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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.39/2024 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a
sanzione amministrativa”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv.Vincenzo Guarino, come da mandato in calce al ricorso oppositivo)
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
* * * * * * *
All'udienza “cartolare” del 2.12.2025, disposta ai sensi degli artt.127 ter-128 cpc, l'appellante ha richiamato le difese e conclusioni formulate nel suo atto di impugnazione. Il Giudice ha poi emesso separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha interposto rituale appello alla sentenza n.1357/23 del 30.5.2023 con cui il Giudice di Pt_1
Pace di Taranto ha rigettato la sua opposizione avverso il verbale di contravvenzione
1 elevatogli l'8.2.2023 dalla Polizia Locale di per la contestata infrazione C.F._1 CP_1
all'art.142/8 del codice stradale.
L'appellante reputa erronea ed inappagante la decisione giudiziale per i motivi articolati in ricorso e chiede che, in riforma della stessa, sia annullato l'atto sanzionatorio con il favore delle spese.
La civica Amministrazione è rimasta contumace.
* * * * * * *
L'impugnazione va rigettata.
I) L'appellante lamenta l'omessa delibazione in prime cure dei capi di domanda che pongono la questione dell'illegittimo utilizzo dell'apparecchio di rilevamento della velocità sul tratto di strada interessato - S.S.106 Jonica - direzione Chiatona al Km.4+900, in territorio di - in CP_1
assenza della specifica autorizzazione prefettizia e/o delle caratteristiche oggettive richieste dalla legge per il rilievo a distanza. Sottolinea, anche in questa sede, l'arbitraria condotta degli agenti di polizia municipale, non abilitati a svolgere il controllo su quella rete stradale.
Orbene, quanto alla supposta violazione dell'art.112 cpc, si osserva che ai fini della configurabilità
del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una statuizione espressa su una domanda o eccezione, essendo necessario che il giudice abbia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla definizione della controversia. Il vizio, pertanto, non sussiste allorquando la domanda o il punto specifico non espressamente esaminati risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia adottata e dunque implicitamente rigettati
(Cass.24/25710; Cass.25/27050; Cass. 17/29191). Coerentemente, l'omesso esame di un argomento difensivo non comporta ex se un vizio motivazionale (artt.132/2 n.4 cpc e 111 Cost.) se le ragioni della decisione siano adeguate e concise, sì da ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili (Cass. 14/25509; Cass.24/22156).
Il giudice di pace, in sentenza (pag.2), ha ritenuto privi di pregio - ergo, non dirimenti - i motivi di opposizione de quibus (non esplicitati) alla luce delle puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione, che lo hanno convinto del legittimo accertamento dell'infrazione stradale.
2 A ben vedere la pronuncia reiettiva, benchè argomenti in modo generico (asettico) sui punti controversi mercè l'acritica adesione alla rappresentazione di parte resistente, rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione e, quindi, il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. La sentenza, pertanto, non può ritenersi viziata da motivazione apparente.
Venendo al merito delle questioni sollevate, va ribadita l'infondatezza dell'assunto del Pt_1
La facoltà di contestare le infrazioni su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa (senza il presidio di agenti) e controllo remoto dell'infrazione, che vi sia un decreto autorizzativo del controllo con contestazione differita. Invero, le ragioni esimenti della contestazione immediata non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su tali strade l'accertamento differito.
La regola tuttavia vale solo per l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità (Cass.22/26959; Cass.21/776).
Di contro, gli apparecchi di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, possono essere utilizzati in autostrada e sulle strade extraurbane e urbane di scorrimento (nonché su strade che, per loro tipologia, non rientrano tra quelle tipizzate) anche in assenza dell'indicazione del decreto prefettizio di cui all'art.4 della legge n.168/02 (sul discrimen tra postazioni fisse - senza presidio - e postazioni mobili gestite dagli agenti accertatori, che non necessitano di apposita autorizzazione: Cass.22/18560; Cass.19/16622).
Cass. 23/22627 sottolinea che l'art.4 predetto richiama la “installazione” e la “utilizzazione” dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza (anche) dell'infrazione all'art.142 c.d.s., evidentemente riferendosi a qualsiasi rilevamento automatico senza la presenza degli agenti accertatori, come evidenzia il comma 3. “Una simile distinzione - rileva la Suprema
Corte - ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell'esigenza di garantire la sicurezza della
circolazione stradale sulle strade, riducendo così i rischi per l'incolumità degli utenti e la
frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli accertatori
3 l'individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all'interno del
territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti ad individuare i tratti in cui sia
possibile installare dispositivi fissi)”.
Posto che l'utilizzazione dei dispositivi elettronici mobili presidiati dagli organi di polizia è
liberamente consentita su tutte le strade urbane ed extraurbane che ricadono nel territorio comunale,
è affatto legittimo il rilievo dell'eccesso di velocità mediante “Velomatic” mobile gestito direttamente dagli agenti della polizia municipale ed in loro presenza, come si evince dal verbale di accertamento notificato al Il verbale, dunque, non doveva richiamare alcun decreto Pt_1
prefettizio né il rilevamento presupponeva l'esistenza del provvedimento.
II) L'appellante reputa errato il rilievo del primo giudice sulla rituale contestazione differita dell'infrazione.
La doglianza è priva di pregio.
Per gli apparecchi elettronici a postazione mobile occorre la contestazione immediata, fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art.201 co.1 bis del c.d.s.
La lett.e) del disposto normativo prevede che la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi appositamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in un tempo successivo, “il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Nella specie, il verbale impugnato richiama la causa di esonero dalla contestazione immediata al trasgressore, che risiede evidentemente nella verifica strumentale, (in presenza ma) dopo il passaggio del mezzo, del superamento del limite di velocità dei 90 Km/h.
III) Sono infondate anche le ulteriori doglianze dell'appellante.
Nel verbale di accertamento dell'illecito si fa menzione della regolare taratura (o revisione)
periodica del dispositivo elettronico utilizzato e la relativa certificazione infrannuale emessa dal
4 centro accreditato risulta prodotta in giudizio dall'Amministrazione, in uno al decreto ministeriale di approvazione dell'apparecchiatura.
L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore dell'eccesso di velocità sottoposto a verifiche periodiche opera fino a quando sia accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico all'epoca in cui l'infrazione è stata rilevata (Cass.22/28587; Cass. 22/33414;
Cass. 20/25013; Cass.18/18354).
Nel contempo, il verbale attesta - con forza fidefaciente (Cass.20/11792) - l'esistenza in loco del cartello di preavviso del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità, collocato a distanza adeguata ed integrato da apposita segnaletica in prossimità della postazione mobile.
Il giudice di pace, sulla scorta della documentazione fotografica prodotta, ha correttamente ritenuto che la presenza del dispositivo di controllo, in quel determinato tratto stradale, fosse regolarmente presegnalata e ben visibile (art.142/6 bis c.d.s.; d.m. 15.8.07 e d.m. 13.6.17 n.282 art. 7 All.1).
L'opponente, a tanto onerato (ex multis, Cass. 23/33773; Cass.21/36275), non ha dimostrato l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica informativa.
IV) Sono comunque inammissibili i nuovi temi d'indagine introdotti dall'appellante solo con le note conclusive.
* * * * * * *
Al rigetto dell'appello non segue alcun provvedimento ex art.91 cpc stante la contumacia del
CP_1
L'appellante è tenuto però al pagamento del tributo fissato dall'art.13 comma 1 quater del d.p.r.
n.115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello proposto dal Pt_1
5 - nulla per le spese del gravame;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a euro 64,50, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 30.5.2002;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Taranto, 9.12.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.39/2024 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a
sanzione amministrativa”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv.Vincenzo Guarino, come da mandato in calce al ricorso oppositivo)
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
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All'udienza “cartolare” del 2.12.2025, disposta ai sensi degli artt.127 ter-128 cpc, l'appellante ha richiamato le difese e conclusioni formulate nel suo atto di impugnazione. Il Giudice ha poi emesso separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha interposto rituale appello alla sentenza n.1357/23 del 30.5.2023 con cui il Giudice di Pt_1
Pace di Taranto ha rigettato la sua opposizione avverso il verbale di contravvenzione
1 elevatogli l'8.2.2023 dalla Polizia Locale di per la contestata infrazione C.F._1 CP_1
all'art.142/8 del codice stradale.
L'appellante reputa erronea ed inappagante la decisione giudiziale per i motivi articolati in ricorso e chiede che, in riforma della stessa, sia annullato l'atto sanzionatorio con il favore delle spese.
La civica Amministrazione è rimasta contumace.
* * * * * * *
L'impugnazione va rigettata.
I) L'appellante lamenta l'omessa delibazione in prime cure dei capi di domanda che pongono la questione dell'illegittimo utilizzo dell'apparecchio di rilevamento della velocità sul tratto di strada interessato - S.S.106 Jonica - direzione Chiatona al Km.4+900, in territorio di - in CP_1
assenza della specifica autorizzazione prefettizia e/o delle caratteristiche oggettive richieste dalla legge per il rilievo a distanza. Sottolinea, anche in questa sede, l'arbitraria condotta degli agenti di polizia municipale, non abilitati a svolgere il controllo su quella rete stradale.
Orbene, quanto alla supposta violazione dell'art.112 cpc, si osserva che ai fini della configurabilità
del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una statuizione espressa su una domanda o eccezione, essendo necessario che il giudice abbia completamente omesso il provvedimento indispensabile alla definizione della controversia. Il vizio, pertanto, non sussiste allorquando la domanda o il punto specifico non espressamente esaminati risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia adottata e dunque implicitamente rigettati
(Cass.24/25710; Cass.25/27050; Cass. 17/29191). Coerentemente, l'omesso esame di un argomento difensivo non comporta ex se un vizio motivazionale (artt.132/2 n.4 cpc e 111 Cost.) se le ragioni della decisione siano adeguate e concise, sì da ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili (Cass. 14/25509; Cass.24/22156).
Il giudice di pace, in sentenza (pag.2), ha ritenuto privi di pregio - ergo, non dirimenti - i motivi di opposizione de quibus (non esplicitati) alla luce delle puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione, che lo hanno convinto del legittimo accertamento dell'infrazione stradale.
2 A ben vedere la pronuncia reiettiva, benchè argomenti in modo generico (asettico) sui punti controversi mercè l'acritica adesione alla rappresentazione di parte resistente, rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione e, quindi, il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. La sentenza, pertanto, non può ritenersi viziata da motivazione apparente.
Venendo al merito delle questioni sollevate, va ribadita l'infondatezza dell'assunto del Pt_1
La facoltà di contestare le infrazioni su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa (senza il presidio di agenti) e controllo remoto dell'infrazione, che vi sia un decreto autorizzativo del controllo con contestazione differita. Invero, le ragioni esimenti della contestazione immediata non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su tali strade l'accertamento differito.
La regola tuttavia vale solo per l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità (Cass.22/26959; Cass.21/776).
Di contro, gli apparecchi di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, possono essere utilizzati in autostrada e sulle strade extraurbane e urbane di scorrimento (nonché su strade che, per loro tipologia, non rientrano tra quelle tipizzate) anche in assenza dell'indicazione del decreto prefettizio di cui all'art.4 della legge n.168/02 (sul discrimen tra postazioni fisse - senza presidio - e postazioni mobili gestite dagli agenti accertatori, che non necessitano di apposita autorizzazione: Cass.22/18560; Cass.19/16622).
Cass. 23/22627 sottolinea che l'art.4 predetto richiama la “installazione” e la “utilizzazione” dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza (anche) dell'infrazione all'art.142 c.d.s., evidentemente riferendosi a qualsiasi rilevamento automatico senza la presenza degli agenti accertatori, come evidenzia il comma 3. “Una simile distinzione - rileva la Suprema
Corte - ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell'esigenza di garantire la sicurezza della
circolazione stradale sulle strade, riducendo così i rischi per l'incolumità degli utenti e la
frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli accertatori
3 l'individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all'interno del
territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti ad individuare i tratti in cui sia
possibile installare dispositivi fissi)”.
Posto che l'utilizzazione dei dispositivi elettronici mobili presidiati dagli organi di polizia è
liberamente consentita su tutte le strade urbane ed extraurbane che ricadono nel territorio comunale,
è affatto legittimo il rilievo dell'eccesso di velocità mediante “Velomatic” mobile gestito direttamente dagli agenti della polizia municipale ed in loro presenza, come si evince dal verbale di accertamento notificato al Il verbale, dunque, non doveva richiamare alcun decreto Pt_1
prefettizio né il rilevamento presupponeva l'esistenza del provvedimento.
II) L'appellante reputa errato il rilievo del primo giudice sulla rituale contestazione differita dell'infrazione.
La doglianza è priva di pregio.
Per gli apparecchi elettronici a postazione mobile occorre la contestazione immediata, fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art.201 co.1 bis del c.d.s.
La lett.e) del disposto normativo prevede che la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi appositamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in un tempo successivo, “il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Nella specie, il verbale impugnato richiama la causa di esonero dalla contestazione immediata al trasgressore, che risiede evidentemente nella verifica strumentale, (in presenza ma) dopo il passaggio del mezzo, del superamento del limite di velocità dei 90 Km/h.
III) Sono infondate anche le ulteriori doglianze dell'appellante.
Nel verbale di accertamento dell'illecito si fa menzione della regolare taratura (o revisione)
periodica del dispositivo elettronico utilizzato e la relativa certificazione infrannuale emessa dal
4 centro accreditato risulta prodotta in giudizio dall'Amministrazione, in uno al decreto ministeriale di approvazione dell'apparecchiatura.
L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore dell'eccesso di velocità sottoposto a verifiche periodiche opera fino a quando sia accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico all'epoca in cui l'infrazione è stata rilevata (Cass.22/28587; Cass. 22/33414;
Cass. 20/25013; Cass.18/18354).
Nel contempo, il verbale attesta - con forza fidefaciente (Cass.20/11792) - l'esistenza in loco del cartello di preavviso del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità, collocato a distanza adeguata ed integrato da apposita segnaletica in prossimità della postazione mobile.
Il giudice di pace, sulla scorta della documentazione fotografica prodotta, ha correttamente ritenuto che la presenza del dispositivo di controllo, in quel determinato tratto stradale, fosse regolarmente presegnalata e ben visibile (art.142/6 bis c.d.s.; d.m. 15.8.07 e d.m. 13.6.17 n.282 art. 7 All.1).
L'opponente, a tanto onerato (ex multis, Cass. 23/33773; Cass.21/36275), non ha dimostrato l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica informativa.
IV) Sono comunque inammissibili i nuovi temi d'indagine introdotti dall'appellante solo con le note conclusive.
* * * * * * *
Al rigetto dell'appello non segue alcun provvedimento ex art.91 cpc stante la contumacia del
CP_1
L'appellante è tenuto però al pagamento del tributo fissato dall'art.13 comma 1 quater del d.p.r.
n.115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello proposto dal Pt_1
5 - nulla per le spese del gravame;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a euro 64,50, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 30.5.2002;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Taranto, 9.12.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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