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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2024, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 974/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Eleonora Fiorenza ed elettivamente domiciliata in Montoro (Av) alla via Municipio n. 130;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 12.04.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
disponendo un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 300,00 mensili in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, con spese extra assegno a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50%. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che, in seguito alla
1/3 sentenza di separazione n. 710/2023 del 27.04.2023, non si ricostituita una comunione spirituale e materiale con il resistente.
All'udienza del 23.09.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della Per parte resistente. La ricorrente ha precisato che la figlia risulta autonoma economicamente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 710/2023 del 27.04.2023.
In ordine alle ulteriori richieste ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento per la figlia deve essere accolta tenuto conto dell'età della stessa e delle Per_1
allegazioni della parte ricorrente.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza, con riferimento a tale pronuncia, di una soccombenza. La restante parte deve essere posta a carico del resistente e liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
il 13.06.1998;
[...]
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia Per_1
un assegno di euro 300,00 entro la fine di ogni mese a decorrente dalla domanda e con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici ISTAT;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante parte che viene liquidata in complessivi euro 1.452,5 oltre spese generali del 15% e dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
2/3 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 974/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Eleonora Fiorenza ed elettivamente domiciliata in Montoro (Av) alla via Municipio n. 130;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 12.04.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
disponendo un assegno di mantenimento a carico del resistente della somma di € 300,00 mensili in favore della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, con spese extra assegno a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50%. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che, in seguito alla
1/3 sentenza di separazione n. 710/2023 del 27.04.2023, non si ricostituita una comunione spirituale e materiale con il resistente.
All'udienza del 23.09.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della Per parte resistente. La ricorrente ha precisato che la figlia risulta autonoma economicamente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 710/2023 del 27.04.2023.
In ordine alle ulteriori richieste ritiene il Tribunale che la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento per la figlia deve essere accolta tenuto conto dell'età della stessa e delle Per_1
allegazioni della parte ricorrente.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza, con riferimento a tale pronuncia, di una soccombenza. La restante parte deve essere posta a carico del resistente e liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
il 13.06.1998;
[...]
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia Per_1
un assegno di euro 300,00 entro la fine di ogni mese a decorrente dalla domanda e con rivalutazione annuale a partire dall'anno successivo alla sentenza in esame secondo gli indici ISTAT;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante parte che viene liquidata in complessivi euro 1.452,5 oltre spese generali del 15% e dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
2/3 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3