Articolo 9 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 dicembre 1988
Art. 9. 1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988