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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1304/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC EP, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15360/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPV17-15343 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22014/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Piccolo Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo notificato il 18.7.2025 dal Comune di Pomigliano D'Arco, per il mancato pagamento della TARI 2017, per un importo complessivo di € 521,00.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale.
Si è costituito il Comune di Pomigliano D'Arco, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia della notifica del sollecito di pagamento eseguita il 24.12.2022 a mani del coniuge Nominativo_1 e sostenendo che la contribuente ha eseguito anche un pagamento parziale.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica del sollecito di pagamento eseguita il
24.12.2022 a mani del coniuge della ricorrente, Nominativo_1. Sicchè, essendo stato l'atto presupposto tempestivamente notificato, il ricorso è infondato per entrambi i motivi di censura, non essendo neppure decorso utilmente il termine di prescrizione quinquennale, in ragione dei tempestivi atti interruttivi.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
300,00 oltre accessori se dovuti, in favore di parte resistente.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IC EP, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15360/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPV17-15343 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22014/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Piccolo Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo notificato il 18.7.2025 dal Comune di Pomigliano D'Arco, per il mancato pagamento della TARI 2017, per un importo complessivo di € 521,00.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale.
Si è costituito il Comune di Pomigliano D'Arco, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia della notifica del sollecito di pagamento eseguita il 24.12.2022 a mani del coniuge Nominativo_1 e sostenendo che la contribuente ha eseguito anche un pagamento parziale.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica del sollecito di pagamento eseguita il
24.12.2022 a mani del coniuge della ricorrente, Nominativo_1. Sicchè, essendo stato l'atto presupposto tempestivamente notificato, il ricorso è infondato per entrambi i motivi di censura, non essendo neppure decorso utilmente il termine di prescrizione quinquennale, in ragione dei tempestivi atti interruttivi.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
300,00 oltre accessori se dovuti, in favore di parte resistente.