Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05271/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2025, proposto da
- Johnson & Johnson Medical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B4A425869F, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Zoppellari, BR Grande e Amedeo Cicognani e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi ed elettivamente domiciliata presso la sede del proprio Ufficio Legale in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
- RL HI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Simone Uliana e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
- della Determinazione del Direttore Generale di A.R.I.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di RL HI S.r.l. del Lotto n. 15 (C.I.G. B4A425869F) della “ procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di Accordi quadro, finalizzata alla fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ”;
- di tutti i verbali della procedura concorsuale de qua, ivi inclusi i relativi allegati, e segnatamente dei verbali n. 3, relativo alla seduta riservata del 17 febbraio 2025, n. 5, relativo alla seduta riservata dell’8 aprile 2025, e n. 6, relativo alla seduta riservata del 22 aprile 2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, in fase di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, ha omesso di escludere dal Lotto n. 15 quella presentata da RL HI S.r.l. per violazione del principio di unicità delle offerte, avendo la predetta società controinteressata formulato un’offerta plurima/alternativa;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o connesso;
- e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A. e di RL HI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere AN De TA;
Uditi, all’udienza pubblica del 12 marzo 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2025 e depositato il 30 dicembre successivo, la ricorrente Johnson & Johnson Medical S.p.A. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la Determinazione del Direttore Generale di A.R.I.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di RL HI S.r.l. del Lotto n. 15 (C.I.G. B4A425869F) della “ procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di Accordi quadro, finalizzata alla fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ”.
Con Determinazione n. 1291 del 3 dicembre 2024, A.R.I.A S.p.A. ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 16 Lotti e avente un valore complessivo pari a € 62.253.499,74, I.V.A. esclusa, per la conclusione di un Accordo quadro (con un massimo di due aggiudicatari), avente a oggetto la fornitura, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, di dispositivi medici per elettrochirurgia con durata di 36 mesi da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Relativamente al Lotto 15 – riguardante una fornitura con un valore complessivo pari a € 24.354.720,00 articolata in 3 sub-lotti, ovvero una piattaforma chirurgica US (sub-lotto 15.1), n. 21.990 strumenti monouso per chirurgia US open (sub-lotto 15.2) e n. 23.034 strumenti monouso per chirurgia US laparoscopica (sub-lotto 15.3) – hanno presentato la propria offerta Medtronic Italia S.p.A., Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, RL HI S.r.l. e Johnson & Johnson Medical S.p.A.; all’esito della valutazione delle offerte, svolta con il meccanismo dell’inversione procedimentale, la controinteressata RL HI S.r.l. si è posizionata al primo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 88,87 punti (63,25 punti per l’offerta tecnica e 25,62 punti per l’offerta economica), mentre al secondo posto si è classificata Johnson & Johnson Medical S.p.A. con 83,16 punti complessivi (70 punti per l’offerta tecnica e 13,16 punti per l’offerta economica). Dopo che il Seggio di gara ha effettuato l’esame della documentazione amministrativa, il R.U.P., con nota del 17 novembre 2025, ha adottato la “ proposta di aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ”. Con la Determinazione del Direttore Generale di A.R.I.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, oggetto di impugnazione nella presente sede, la Stazione appaltante ha aggiudicato il Lotto n. 15, con la conseguente ammissione agli Accordi quadro, alla controinteressata RL HI S.r.l., in qualità di prima classificata, e alla ricorrente Johnson & Johnson Medical S.p.A., in qualità di seconda classificata; in conseguenza di ciò, quest’ultima ha formulato istanza di accesso agli atti di gara, prontamente riscontrata dalla Stazione appaltante. Attraverso l’esame della documentazione di gara, la ricorrente avrebbe accertato l’erroneità del procedimento che ha condotto all’aggiudicazione del Lotto 15 in favore di RL HI S.r.l., poiché quest’ultima avrebbe formulato, in violazione degli artt. 22 e 25 del Capitolato d’oneri, una offerta plurima o alternativa, avendo simultaneamente offerto per il sub-lotto 15.2 diverse tipologie di “ strumenti monouso per chirurgia US open ”, totalmente differenti fra loro per caratteristiche tecniche ed elementi strutturali e, più nello specifico, due manipoli Innolcon bisturi a ultrasuoni per chirurgia US open a forbice (codice prodotto INN SS9 e INN SS17) e due manipoli Innolcon bisturi a ultrasuoni per chirurgia US open a pistola (codice prodotto INN SG13 e INN BSG22). Sulla scorta di tali elementi, in data 9 dicembre 2025, la ricorrente ha formulato una richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, in relazione alla quale la resistente A.R.I.A. non ha fornito alcun riscontro.
Pertanto, Johnson & Johnson Medical S.p.A. ha proposto ricorso, eccependo la violazione degli artt. 22 (“ apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche ”) e 25 (“ aggiudicazione dell’appalto e stipula dell’Accordo quadro ”) del Capitolato d’oneri, nella parte in cui prevedono l’esclusione dalla gara di offerte plurime o alternative, la violazione dell’art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36 del 2023, la violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 36 del 2023, e in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento, la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, il falso presupposto di fatto, l’illogicità e irragionevolezza, la contraddittorietà, la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta e lo sviamento di potere.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A. e RL HI S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con l’unica complessa doglianza del ricorso si assume l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara dell’offerta presentata da RL HI S.r.l., in quanto siffatta offerta, relativamente al Lotto n. 15, sarebbe da qualificare come plurima o comunque alternativa, essendo state indicate per il sub-lotto 15.2 differenti tipologie di “ strumenti monouso per chirurgia US open ”, in palese violazione delle prescrizioni contenute agli artt. 22 e 25 del Capitolato d’oneri, che impedivano la presentazione di offerte plurime o alternative, nonché del principio di unicità dell’offerta, sancito dall’art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36 del 2023.
2.1. La censura è complessivamente infondata.
La gara oggetto di controversia, divisa in 16 Lotti, a loro volta frazionati in sub-lotti, si riferisce alla “ fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi ” in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, in vista della conclusione di un Accordo quadro (con un massimo di due aggiudicatari) avente una durata di 36 mesi. In relazione ai Lotti 14, 15 e 16, è stato previsto l’acquisto in via definitiva del materiale di consumo e la messa a disposizione degli Enti beneficiari, attraverso il meccanismo del comodato d’uso gratuito, delle piattaforme chirurgiche.
In particolare, il Lotto 15, suddiviso in tre sub-lotti (15.1, 15.2 e 15.3), riguarda la fornitura della Piattaforma chirurgica US (a ultrasuoni) e relativo strumentario monouso, mentre il sub-lotto 15.2 pertiene più specificamente agli “ strumenti monouso per chirurgia US open ”.
L’aggiudicataria RL HI S.r.l., relativamente a tale sub-lotto 15.2, ha offerto due diverse tipologie di “ strumenti monouso per chirurgia US open ”, totalmente differenti fra loro per caratteristiche tecniche ed elementi strutturali: sono stati offerti due manipoli Innolcon bisturi a ultrasuoni per chirurgia US open a forbice (codice prodotto INN SS9 e INN SS17), nonché due manipoli Innolcon bisturi a ultrasuoni per chirurgia US open a pistola (codice prodotto INN SG13 e INN BSG22).
Stanti tali premesse, a giudizio della parte ricorrente, ci si troverebbe al cospetto di una offerta plurima o alternativa, non ammessa né dalla lex specialis di gara, né dal Codice dei contratti pubblici, da cui sarebbe dovuta necessariamente scaturire l’esclusione della controinteressata dalla gara de qua.
2.2. Il predetto assunto attoreo non è condivisibile, in quanto con riferimento al sub-lotto 15.2 (relativo alla fornitura di “ strumenti monouso per chirurgia US open ”) non ci si trova al cospetto di una offerta plurima o alternativa, ma di una offerta cumulativa, perfettamente conforme alle disposizioni contenute nella lex specialis e per nulla contrastanti con il disposto di cui all’art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36 del 2023.
Nel progetto di gara è stato evidenziato che la “ fattispecie contrattuale consente la soddisfazione delle esigenze cliniche richieste in quanto i prodotti oggetto dell’appalto trovano impiego in diverse discipline chirurgiche (chirurgia generale, ginecologia, urologia, …), ciascuna con connotazioni procedurali specifiche. Segnatamente, l’Accordo quadro garantisce agli operatori sanitari una pluralità di scelta legata alla tipologia di intervento in termini di disciplina chirurgica e procedura chirurgica, alle caratteristiche fisiche e tecniche di adattabilità alle varie anatomie che permettono a ciascun dispositivo di rispondere alle specifiche esigenze del pazient e” (all. 1 di A.R.I.A., pag. 5).
In relazione ai requisiti minimi dei Lotti, richiesti a pena di esclusione dalla procedura di gara, nella parte riferita al sub-lotto 15.2, la lex specialis ha stabilito per gli “ strumenti monouso per chirurgia US open ” una “ lunghezza stelo/strumento da 12cm a 25cm ” (documento Lotti e Requisiti, pag. 8: all. 4 al ricorso). Risulta evidente che la specificazione “ stelo/strumento ” individui differenti tipologie di strumenti, tutte idonee e adeguate a rispondere contemporaneamente e cumulativamente ai bisogni degli Enti beneficiari dell’appalto. La richiamata specificazione vale a differenziare i requisiti richiesti per il sub-lotto 15.2 rispetto a quanto stabilito, ad esempio, riguardo al successivo sub-lotto 15.3 (“ strumenti monouso per chirurgia US laparoscopica ”), dove non si consente alcuna diversificazione degli strumenti, ammettendosi soltanto una “ lunghezza stelo da 35cm a 45cm ”, con una limitazione della fornitura esclusivamente agli strumenti muniti di “ stelo ”.
Inoltre, tra i requisiti premiali che avrebbero determinato l’assegnazione fino a un massimo di 20 punti discrezionali – anche per il Lotto 15 –, è stata indicata la “ Gamma strumentario offerto: valutazione della strumentazione offerta in termini di completezza di interventi/procedure da poter effettuare ” (documento Lotti e Requisiti, pag. 13: all. 4 al ricorso).
Sulla scorta di tali presupposti, la Commissione giudicatrice, dopo aver preso visione della campionatura dei prodotti presentati in gara da RL HI S.r.l. e aver effettuato le prove pratiche sui dispositivi offerti, li ha ritenuti ammissibili, assegnando agli stessi il punteggio in relazione ai vari criteri di valutazione (cfr. all. 6 e 7 al ricorso). Sul punto deve essere richiamata l’ampia discrezionalità della Commissione di gara nell’analisi delle caratteristiche e della coerenza delle migliorie dell’offerta, il cui apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità del giudizio, atteso che spetta alla predetta Commissione l’apprezzamento e la qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o modifiche inammissibili oppure delle semplici migliorie, nonché la verifica della loro rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, V, 23 ottobre 2025, n. 8226; V, 17 aprile 2025, n. 3345; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 gennaio 2026, n. 366).
Come chiarito dalla difesa di A.R.I.A., la diversa impugnatura, a pistola o a forbice, degli strumenti offerti RL HI S.r.l. – funzionale a un utilizzo clinico rispondente a una pluralità di esigenze chirurgiche particolari, del tutto complementari e non sovrapponibili tra loro, in quanto riferibili a diversi tipi di intervento e alle varie aree anatomiche da trattare – non si pone in violazione della lex specialis, poiché i due dispositivi afferiscono alla medesima piattaforma tecnologica, assolvono alle stesse funzionalità (energia ultrasonica per dissezione/coagulazione dei tessuti) e possiedono le stesse caratteristiche tecniche (essendo impiegati per procedure di chirurgia open e appartenendo alla medesima famiglia, come si ricava dal Registro Dispositivi Medici ministeriale). La differenza tra i predetti strumenti, come appena rilevato, risiede esclusivamente nella loro forma ed ergonomia, che ne modulano l’utilizzo clinico, poiché il manipolo a forbice consente la dissezione e coagulazione simultanea su tessuti complessi o delicati, mentre quello a pistola permette manovre precise in spazi ristretti o profondi: “ il manipolo a forbice è concepito per consentire al chirurgo di applicare energia ultrasonica su un tessuto mentre lo guida tra due lame sovrapposte, permettendo una dissezione controllata e una coagulazione simultanea su una superficie relativamente ampia. Questa conformazione lo rende particolarmente indicato per interventi su tessuti molli in cui è fondamentale preservare le strutture circostanti. La capacità di distribuire l’energia in modo localizzato e uniforme consente al chirurgo di operare con maggiore sicurezza e precisione anche in aree anatomiche complesse, ottimizzando l’efficacia dell’intervento e riducendo i rischi di danni collaterali. Diversamente, il manipolo a pinza o a pistola è progettato per un’azione più lineare e direzionale, che permette di raggiungere tessuti in spazi più stretti o profondi, dove l’accesso è limitato. La sua forma ergonomica facilita manovre precise e puntuali, consentendo di modulare con accuratezza l’energia ultrasonica applicata per dissezioni selettive o coagulazioni mirate. Questo tipo di manipolo è particolarmente utile in interventi in cui la delicatezza e la precisione sono fondamentali e dove lo spazio operativo non consente l’uso del manipolo a forbice ” (pagg. 5-6 della memoria difensiva di A.R.I.A. del 13 gennaio 2026).
2.3. Di conseguenza, la pluralità di impugnature non solo risulta coerente con le prescrizioni della lex specialis, in quanto riconducibile al novero degli “ strumenti monouso per chirurgia US open ” di cui al sub-lotto 15.2, ma rappresenta altresì un valore aggiunto, poiché rende più flessibile l’operatività della piattaforma che può adattarsi volta per volta alla situazione clinica da affrontare. Difatti, sebbene la tipologia di intervento sia la medesima, le variabili operative legate ad esempio alle caratteristiche anatomiche del paziente (pediatrico piuttosto che adulto, obeso oppure normopeso, di sesso maschile o femminile, ecc.), all’ampiezza del campo operatorio o alla peculiarità della situazione da trattare, rendono opportuna – e anzi auspicabile – la presenza di più strumenti di intervento, così da rispondere al meglio alle esigenze che la gara di appalto oggetto di controversia ha inteso soddisfare; ciò trova una conferma anche nell’art. 25 del Capitolato d’oneri laddove si individuano quali “ drivers ” da rispettare in vista dello scorrimento della graduatoria e della conseguente firma dell’Accordo quadro “ disponibilità di specifiche caratteristiche tecniche (i.e., misure, morfologie, requisiti) in funzione della morfologia del paziente/patologia da trattare (…) criteri clinici, legati alle condizioni clinico/fisiche o funzionali del paziente (patologie/stile di vita del paziente/caratteristiche anatomiche del paziente/etc ” (all. 3 al ricorso, pag. 69). La piattaforma chirurgica offerta da RL HI S.r.l. resta unica (come sottolineato anche a pag. 10 della memoria depositata in data 23 febbraio 2026 dalla difesa della stessa ricorrente), sebbene sia dotata di più strumenti in grado di essere utilizzati, alternativamente, per fronteggiare più efficacemente e più appropriatamente le peculiari e differenziate esigenze correlate a ciascun intervento nell’ambito clinico oggetto di esame (cfr. in argomento T.A.R. Toscana, III, 19 marzo 2026, n. 557; T.A.R. Lazio, Roma, V, 10 settembre 2025, n. 16146; anche, Consiglio di Stato, VI, 2 dicembre 2025, n. 9468). Anche sulla scorta di tale specifica caratteristica, ovvero per la “completezza di interventi/procedure da poter effettuare ”, la Commissione ha ritenuto di attribuire il già richiamato punteggio premiale, con l’assegnazione di tutti i 20 punti discrezionali, all’offerta di RL HI S.r.l. (Tabella valutazioni tecniche, pag. 15: all. 7 al ricorso). L’offerta de qua pertanto non può essere considerata affatto alternativa – ovvero l’Ente beneficiario della fornitura non deve scegliere, a sua discrezione, uno soltanto dei due strumenti offerti (come invece avvenuto in alcuni lotti della gara “ ARIA_2024_046 - Dispositivi medici per videolaparoscopia ”, dove l’odierna ricorrente è stata esclusa per aver presentato due diverse soluzioni circa il mandrino da scegliere di volta in volta e, dunque, fra loro alternative, la cui scelta dipendeva esclusivamente dall’operatore e non era finalizzata al trattamento di diversi pazienti: all. 17 al ricorso, spec. pag. 3) – ma ha natura cumulativa, in quanto i due manipoli offerti e dotati di impugnature diverse sono forniti contestualmente, poiché, pur avendo la stessa funzione, sono destinati a essere utilizzati in differenti contesti operativi e in maniera complementare, in ragione delle loro caratteristiche costruttive e della loro conformazione; peraltro, a ulteriore conferma dell’unicità e inscindibilità dell’offerta, deve anche evidenziarsi che l’aggiudicataria ha proposto un unico prezzo per l’intero paniere di prodotti, senza differenziazioni con riguardo agli specifici strumenti offerti. La Sezione, in una fattispecie similare, ha evidenziato che la proposta in sede di gara resta unica, laddove “ vengono proposti due accessori per detto sistema (…) al fine di poter utilizzare quello meglio adattabile alle esigenze specifiche dell’utente, senza che ciò crei differenze sostanziali nel sistema offerto. In altre parole, si tratta di un unico sistema che, per il tramite degli accessori, consente una doppia configurazione, a scelta del medico, in base alle condizioni cliniche del paziente ” (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 febbraio 2024, n. 346; anche, T.A.R. Veneto, III, 16 ottobre 2024, n. 2456).
Del resto, “ quanto al tema delle offerte plurime o alternative, la giurisprudenza ha stabilito che il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; id., sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442; id., 1 aprile 2022, n. 2413) ” (Consiglio di Stato, III, 12 dicembre 2025, n. 9833).
In aggiunta, deve rilevarsi come pure la risposta del R.U.P. al chiarimento n. 35 confermi, sebbene in via indiretta, l’ammissibilità dell’offerta di RL HI S.r.l., visto che nella stessa “ si rimanda alla descrizione dei requisiti del lotto; laddove sia necessario o possibile offrire più codici prodotto, i requisiti indicano espressamente tale condizione. Resta ferma l’impossibilità di offrire più prodotti alternativi fra loro; si rammenta inoltre che la tabella dei punteggi è unica e dunque la valutazione deve poter essere formulata una sola valutazione per tutti i prodotti offerti, condizione impossibile se le prestazioni sono differenti ” (all. 6 di RL HI, pagg. 7-8); risulta perciò confermato l’espresso divieto per gli operatori partecipanti di presentare offerte alternative – sussistenti allorquando la Stazione appaltante deve scegliere una delle due ipotetiche offerte e non può cumulare i benefici di entrambe –, ma non è preclusa la possibilità di offrire contestualmente e cumulativamente più strumenti complementari ove si possa effettuare una valutazione unitaria degli stessi, come avvenuto nella fattispecie de qua (cfr. Consiglio di Stato, III, 10 febbraio 2025, n. 1012).
2.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’esaminato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.
3. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. In conclusione, all’infondatezza dello scrutinato motivo di ricorso segue la reiezione del gravame proposto da Johnson & Johnson Medical S.p.A.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente Johnson & Johnson Medical S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.R.I.A. S.p.A. e di RL HI S.r.l. nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
AN De TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De TA | BR TA |
IL SEGRETARIO