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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
NI GI, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 75/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Localita' Centi Colella-S.s. 17 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Cardamone S.n.c. 67028 San Demetrio Ne' Vestini AQ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 181/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200008259417000 SPESE GIUDIZIO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n. 05420200008259417000, recante un importo complessivo di euro 829,88, notificata al sig. Resistente_1, con la quale gli si richiedeva il pagamento, ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992, delle spese di giudizio inerenti due sentenze: la n. 440/02/2018 della CTP de L'Aquila e la conseguente n. 1042/02/2019 della CTR d'Abruzzo. Il sig. Resistente_1 ne impugnava la legittimità dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, deducendone la nullità sul presupposto che le sentenze richiamate a fondamento della pretesa non fossero divenute definitive, essendo stato proposto ricorso in Cassazione al momento ancora sub iudice.
Il Giudice adito, con sentenza n. 181/2023 del 14 giugno 2023, accoglieva il ricorso, ritenendo che la pendenza del giudizio di legittimità relativo all'accertamento sottostante impedisse di considerare definitivamente riconosciuto il credito erariale. La pronuncia di prime cure precisava, altresì, che l'eventuale tardività dell'impugnazione per cassazione, eccepita dall'Ufficio, potesse essere scrutinata unicamente dalla
Suprema Corte, essendo ad essa riservata la verifica dei presupposti di ammissibilità del ricorso.
La Corte di primo grado condannava, infine, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 302,50 oltre accessori di Legge.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo nuovamente l'evidente tardività del ricorso per cassazione proposto dal contribuente e, in ogni caso, la mancata dimostrazione della sua effettiva proposizione.
L'Ufficio appellante ha infatti rilevato che in atti risulta prodotta dal contribuente esclusivamente la copia notificata del ricorso, non accompagnata dal relativo deposito presso la Corte di Cassazione, né da alcuna certificazione attestante l'iscrizione a ruolo. Tale omissione – sostiene – impedirebbe di ritenere provata la pendenza del giudizio di legittimità, gravando sul contribuente, ai sensi dei principi generali sull'onere della prova, l'obbligo di dimostrare l'effettiva instaurazione del processo impugnatorio.
L'appellante conclude, pertanto, per la riforma della sentenza gravata, deducendo che, in difetto di tale prova, la sentenza d'appello concernente la fondatezza della propria pretesa deve ritenersi passata in giudicato con conseguente piena legittimità della cartella notificata.
Precisa altresì che le spese liquidate nelle sentenze asseritamente impugnate in Cassazione fossero corrette, essendosi tenuto conto, nella loro quantificazione, della prevista riduzione del 20%.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni sollevate dal contribuente nel precedente giudizio, rilevando che le stesse attengono esclusivamente alla sfera dell'Ente impositore.
L'appellato non si è costituito.
Con proprie note l'Ufficio ha successivamente depositato copia del decreto della Corte di Cassazione sul ricorso iscritto al n. 10585/2021 RG proposto dal Resistente_1, inerente il contenzioso principale, nel quale era risultato soccombente anche in secondo grado.
La Suprema Corte, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis del c.p.c.
e comunicata alle parti, non avendo il contribuente ricorrente chiesto nei termini la decisione del ricorso, ha deciso che quest'ultimo debba intendersi rinunciato e che sia necessario, conseguentemente, dichiarare l'estinzione di giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
La controversia trae origine dalla cartella di pagamento notificata al sig. Resistente_1 , che quest'ultimo aveva impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado contestandone la validità in pendenza del ricorso per cassazione relativo agli atti impositivi sottostanti.
In primo grado, l'Agenzia, oltre ad una precisazione sulla correttezza delle spese di soccombenza ivi indicate, ha esclusivamente sollevato la questione della tardività del ricorso per cassazione, eccezione che, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, rientra nella sola competenza della Corte di Cassazione.
Quest'ultima, infatti, è chiamata a verificare la tempestività e l'ammissibilità del ricorso, escludendo ogni sindacato anticipato da parte del Giudice di merito o dell'Amministrazione Finanziaria.
In appello, l'Ufficio ha tentato di formulare per la prima volta un'ulteriore censura eccependo la mancata esibizione della prova del deposito di tale atto presso la Corte di Cassazione. Integrando una questione inedita, non sollevata nel precedente giudizio, tale doglianza non può essere considerata: è infatti principio inderogabile del processo tributario che l'appello non possa essere utilizzato per introdurre nuove eccezioni non tempestivamente proposte in primo grado. L'inammissibilità determina che nessun effetto possa derivare da tali motivi sul giudicato ormai formatosi.
Va peraltro evidenziato che l'appellante aveva già in primo grado dichiarato: “Ad ogni buon conto, l'Ufficio ha puntualmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per decadenza dall'impugnazione presentato dal Sig. Resistente_1”, lasciando così trasparire l'effettiva sussistenza di un giudizio in corso dinanzi al Giudice di legittimità.
Tuttavia la successiva pronuncia di cessazione del giudizio da parte della Cassazione, versata in atti successivamente all'instaurazione del presente procedimento, sana ex tunc il vizio rilevato dal Giudice di prime cure.
Ciò in quanto l'intervenuta definitività del credito tributario, (che consente l'iscrizione a ruolo), a seguito della rinuncia (anche implicita) al ricorso per cassazione da parte del contribuente, costituisce, non un presupposto processuale, che deve necessariamente esistere al momento della proposizione del ricorso, ma una condizione dell'azione, quale l'interesse ad agire, che può sopraggiungere nel corso del giudizio, come è avvenuto nella specie.
L'appello merita pertanto di essere accolto.
La decisione assunta assorbe ogni altra questione oggetto di causa.
Considerando la particolarità della controversia e del suo sviluppo, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
NI GI, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 75/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Localita' Centi Colella-S.s. 17 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Cardamone S.n.c. 67028 San Demetrio Ne' Vestini AQ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 181/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200008259417000 SPESE GIUDIZIO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 885/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla cartella di pagamento n. 05420200008259417000, recante un importo complessivo di euro 829,88, notificata al sig. Resistente_1, con la quale gli si richiedeva il pagamento, ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992, delle spese di giudizio inerenti due sentenze: la n. 440/02/2018 della CTP de L'Aquila e la conseguente n. 1042/02/2019 della CTR d'Abruzzo. Il sig. Resistente_1 ne impugnava la legittimità dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, deducendone la nullità sul presupposto che le sentenze richiamate a fondamento della pretesa non fossero divenute definitive, essendo stato proposto ricorso in Cassazione al momento ancora sub iudice.
Il Giudice adito, con sentenza n. 181/2023 del 14 giugno 2023, accoglieva il ricorso, ritenendo che la pendenza del giudizio di legittimità relativo all'accertamento sottostante impedisse di considerare definitivamente riconosciuto il credito erariale. La pronuncia di prime cure precisava, altresì, che l'eventuale tardività dell'impugnazione per cassazione, eccepita dall'Ufficio, potesse essere scrutinata unicamente dalla
Suprema Corte, essendo ad essa riservata la verifica dei presupposti di ammissibilità del ricorso.
La Corte di primo grado condannava, infine, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 302,50 oltre accessori di Legge.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo nuovamente l'evidente tardività del ricorso per cassazione proposto dal contribuente e, in ogni caso, la mancata dimostrazione della sua effettiva proposizione.
L'Ufficio appellante ha infatti rilevato che in atti risulta prodotta dal contribuente esclusivamente la copia notificata del ricorso, non accompagnata dal relativo deposito presso la Corte di Cassazione, né da alcuna certificazione attestante l'iscrizione a ruolo. Tale omissione – sostiene – impedirebbe di ritenere provata la pendenza del giudizio di legittimità, gravando sul contribuente, ai sensi dei principi generali sull'onere della prova, l'obbligo di dimostrare l'effettiva instaurazione del processo impugnatorio.
L'appellante conclude, pertanto, per la riforma della sentenza gravata, deducendo che, in difetto di tale prova, la sentenza d'appello concernente la fondatezza della propria pretesa deve ritenersi passata in giudicato con conseguente piena legittimità della cartella notificata.
Precisa altresì che le spese liquidate nelle sentenze asseritamente impugnate in Cassazione fossero corrette, essendosi tenuto conto, nella loro quantificazione, della prevista riduzione del 20%.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni sollevate dal contribuente nel precedente giudizio, rilevando che le stesse attengono esclusivamente alla sfera dell'Ente impositore.
L'appellato non si è costituito.
Con proprie note l'Ufficio ha successivamente depositato copia del decreto della Corte di Cassazione sul ricorso iscritto al n. 10585/2021 RG proposto dal Resistente_1, inerente il contenzioso principale, nel quale era risultato soccombente anche in secondo grado.
La Suprema Corte, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis del c.p.c.
e comunicata alle parti, non avendo il contribuente ricorrente chiesto nei termini la decisione del ricorso, ha deciso che quest'ultimo debba intendersi rinunciato e che sia necessario, conseguentemente, dichiarare l'estinzione di giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
La controversia trae origine dalla cartella di pagamento notificata al sig. Resistente_1 , che quest'ultimo aveva impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado contestandone la validità in pendenza del ricorso per cassazione relativo agli atti impositivi sottostanti.
In primo grado, l'Agenzia, oltre ad una precisazione sulla correttezza delle spese di soccombenza ivi indicate, ha esclusivamente sollevato la questione della tardività del ricorso per cassazione, eccezione che, come correttamente accertato dal Giudice di prime cure, rientra nella sola competenza della Corte di Cassazione.
Quest'ultima, infatti, è chiamata a verificare la tempestività e l'ammissibilità del ricorso, escludendo ogni sindacato anticipato da parte del Giudice di merito o dell'Amministrazione Finanziaria.
In appello, l'Ufficio ha tentato di formulare per la prima volta un'ulteriore censura eccependo la mancata esibizione della prova del deposito di tale atto presso la Corte di Cassazione. Integrando una questione inedita, non sollevata nel precedente giudizio, tale doglianza non può essere considerata: è infatti principio inderogabile del processo tributario che l'appello non possa essere utilizzato per introdurre nuove eccezioni non tempestivamente proposte in primo grado. L'inammissibilità determina che nessun effetto possa derivare da tali motivi sul giudicato ormai formatosi.
Va peraltro evidenziato che l'appellante aveva già in primo grado dichiarato: “Ad ogni buon conto, l'Ufficio ha puntualmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per decadenza dall'impugnazione presentato dal Sig. Resistente_1”, lasciando così trasparire l'effettiva sussistenza di un giudizio in corso dinanzi al Giudice di legittimità.
Tuttavia la successiva pronuncia di cessazione del giudizio da parte della Cassazione, versata in atti successivamente all'instaurazione del presente procedimento, sana ex tunc il vizio rilevato dal Giudice di prime cure.
Ciò in quanto l'intervenuta definitività del credito tributario, (che consente l'iscrizione a ruolo), a seguito della rinuncia (anche implicita) al ricorso per cassazione da parte del contribuente, costituisce, non un presupposto processuale, che deve necessariamente esistere al momento della proposizione del ricorso, ma una condizione dell'azione, quale l'interesse ad agire, che può sopraggiungere nel corso del giudizio, come è avvenuto nella specie.
L'appello merita pertanto di essere accolto.
La decisione assunta assorbe ogni altra questione oggetto di causa.
Considerando la particolarità della controversia e del suo sviluppo, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese.