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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7575/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n.
3625/2023
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], quali eredi Parte_3
del Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli il Persona_1
19.02.2025, tutti rapp.ti e difesi, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
CE AN, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 23.10.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo che in data 27.12.2022 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. R.G. n. 3625/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 3625/2023, registrato nelle more del giudizio il decesso del ricorrente in data 19.02.2025, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 02.10.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 10.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 23.10.2024 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato Persona_2
una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Disposto l'integrazione dell'elaborato peritale il CTU sulla scorta della nuova documentazione sanitaria esaminata ha concluso: “Il sig. alla data della Persona_1
visita di AT del 24/04/24 fu valutato: Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 senza revisione, in quanto era autonomo nei movimenti, non presentava deficit neurologici, ne aveva necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 11.21.11.1988, n. 508).
Mai alcuna certificazione attestante i deficit neurologici è stata presentata. La nuova patologia gastrica, per la prima volta certificata dalla gastroscopia dell'08/01/25, cui seguiva la prescrizione del ricovero programmato in chirurgia oncologica, a parere del
CTU è da valutare come possibile concausa che in un paziente già debilitato ha portato lo stesso all'exitus. Ulteriori certificazioni attestanti il ricovero ospedaliero programmato
e le cause del decesso non sono presenti nel fascicolo processuale. Il CTU conclude che il beneficio dell'Indennità di Accompagnamento vada concesso con una retrodatazione non superiore a mesi tre dall'esame gastroscopio del 08/01/2025. La letteratura specialistica documenta che un carcinoma in situ gastrico senza infiltrazioni linfonodali può rimanere silente anche per alcuni mesi e senza alcuna particolare sintomatologia”.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
La domanda va pertanto accolta, sussistendo i presupposti clinici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2024 alla data del decesso avvenuto in data19.02.2025. Quanto alle spese di lite, considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo al e cuius con decorrenza da ottobre 2024 al 19.02.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 08 ottobre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7575/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n.
3625/2023
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], nata a [...] il [...], quali eredi Parte_3
del Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli il Persona_1
19.02.2025, tutti rapp.ti e difesi, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
CE AN, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 23.10.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l esponendo che in data 27.12.2022 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. R.G. n. 3625/2023) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 3625/2023, registrato nelle more del giudizio il decesso del ricorrente in data 19.02.2025, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del 02.10.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 10.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 23.10.2024 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato Persona_2
una valutazione molto restrittiva, parziale ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Disposto l'integrazione dell'elaborato peritale il CTU sulla scorta della nuova documentazione sanitaria esaminata ha concluso: “Il sig. alla data della Persona_1
visita di AT del 24/04/24 fu valutato: Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L. 118/71 senza revisione, in quanto era autonomo nei movimenti, non presentava deficit neurologici, ne aveva necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 11.21.11.1988, n. 508).
Mai alcuna certificazione attestante i deficit neurologici è stata presentata. La nuova patologia gastrica, per la prima volta certificata dalla gastroscopia dell'08/01/25, cui seguiva la prescrizione del ricovero programmato in chirurgia oncologica, a parere del
CTU è da valutare come possibile concausa che in un paziente già debilitato ha portato lo stesso all'exitus. Ulteriori certificazioni attestanti il ricovero ospedaliero programmato
e le cause del decesso non sono presenti nel fascicolo processuale. Il CTU conclude che il beneficio dell'Indennità di Accompagnamento vada concesso con una retrodatazione non superiore a mesi tre dall'esame gastroscopio del 08/01/2025. La letteratura specialistica documenta che un carcinoma in situ gastrico senza infiltrazioni linfonodali può rimanere silente anche per alcuni mesi e senza alcuna particolare sintomatologia”.
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata.
La domanda va pertanto accolta, sussistendo i presupposti clinici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2024 alla data del decesso avvenuto in data19.02.2025. Quanto alle spese di lite, considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell e liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo al e cuius con decorrenza da ottobre 2024 al 19.02.2025;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 08 ottobre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza