Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11103 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
ROLLO ITALIANA1 403 70 2 IN NOME DEL POROLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI - Primo Presidente R.G.N. 19119/01 - Cron. 28209 Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione Dott. Angelo GRIECO Presidente di sezione - Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 07/06/02 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PUGLIA, in persona del Presidente della REGIONE Regionale pro-tempore, elettivamente Giunta domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, (Delegazione Romana della Regione Puglia). rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta 2002 delega a margine del ricorso;
903
- ricorrente -
1-
contro
MA GI;
intimato avverso la sentenza n. 1701/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 13/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Chiara RICCI, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rimessione atti alla Sezione semplice per l'ulteriore corso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 5 giugno 1999 LU IL conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sosteneva avere diritto in relazione ai danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e un diritto soggettivonon alla corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 12 giugno 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, ritenendo che il procedimento amministrativo cui la normativa applicabile subordinava la concessione del contributo era si era concluso. Contro tale decisione la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi illustrati da memoria, deducendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia 3 sostiene che nella specie l'iter amministrativo cui la normativa in materia subordina la nascita del diritto soggettivo alle provvidenze per cui è causa non si era completato, in quanto la delibera n. 1357 del 7 giugno 1989 della Provincia di Bari, cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata non era conclusiva del procedimento. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province formali provvedimenti dila emissione dei liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta a fornire alle stesse, senza che, in capo alla Regione Province medesima, residui alcun potere discrezionale di 4 dell'operato della Provincia;
ratifica о meno una volta che l'ente locale delegato ex pertanto, lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa la condanna aldal privato per ottenere pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario." Nella specie la delibera di cui discute, nell'approvare l'istruttoria compiuta, facendo sorgere in саро ai richiedenti il diritto soggettivo ai contributi, si è limitata a chiedere alla Giunta regionale il finanziamento per poter procedere alla materiale erogazione degli stessi. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile, per la decisione del secondo motivo, che non pone questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti alla prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 7 giugno 2002 Allaway nationa 26 LUG. 2002 -- C сим thing