’art. 1 del d. lgs. n. 59/2017 (come modificato dall’art. 44 d.l. n. 36/2022).
Neppure il generico riferimento alla violazione del principio di affidamento o di continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà sono idonei a condurre a diverse conclusioni, posto che l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa mission del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, previa estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO MA, Presidente
RI Rosaria Oliva, Referendario
RO DA PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO DA PI | RO MA |
IL SEGRETARIO