Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 178/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 5.3.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
sul Sarno il 14.5.1958, ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, con mandato a margine dell'atto introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio D'Auria, c.f. , CodiceFiscale_2
PEC: Fabio D'Auria, c.f. Email_1 [...]
, PEC: e Valeria D'Auria, c.f. C.F._3 Email_2
, PEC: con cui CodiceFiscale_4 Email_3
elettivamente domiciliano presso lo studio dell'Avvocato Pasquale Mellone,
sito in Napoli, alla via Biscardi n. 31.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cioffi, c.f.
[...]
, dell'Avvocatura Regionale, in virtù di Procura Generale ad C.F._5
lites e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia
n. 81, PEC egione.campania.it, FAX 081 796 37 66. Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente , come da conclusioni rassegnate Parte_1
con note inviate in data 27.2.2023, e quindi:
A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare alla ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture
danneggiate (colture di lattuga, NO, RO e NI) e di tutti i
danni al terreno ed annessi , nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da
determinarsi, ove necessario con criterio equitativo , avendo come punto di
riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Dott. Agr.
[...]
nei suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed Per_1 3
interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (11
ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, D'Auria
Fabio e D'Auria Valeria, antistatari;
all'uopo l'avv. Antonio D'Auria
dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli
avvocati Fabio e Valeria D'Auria, ai quali, pertanto, potrà essere attribuito
l'intero in misura di ½ ciascuno;
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta dell'8.3.2023, e quindi:
“Perché, rigettata ogni avversa istanza, l'adito Giudice voglia così
provvedere:
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
[...]
- In via subordinata, rigettare la domanda così come proposta nei
confronti della perché inammissibile, infondata e, non Controparte_1
provata. Vittoria delle spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 7.9.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 10.3.2021, , premesso Parte_1
di essere conduttrice - stante il contratto di affitto di fondo rustico del
23.4.2010 - di un fondo rustico della totale estensione di mq. 3.731,24 ubicato 4
in agro di San Marzano sul Sarno (SA) località via Fermi nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, e riportato in catasto al Foglio 3 del Comune di
San Marzano sul Sarno, particelle 177 e 21, conveniva in giudizio la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, onde sentirla
[...]
condannare all'integrale risarcimento dei danni arrecati al predetto fondo, a seguito del riversamento su di esso di acqua, melma e detriti esondati dal
fiume Sarno, in data 11.10.2015, anche attraverso la canalizzazione nel suo controfosso sinistro.
A sostegno della pretesa, la ricorrente allegava una consulenza tecnica di parte redatta a firma del dr. agr. . Persona_1
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla essendo il predetto ente tenuto ad effettuare Controparte_1
l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria,
sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Fiume
Sarno e di tutto il reticolo idrografico circostante.
Chiedeva, quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT, oltre vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.3.2021, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 14.12.2021, alla quale dichiarava la contumacia della predetta resistente. 5
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalla ricorrente, previa delega al Tribunale di
Nocera Inferiore ex art. 203 c.p.c., in data 8.3.2023 si costituiva la CP_1
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva in favore del . Controparte_2
Nel merito, la resistente eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza del nesso causale tra la condotta della P.A. e l'evento dannoso lamentato, in quanto riconducibile ad un evento meteorologico eccezionale e imprevedibile, idoneo a integrare la fattispecie del caso fortuito e, pertanto, ad escludere qualsivoglia responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. CP_1
La inoltre, deduceva la mancata dimostrazione, da parte CP_1
attrice, del rispetto della fascia di rispetto dai corsi d'acqua demaniali, prevista dall'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 e dal P.S.A.I. del Sarno, nonché
l'assenza di idonea prova documentale circa i danni lamentati, con particolare riferimento alla perdita di prodotti agricoli e alla presunta contaminazione dei suoli, non supportata da analisi chimiche o elementi probatori validi.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 4.6.2025, per poi essere anticipata all'udienza del 5.3.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025, acquisite le note di parte, secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Tribunale
all'udienza collegiale del 5.3.2025 riservava la causa in decisione. 6
*************
Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia della resistente inizialmente intervenuta all'udienza del Controparte_1
14.12.2021, essendosi la stessa successivamente costituita con comparsa dell'8.3.2021
Ciò posto, nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va,
pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva della ricorrente, peraltro non contestata da parte resistente, risulta dalla prova documentale (cfr. visure catastali e contratto di fondo rustico allegati alla perizia di parte in atti) e dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 20.1.2023 innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, ove i testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
(quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico Per_1
incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che la ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione
(cfr. dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2
). Persona_1
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della CP_1
astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla CP_1
a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. CP_1
SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo 7
laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto va poi dato atto che, alla stregua dell'esame testimoniale svoltosi attraverso l'escussione dei predetti testi, ai cui più
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data 11.10.2015 in seguito a precipitazioni atmosferiche il fiume Sarno esondava andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compresi quelli coltivati dalla ricorrente.
Il carattere eccezionale dell'evento in questione, eccepito dalla in realtà è già smentito dalla ripetizione pressoché costante di eventi CP_1
di tal genere e, dunque, va senz'altro escluso;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere 8
considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.,
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi nella specie assolto.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella CP_1
parte in cui assume che i ricorrenti, quali proprietari dei fondi allagati,
avrebbero potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante. Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916
c.c.). Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri 9
fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre valutare la prova dei danni lamentati dalla ricorrente.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_1
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere 10
compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva il fondo esteso mq. 3.731,24, Parte_1
riportato in catasto al foglio 3 del Comune di San Marzano sul Sarno,
particelle 177 e 21.
Il perito di parte, dott. agronomo , ha calcolato un Persona_1
danno complessivo pari ad € 14.525,00, tenendo conto di varie voci di danno
al terreno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, Parte_1
coltivava LA (per mq. 500), NO (per mq. 500), RO
[...] Pt_2
di (per mq. 500) e NI RD dolci (per mq. 1.000) i quali furono Pt_3
distrutti o comunque resi incommerciabili.
Il perito ha stimato il danno precisando che la lattuga ha un costo pari ad € 3,07 per metro quadro, i NO di € 2,11 per metro quadro, i RO
di ripa di € 2,12 per metro quadro e i NI RD dolci di € 1,12 Pt_2
per metro quadro, determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in € 1.535,00, in € 1.055,00, in € 1.060,00, ed in € 1.120,00, per un totale di €
4.770,00.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca 11
dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. agr. Per_1
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il terreno era coltivato a LA, NO, RO cima di e NI RD dolci e che tali Pt_3
coltivazioni furono sommerse dalle acque, senza, tuttavia, fornire una prova 12
concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate a seguito dell'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo a Parte_1
l'importo di € € 1.908,00.
[...]
In relazione poi ai danni richiesti dalla per mancata Parte_1
coltivazione succedanea, si rileva che il dott. non ha Controparte_4
specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni
de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte. Di guisa che tali danni 13
non sono dovuti.
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavi a
[...]
sezione aperta, rinterri e trasporti, movimentazione nell'area di cantiere, con
uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti
di qualsiasi natura.
Ebbene, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 3.600,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.440,00.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno aventi ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella misura di € 1.850,00 ed € 1.575,00, per un totale di € 3.425,00
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro, 14
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno eseguito con trattrice, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 1.370,00.
Infine, il perito ha, poi, individuato altri danni per ripristino
dell'impianto irriguo.
In relazione all'impianto di irrigazione, anche se alcuni dei testi ne fanno menzione, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
In conclusione, alla ricorrente può quindi essere Parte_1
riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 4.718,00 (€ 1.908,00
+ € 1.440,00+ € 1.370,00).
Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta alla ricorrente a titolo di danni morali per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro
e/o all'abitazione, domanda comunque non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. 15
n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), va ribadito che non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
È pacifico, del resto, che non vertendosi in ipotesi di danno derivante da reato e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. n.
26972/2008).
Delle citate somme deve risponderne la non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adito
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le 16
competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del e CP_2
dell'Ente Comunale, ma tali enti sono rimasti estranei al presente giudizio, 17
non avendo provveduto la alla chiamata in causa degli stessi, così che CP_1
appare superflua la valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma CP_1
non potrebbero escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore della ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(11.10.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 6.234,50 in
favore di , oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso Parte_1
legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, 18
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dalla ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria 19
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 7.9.2020 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 10.3.2021 - da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa Controparte_1
ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente dell'importo complessivo, per la causale Parte_1
di cui alla parte motiva, di € 6.234,50, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
1) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di
, in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per spese Parte_1
vive ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria,
dichiaratisi antistatari;
2) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE Antonio Mungo
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IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo