Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità cartella per pendenza ricorso in Cassazione

    Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che la pendenza del giudizio di legittimità impedisse la definitività del credito erariale. La Corte di secondo grado, tuttavia, rileva che la successiva cessazione del giudizio di Cassazione (per rinuncia implicita del contribuente) sana ex tunc il vizio, poiché la definitività del credito è una condizione dell'azione che può sopraggiungere in corso di causa.

  • Inammissibile
    Mancata prova del deposito del ricorso in Cassazione

    La Corte rileva che tale eccezione, introdotta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto non tempestivamente sollevata in primo grado. Tuttavia, anche se fosse stata ammissibile, la successiva cessazione del giudizio di Cassazione sana il vizio originario.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso per Cassazione

    La Corte riafferma che la verifica della tempestività e ammissibilità del ricorso per Cassazione spetta esclusivamente alla Suprema Corte e non può essere sindacata anticipatamente dai giudici di merito o dall'amministrazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 7
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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