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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 3/04/2025 al n. 301 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 18/09/2025
PROMOSSA DA con l'avv. Conte Diego e l'avv. Pagliuca Mauro Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore
RESISTENTI
OGGETTO: “altre ipotesi-riconoscimento servizio di leva”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale
A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 4,45 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire i punteggi come sopra determinati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo la giurisdizione devoluta al Giudice Amministrativo in siffatta materia;
2.
Sempre in via preliminare, subordinata, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice Adito in favore del Tribunale di Gorizia;
3. Nel merito, respingere la pretesa attorea siccome infondata in fatto e in diritto con il favore delle spese. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2025 esponeva di essere inserito Parte_1 nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Udine quale personale ATA
e di aver espletato il servizio militare dal 10/12/1997 al 8/10/1998, successivamente alla data di conseguimento del diploma di accesso a tali graduatorie.
Lamentava, tuttavia, il ricorrente che, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione non gli aveva riconosciuto integralmente il punteggio spettante per il servizio di leva, in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro.
L'attore sosteneva, quindi, che il D.M. 89/2024 doveva ritenersi illegittimo per contrasto con la normativa primaria e segnatamente con l'art. 485, co. 7 e con l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 297/1994, ingenerando inoltre una disparità di trattamento in contrasto con gli artt. 97 e 3 Cost.
Si costituiva il resistente, eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché il difetto di competenza territoriale in quanto l'ultimo servizio prestato dal ricorrente era stato effettuato in Provincia di Gorizia.
Il contestava nel merito quanto ex adverso dedotto e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto ed essendo i fatti materiali pacifici. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui Parte affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Preliminarmente va poi respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in adesione al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio (v. ad es. Cass., sez. un., n. 17123 del 2019): nel caso di specie, pur essendo in contestazione la legittimità di un atto amministrativo costituito dal D.M. sopra citato, va considerato che la parte ricorrente - lungi dal chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, del quale invece invoca la disapplicazione - ambisce in concreto al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisca direttamente dalla normazione primaria, punteggio evidentemente funzionale al consequenziale diritto ad essere destinatario di proposte di lavoro corrispondenti alla propria posizione in graduatoria, ben potendo dunque l'atto amministrativo che inibisce l'accoglimento delle pretese del ricorrente, ove illegittimo, essere disapplicato da questo Giudice. Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Gorizia sollevata da parte resistente, avendo il ricorrente chiesto ed essendo inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA pubblicate dal liceo classico "J. Stellini" di , dovendo quindi ritenersi CP_2 territorialmente competente il Tribunale adito.
Nel merito il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
L'allegato A del D.M. 89/2024, così come quello del precedente D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno /
0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno /
0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo Giudice illegittimo, né lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti.
Invero, procedendo alla disamina della disciplina normativa, l'art. 485, co. 7, D.Lgs.
297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, e, specularmente, l'art. 569 comma 3 del medesimo D. Lgs. per il personale ATA, prevedono che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del Controparte_1 comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che: «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina».
La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Giova sottolineare che la Corte di Cassazione, con la pronuncia appena citata e con le successive sentenze richiamate da parte ricorrente, ha affermato l'illegittimità solo della mancata valutazione tout court del servizio di leva, ma non è stata dichiarata la necessità dell'attribuzione sempre dello stesso punteggio, a prescindere dal momento in cui tale servizio è stato svolto.
Ebbene, con il D.M. 50/2021, così come con il successivo D.M. 89/2024,
l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione
e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali e si allinea a quanto stabilito dalle fonti di rango superiore.
In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa, sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa.
È evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego
è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro.
È impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
Nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo (così App. Genova n. 182/2021).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il Controparte_1 servizio militare prestato dal ricorrente non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. 89/2024 e precedentemente dal D.M. n. 50/2021, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e quella del successivo D.M.
n. 89 del 21 maggio 2024 sono, pertanto, pienamente legittime e non necessitano di alcuna disapplicazione.
L'esistenza di un attuale contrasto giurisprudenziale in questa materia giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 3/04/2025 al n. 301 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 18/09/2025
PROMOSSA DA con l'avv. Conte Diego e l'avv. Pagliuca Mauro Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore
RESISTENTI
OGGETTO: “altre ipotesi-riconoscimento servizio di leva”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale
A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 4,45 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire i punteggi come sopra determinati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo la giurisdizione devoluta al Giudice Amministrativo in siffatta materia;
2.
Sempre in via preliminare, subordinata, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice Adito in favore del Tribunale di Gorizia;
3. Nel merito, respingere la pretesa attorea siccome infondata in fatto e in diritto con il favore delle spese. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2025 esponeva di essere inserito Parte_1 nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Udine quale personale ATA
e di aver espletato il servizio militare dal 10/12/1997 al 8/10/1998, successivamente alla data di conseguimento del diploma di accesso a tali graduatorie.
Lamentava, tuttavia, il ricorrente che, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione non gli aveva riconosciuto integralmente il punteggio spettante per il servizio di leva, in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro.
L'attore sosteneva, quindi, che il D.M. 89/2024 doveva ritenersi illegittimo per contrasto con la normativa primaria e segnatamente con l'art. 485, co. 7 e con l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 297/1994, ingenerando inoltre una disparità di trattamento in contrasto con gli artt. 97 e 3 Cost.
Si costituiva il resistente, eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché il difetto di competenza territoriale in quanto l'ultimo servizio prestato dal ricorrente era stato effettuato in Provincia di Gorizia.
Il contestava nel merito quanto ex adverso dedotto e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto ed essendo i fatti materiali pacifici. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui Parte affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Preliminarmente va poi respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in adesione al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio (v. ad es. Cass., sez. un., n. 17123 del 2019): nel caso di specie, pur essendo in contestazione la legittimità di un atto amministrativo costituito dal D.M. sopra citato, va considerato che la parte ricorrente - lungi dal chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, del quale invece invoca la disapplicazione - ambisce in concreto al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisca direttamente dalla normazione primaria, punteggio evidentemente funzionale al consequenziale diritto ad essere destinatario di proposte di lavoro corrispondenti alla propria posizione in graduatoria, ben potendo dunque l'atto amministrativo che inibisce l'accoglimento delle pretese del ricorrente, ove illegittimo, essere disapplicato da questo Giudice. Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Gorizia sollevata da parte resistente, avendo il ricorrente chiesto ed essendo inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA pubblicate dal liceo classico "J. Stellini" di , dovendo quindi ritenersi CP_2 territorialmente competente il Tribunale adito.
Nel merito il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
L'allegato A del D.M. 89/2024, così come quello del precedente D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
- per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
- per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno /
0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno /
0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo Giudice illegittimo, né lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti.
Invero, procedendo alla disamina della disciplina normativa, l'art. 485, co. 7, D.Lgs.
297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, e, specularmente, l'art. 569 comma 3 del medesimo D. Lgs. per il personale ATA, prevedono che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del Controparte_1 comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che: «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina».
La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Giova sottolineare che la Corte di Cassazione, con la pronuncia appena citata e con le successive sentenze richiamate da parte ricorrente, ha affermato l'illegittimità solo della mancata valutazione tout court del servizio di leva, ma non è stata dichiarata la necessità dell'attribuzione sempre dello stesso punteggio, a prescindere dal momento in cui tale servizio è stato svolto.
Ebbene, con il D.M. 50/2021, così come con il successivo D.M. 89/2024,
l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione
e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali e si allinea a quanto stabilito dalle fonti di rango superiore.
In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa, sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa.
È evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego
è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro.
È impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
Nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo (così App. Genova n. 182/2021).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il Controparte_1 servizio militare prestato dal ricorrente non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. 89/2024 e precedentemente dal D.M. n. 50/2021, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e quella del successivo D.M.
n. 89 del 21 maggio 2024 sono, pertanto, pienamente legittime e non necessitano di alcuna disapplicazione.
L'esistenza di un attuale contrasto giurisprudenziale in questa materia giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli