Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2759/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2759/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Petruzzi, C.F._2 procuratrice domiciliataria;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 27.01.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 13.12.2014 e che dalla loro unione nasceva (15.03.2013); - che, con decreto depositato il 27.07.2022, il Tribunale Per_1 di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
2) disciplina del diritto di visita paterno, successivamente integrata a verbale;
3) contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad € 200,00 da versare mensilmente in favore della madre, oltre alla partecipazione nella misura del
50% alle spese straordinarie.
Con decreto dell'11.07.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 27.01.2025 le parti si riportavano al contenuto del ricorso del quale chiedevano l'accoglimento e integravano il diritto di visita paterno secondo le seguenti modalità: “il padre vedrà e terrà con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.30, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 20.30; nel periodo natalizio trascorrerà un periodo di sette Per_1 giorni consecutivi con ogni genitore in modo alternato di anno in anno;
le altre festività
in estate il minore trascorrerà due periodi di sette giorni con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno o, in difetto di accordo, la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto”.
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Casarano il 13.01.1980.
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in data 13.12.2014, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 27.07.2022.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente del minore, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 20.06.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gallipoli il 13.12.2014 da nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 13.01.1980 (Atto n. 85, Parte II, Serie C, Anno 2014), alle condizioni indicate in parte motiva e integrate all'udienza del 27.01.2025;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallipoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO