Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2113/2024 in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1975 e residente in [...], con l'Avv. SALVALAGLIO
MAURO (C.F. ) C.F._2
- ricorrente -
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], con l'Avv. SALVALAGLIO MAURO
(C.F. ) C.F._2
- ricorrente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
1
2) La figlia minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente della coppia, saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento principale presso la residenza materna in Alessandria, Via Luigi Marsicano n. 8.
3) La casa coniugale sita in Alessandria,Via Luigi Marsicano n. 8 sarà abitata dalla Sig.ra che continuerà a viverci unitamente alle figlie con arredi, corredi e quant'altro. Parte_1
4) Si da atto che il Sig. ha sostanzialmente già lasciato la residenza comune. CP_1
5) Il padre potrà vedere liberamente le figlie accordandosi con la madre per quanto concerne la figlia minore;
l'eventuale temporanea permanenza di quest'ultima presso la nuova residenza del padre, verrà concordata con la madre.
6) Durante le vacanze natalizie e pasquali sarà seguito il criterio dell'alternanza. Ed in ogni caso verranno determinate di comune accordo tra i ricorrenti / genitori.
7) Il Sig. provvederà a corrispondere alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1
l'importo di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e Per_1 Per_2
somme rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche), come individuate dal protocollo del Tribunale di Torino, che dovranno essere pagate contestualmente alla richiesta delle parti (le quali dovranno fornire prova documentale);
8) Tutti gli ulteriori rapporti economici sono già stati regolati dalle parti;
9) I coniugi si danno reciprocamente l'assenso all'espatrio ed al rinnovo del passaporto o documento equipollente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24 settembre 2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
*****
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli. In particolare il contributo al mantenimento delle figlie e appare adeguato al reddito del padre che Per_2 Per_3
percepisce la somma di euro 11.000,00 lordi annui ed al quello della madre che ammonta ad euro
2 21.000,00 euro lordi annui.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Nel caso in esame, le parti sono separate di fatto già da tempo ed hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione. L'irreversibilità della situazione è peraltro confermata dal contegno processuale delle parti, che hanno confermato congiuntamente la volontà di ottenere la pronuncia della separazione. La domanda deve, pertanto, essere accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio (atto n. 115, parte I, anno 2003) a Controparte_1
Siracusa (SR) il 30 settembre 2003;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di competenza.
Dispone che la figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
principale presso la residenza materna in Alessandria, Via Luigi Marsicano n. 8.
La casa coniugale sita in Alessandria,Via Luigi Marsicano n. 8 sarà abitata dalla Sig.ra Parte_1 che continuerà a viverci unitamente alle figlie con arredi, corredi e quant'altro.
Il Tribunale prende atto che il Sig. ha sostanzialmente già lasciato la residenza comune. CP_1
Dispone che il padre potrà vedere liberamente la figlia minore accordandosi con la madre;
l'eventuale Per_2
temporanea permanenza di quest'ultima presso la nuova residenza del padre, verrà concordata con la madre.
Durante le vacanze natalizie e pasquali sarà seguito il criterio dell'alternanza. Ed in ogni caso verranno determinate di comune accordo tra i ricorrenti / genitori.
Il Sig. provvederà a corrispondere alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo CP_1 di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e somme Per_1 Per_2
3 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche), come individuate dal protocollo del Tribunale di Torino, che dovranno essere pagate contestualmente alla richiesta delle parti (le quali dovranno fornire prova documentale)”;
- prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'11 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Dott.ssa Antonella Dragotto
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