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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/09/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Filomena
Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
10.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6490/2020 del ruolo generale affari contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Canzerlo, presso Parte_1 il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2020, la ricorrente in epigrafe ha esposto: - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “Academia Studiorum srl”, per il periodo dal
4.09.2017 al 30.06.2018, nonché dal 30.08.2018 al 30.06.2019, con contratto di lavoro part- time e a tempo determinato, con qualifica di impiegato e con mansione di docente di economia - VI livello del CCNL FILINS-CISAL per il personale direttivo, docente e non docente degli Istituti di Istruzione;
- che in data 18.03.2020 le veniva notificato dall' un CP_1
1 provvedimento prot. n. 5102.10/03/2020.0054600, di disconoscimento del rapporto CP_1 di lavoro intercorso con la s.r.l. “Academia Studiorum”, per il periodo dal 01.09.2017 al
30.06.2019; - che, con il predetto provvedimento, i funzionari di ispezione e vigilanza, a conclusione degli accertamenti ispettivi di cui al verbale n. 2018017145/DDL 43815, contestavano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato “per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”; - di aver proposto, in data 16.06.2020, ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Tanto premesso, deduceva la nullità e/o illegittimità del predetto verbale per violazione procedurale nella relativa formazione, nonché l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di disconoscimento, avendo ella regolarmente lavorato per la s.r.l. “Academia Studiorum”, sotto il vincolo della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., come docente di economia, nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto (segnatamente di ore
12 per il primo periodo e di ore 8 per il secondo).
Conveniva, pertanto, in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“I) dichiarare legittimo e valido l'intercorso rapporto lavorativo tra la ricorrente e l'azienda Academia
Studiorum srl, e per l'effetto II) annullare il provvedimento dell' di Nola, recante prot. n. CP_1 CP_1
5102. 10/03/2020.0054600; III) condannare l' in persona del Presidente pro tempore al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, con l'attribuzione al procuratore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'esito della rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva tempestivamente in giudizio l' (v.si memoria depositata CP_1 telematicamente il 14.02.23) rilevando, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva l'integrale rigetto. In particolare, rappresentava che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era stata rilevata l'inesistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Istituto scolastico paritario ispezionato.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025,
i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Parte ricorrente contesta il disconoscimento operato dall' del rapporto di lavoro CP_1 subordinato asseritamente intercorso con la s.r.l. “Academia Studiorum” per il periodo dal
01.09.2017 al 30.06.2019..
2 CP_ Orbene, l' ha dedotto che l'attività ispettiva da cui è scaturito il verbale impugnato è stata indotta da un comportamento aziendale anomalo, ovvero dalla circostanza che l'Istituto paritario ha inviato dichiarazioni di assunzione notevolmente successive rispetto CP_2 alla data di istaurazione del rapporto di lavoro, provvedendo altresì ad inviare denunce contributive riferite anche ad anni precedenti.
In primo luogo, in relazione alla asserita “illegittimità del verbale per violazione procedurale nella relativa formazione”, al di là della genericità di tale doglianza, si osserva, in via assorbente, che il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, concretando un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. civ., sez. lav.,
11/02/2016, n. 2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato”.
La negazione della natura impugnatoria di siffatto giudizio appalesa l'irrilevanza delle censure formali mosse in ricorso al verbale ispettivo o, comunque, all'operato del personale ispettivo.
Tanto chiarito, si rileva che dal verbale ispettivo in atti (verbale nr. 2018017145/DDL del
16.12.2019, cfr. prod. tel. , emerge che in data 12.02.2019 gli ispettori hanno effettuato CP_1 un primo accesso presso la sede legale della “Academia Studiorum s.r.l.”, e in detta occasione hanno riscontrato la presenza di alcuni lavoratori – ma la ricorrente non era tra essi ( cfr. elenco di cui alle pagine 3 e 4 del verbale ispettivo)- intenti a svolgere mansioni di insegnante ed assistente amministrativo.
Dopo aver registrato i nominativi dei lavoratori presenti, hanno invitato l'azienda a produrre tutta la documentazione relativa al periodo dal 01.11.2007 sino alla data dell'accesso
(segnatamente, hanno richiesto l'esibizione della seguente documentazione: l'ultimo verbale ispettivo (se presente), il Libro Unico del Lavoro, cd. LUL, la documentazione bancaria attestante il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;
le comunicazioni effettuate al
Provveditorato agli Studi per scuole parastatali inerenti docenti e personale ATA rispetto agli anni oggetto di ispezione;
i registri delle presenze dei docenti e del personale ATA non disponibili presso l'Istituto al momento del primo accesso ispettivo) e, nonostante un
3 successivo sollecito, solo in data 26.03.2019 il consulente aziendale produceva la documentazione per il solo periodo dal settembre 2017 al dicembre 2017 e, per di più, solo con riferimento al personale ATA (solo quattro mesi rispetto a circa dodici anni richiesti per i docenti e per il personale ATA).
Il consulente consegnava altresì verbale di denuncia di furto di sessanta diplomi scolastici per gli aa.ss. dal 2009/2010 al 2013/2014. In data 14.05.2019 l'azienda produceva i registri presenza sempre del solo personale ATA per gli aa.ss. dal 2015/2016 al 2017/2018.
Gli Ispettori hanno poi acquisito dal Provveditorato agli Studi di Napoli la copia degli elenchi del personale docente e non docente degli ultimi cinque anni, che l'Istituto paritario in parola ha dichiarato, in persona del legale rappresentante, di avere inviato con cadenza annuale al Provveditorato agli Studi. Hanno poi provveduto ad ascoltare i lavoratori.
Le risultanze di tale rapporto ispettivo hanno evidenziato l'assoluta mancanza di registri dei docenti, -nonostante le numerose richieste degli ispettori-, incongruenze tra le date di assunzione dei lavoratori con quelle di invio delle denunce ed, ancora, è emerso CP_2 che i soggetti assunti con retroattivo ( tra cui l'odierna ricorrente) non risultavano CP_2 inseriti negli elenchi inviati al Provveditorato agli Studi: questo perché tali elenchi vengono inviati ogni volta che sta per iniziare un anno scolastico, e dovrebbe essere inviata ogni modificazione (per nuove assunzioni ovvero cessazioni di rapporti di lavoro) di tale elenco;
se viene inoltrata assunzione retroattiva riferibile a svariati anni prima, è impossibile andare ad inserire quel lavoratore nel corrispondente elenco di quell'anno.
Ed ancora , nel verbale ispettivo si rileva che, in fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori interessati - ed in particolare dei lavoratori il cui rapporto risultava oggetto di dichiarazione retroattiva di almeno sei mesi - gli stessi riferivano di aver avuto CP_2 come colleghi altri soggetti con retroattivo. CP_2
Con particolare riferimento alla specifica posizione della ricorrente, è emerso che: ella non è stata menzionata da altri lavoratori le cui dichiarazioni sono state raccolte dagli ispettori;
l'azienda non ha fornito prova del pagamento della relativa retribuzione;
non risulta negli elenchi trasmessi dall'Istituto al Provveditorato di Napoli;
la comunicazione obbligatoria della sua assunzione è stata trasmessa con notevolmente retroattivo. CP_2 CP_2
Sulla scorta dei complessivi elementi esaminati, gli ispettori hanno dunque ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente instaurato con il predetto istituto scolastico deve essere considerato fittizio.
Orbene, tanto evidenziato, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della
Suprema Corte, “in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno
4 un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso, Cass. N. 405/2004; Cass. 11946/2005).
E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N. 15073/2008 ed in senso conforme Cass. 09/11/2010, n. 22743; Cass. 02/10/2008, n. 24416; Cass. 14/04/2008, n.
9812).
Nel caso di specie, nel verbale ispettivo sono analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi documentali, oltre che dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati, per cui l'atto assume un rilevante grado di attendibilità.
Orbene, ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, era onere della parte ricorrente, ex art. 2697 c.c., fornire una prova rigorosa in merito alla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in conformità con quanto dettato dall'art. 2094 c.c. secondo cui “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In particolare, al fine dell'accertamento del rapporto di lavoro come subordinato, la parte ricorrente era tenuta a provare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto
5 organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
11502/2000; n. 9167/2001; n. 5464/1998).
Di contro, rileva il giudicante che la domanda proposta dalla ricorrente si rivela carente già sul piano assertivo, prima che probatorio, apparendo generiche le allegazioni contenute in ricorso, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale, in quanto genericamente formulata.
Ed invero, pur indicandosi i periodi di lavoro, l'istante non deduce da chi veniva assunta, e nulla deduce in merito alle direttive impartite e alle relative modalità, né indica in che modo,
e da chi, era esercitata la necessaria attività di controllo e sorveglianza da parte del datore di lavoro;
pur indicandosi, l'orario settimanale di lavoro (segnatamente “ore 12 per il primo rapporto contrattuale e di ore 8 per il secondo”), non vi è alcuna allegazione specifica in merito alla distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario, ed alla vincolatività dello stesso, né all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi.
Mancano, altresì, puntuali deduzioni in ordine alla retribuzione percepita, sia quanto alla cadenza, che in relazione al soggetto che l'avrebbe corrisposta, affermandosi esclusivamente e genericamente che “alla stessa è stato riconosciuto il trattamento economico come previsto dal contratto collettivo nazionale rapportato nel pieno rispetto del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4, comma 2, lettere a e b del decreto legislativo n. 61/2000, con una riduzione del 30%, contrattualmente pattuita ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 17 del come risultante nelle buste paga CP_3 esibite”
Quanto alle mansioni, parte ricorrente deduce genericamente di aver svolto mansioni di
“docente di economia” e “tutti i compiti propri della funzione, partecipando ai Consigli di Classe, tenendo regolarmente i vari Registri”.
In conclusione, le deduzioni contenute in ricorso si rivelano insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, rendendo conseguentemente inammissibili, prima ancora che irrilevanti, le istanze istruttorie articolate, atteso che la prova testimoniale, così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è apparsa inammissibile.
La necessaria circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova comporta, quale ovvia conseguenza, che i fatti non allegati non possono essere oggetto di prova (neanche attraverso i documenti, sia pure tempestivamente allegati alla produzione di parte).
6 Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, viste le risultanze del verbale ispettivo ed attesa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, la domanda va rigettata.
In mancanza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e ss.mm., secondo i parametri minimi attesa la semplicità della questione affrontata, e tenuto conto della mancanza di attività istruttoria .
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Nola, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Filomena
Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
10.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6490/2020 del ruolo generale affari contenziosi
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Canzerlo, presso Parte_1 il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2020, la ricorrente in epigrafe ha esposto: - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “Academia Studiorum srl”, per il periodo dal
4.09.2017 al 30.06.2018, nonché dal 30.08.2018 al 30.06.2019, con contratto di lavoro part- time e a tempo determinato, con qualifica di impiegato e con mansione di docente di economia - VI livello del CCNL FILINS-CISAL per il personale direttivo, docente e non docente degli Istituti di Istruzione;
- che in data 18.03.2020 le veniva notificato dall' un CP_1
1 provvedimento prot. n. 5102.10/03/2020.0054600, di disconoscimento del rapporto CP_1 di lavoro intercorso con la s.r.l. “Academia Studiorum”, per il periodo dal 01.09.2017 al
30.06.2019; - che, con il predetto provvedimento, i funzionari di ispezione e vigilanza, a conclusione degli accertamenti ispettivi di cui al verbale n. 2018017145/DDL 43815, contestavano la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato “per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”; - di aver proposto, in data 16.06.2020, ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Tanto premesso, deduceva la nullità e/o illegittimità del predetto verbale per violazione procedurale nella relativa formazione, nonché l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di disconoscimento, avendo ella regolarmente lavorato per la s.r.l. “Academia Studiorum”, sotto il vincolo della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., come docente di economia, nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto (segnatamente di ore
12 per il primo periodo e di ore 8 per il secondo).
Conveniva, pertanto, in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' in persona del legale rapp.te p.t., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“I) dichiarare legittimo e valido l'intercorso rapporto lavorativo tra la ricorrente e l'azienda Academia
Studiorum srl, e per l'effetto II) annullare il provvedimento dell' di Nola, recante prot. n. CP_1 CP_1
5102. 10/03/2020.0054600; III) condannare l' in persona del Presidente pro tempore al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, con l'attribuzione al procuratore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'esito della rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva tempestivamente in giudizio l' (v.si memoria depositata CP_1 telematicamente il 14.02.23) rilevando, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva l'integrale rigetto. In particolare, rappresentava che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era stata rilevata l'inesistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Istituto scolastico paritario ispezionato.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025,
i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Parte ricorrente contesta il disconoscimento operato dall' del rapporto di lavoro CP_1 subordinato asseritamente intercorso con la s.r.l. “Academia Studiorum” per il periodo dal
01.09.2017 al 30.06.2019..
2 CP_ Orbene, l' ha dedotto che l'attività ispettiva da cui è scaturito il verbale impugnato è stata indotta da un comportamento aziendale anomalo, ovvero dalla circostanza che l'Istituto paritario ha inviato dichiarazioni di assunzione notevolmente successive rispetto CP_2 alla data di istaurazione del rapporto di lavoro, provvedendo altresì ad inviare denunce contributive riferite anche ad anni precedenti.
In primo luogo, in relazione alla asserita “illegittimità del verbale per violazione procedurale nella relativa formazione”, al di là della genericità di tale doglianza, si osserva, in via assorbente, che il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, concretando un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. civ., sez. lav.,
11/02/2016, n. 2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato”.
La negazione della natura impugnatoria di siffatto giudizio appalesa l'irrilevanza delle censure formali mosse in ricorso al verbale ispettivo o, comunque, all'operato del personale ispettivo.
Tanto chiarito, si rileva che dal verbale ispettivo in atti (verbale nr. 2018017145/DDL del
16.12.2019, cfr. prod. tel. , emerge che in data 12.02.2019 gli ispettori hanno effettuato CP_1 un primo accesso presso la sede legale della “Academia Studiorum s.r.l.”, e in detta occasione hanno riscontrato la presenza di alcuni lavoratori – ma la ricorrente non era tra essi ( cfr. elenco di cui alle pagine 3 e 4 del verbale ispettivo)- intenti a svolgere mansioni di insegnante ed assistente amministrativo.
Dopo aver registrato i nominativi dei lavoratori presenti, hanno invitato l'azienda a produrre tutta la documentazione relativa al periodo dal 01.11.2007 sino alla data dell'accesso
(segnatamente, hanno richiesto l'esibizione della seguente documentazione: l'ultimo verbale ispettivo (se presente), il Libro Unico del Lavoro, cd. LUL, la documentazione bancaria attestante il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;
le comunicazioni effettuate al
Provveditorato agli Studi per scuole parastatali inerenti docenti e personale ATA rispetto agli anni oggetto di ispezione;
i registri delle presenze dei docenti e del personale ATA non disponibili presso l'Istituto al momento del primo accesso ispettivo) e, nonostante un
3 successivo sollecito, solo in data 26.03.2019 il consulente aziendale produceva la documentazione per il solo periodo dal settembre 2017 al dicembre 2017 e, per di più, solo con riferimento al personale ATA (solo quattro mesi rispetto a circa dodici anni richiesti per i docenti e per il personale ATA).
Il consulente consegnava altresì verbale di denuncia di furto di sessanta diplomi scolastici per gli aa.ss. dal 2009/2010 al 2013/2014. In data 14.05.2019 l'azienda produceva i registri presenza sempre del solo personale ATA per gli aa.ss. dal 2015/2016 al 2017/2018.
Gli Ispettori hanno poi acquisito dal Provveditorato agli Studi di Napoli la copia degli elenchi del personale docente e non docente degli ultimi cinque anni, che l'Istituto paritario in parola ha dichiarato, in persona del legale rappresentante, di avere inviato con cadenza annuale al Provveditorato agli Studi. Hanno poi provveduto ad ascoltare i lavoratori.
Le risultanze di tale rapporto ispettivo hanno evidenziato l'assoluta mancanza di registri dei docenti, -nonostante le numerose richieste degli ispettori-, incongruenze tra le date di assunzione dei lavoratori con quelle di invio delle denunce ed, ancora, è emerso CP_2 che i soggetti assunti con retroattivo ( tra cui l'odierna ricorrente) non risultavano CP_2 inseriti negli elenchi inviati al Provveditorato agli Studi: questo perché tali elenchi vengono inviati ogni volta che sta per iniziare un anno scolastico, e dovrebbe essere inviata ogni modificazione (per nuove assunzioni ovvero cessazioni di rapporti di lavoro) di tale elenco;
se viene inoltrata assunzione retroattiva riferibile a svariati anni prima, è impossibile andare ad inserire quel lavoratore nel corrispondente elenco di quell'anno.
Ed ancora , nel verbale ispettivo si rileva che, in fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori interessati - ed in particolare dei lavoratori il cui rapporto risultava oggetto di dichiarazione retroattiva di almeno sei mesi - gli stessi riferivano di aver avuto CP_2 come colleghi altri soggetti con retroattivo. CP_2
Con particolare riferimento alla specifica posizione della ricorrente, è emerso che: ella non è stata menzionata da altri lavoratori le cui dichiarazioni sono state raccolte dagli ispettori;
l'azienda non ha fornito prova del pagamento della relativa retribuzione;
non risulta negli elenchi trasmessi dall'Istituto al Provveditorato di Napoli;
la comunicazione obbligatoria della sua assunzione è stata trasmessa con notevolmente retroattivo. CP_2 CP_2
Sulla scorta dei complessivi elementi esaminati, gli ispettori hanno dunque ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente instaurato con il predetto istituto scolastico deve essere considerato fittizio.
Orbene, tanto evidenziato, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della
Suprema Corte, “in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno
4 un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso, Cass. N. 405/2004; Cass. 11946/2005).
E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N. 15073/2008 ed in senso conforme Cass. 09/11/2010, n. 22743; Cass. 02/10/2008, n. 24416; Cass. 14/04/2008, n.
9812).
Nel caso di specie, nel verbale ispettivo sono analiticamente indicate una pluralità di valutazioni tratte da elementi documentali, oltre che dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati, per cui l'atto assume un rilevante grado di attendibilità.
Orbene, ritiene il giudicante che, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, era onere della parte ricorrente, ex art. 2697 c.c., fornire una prova rigorosa in merito alla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in conformità con quanto dettato dall'art. 2094 c.c. secondo cui “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In particolare, al fine dell'accertamento del rapporto di lavoro come subordinato, la parte ricorrente era tenuta a provare la sussistenza dei requisiti essenziali della subordinazione, che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione;
in via sussidiaria, quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci, il Giudice può ricorrere ad altri elementi sintomatici della situazione di subordinazione, come la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto
5 organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
11502/2000; n. 9167/2001; n. 5464/1998).
Di contro, rileva il giudicante che la domanda proposta dalla ricorrente si rivela carente già sul piano assertivo, prima che probatorio, apparendo generiche le allegazioni contenute in ricorso, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale, in quanto genericamente formulata.
Ed invero, pur indicandosi i periodi di lavoro, l'istante non deduce da chi veniva assunta, e nulla deduce in merito alle direttive impartite e alle relative modalità, né indica in che modo,
e da chi, era esercitata la necessaria attività di controllo e sorveglianza da parte del datore di lavoro;
pur indicandosi, l'orario settimanale di lavoro (segnatamente “ore 12 per il primo rapporto contrattuale e di ore 8 per il secondo”), non vi è alcuna allegazione specifica in merito alla distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario, ed alla vincolatività dello stesso, né all'obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi.
Mancano, altresì, puntuali deduzioni in ordine alla retribuzione percepita, sia quanto alla cadenza, che in relazione al soggetto che l'avrebbe corrisposta, affermandosi esclusivamente e genericamente che “alla stessa è stato riconosciuto il trattamento economico come previsto dal contratto collettivo nazionale rapportato nel pieno rispetto del principio di non discriminazione previsto dall'art. 4, comma 2, lettere a e b del decreto legislativo n. 61/2000, con una riduzione del 30%, contrattualmente pattuita ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 17 del come risultante nelle buste paga CP_3 esibite”
Quanto alle mansioni, parte ricorrente deduce genericamente di aver svolto mansioni di
“docente di economia” e “tutti i compiti propri della funzione, partecipando ai Consigli di Classe, tenendo regolarmente i vari Registri”.
In conclusione, le deduzioni contenute in ricorso si rivelano insufficienti ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, rendendo conseguentemente inammissibili, prima ancora che irrilevanti, le istanze istruttorie articolate, atteso che la prova testimoniale, così come articolata, per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, è apparsa inammissibile.
La necessaria circolarità tra oneri di allegazione e oneri di prova comporta, quale ovvia conseguenza, che i fatti non allegati non possono essere oggetto di prova (neanche attraverso i documenti, sia pure tempestivamente allegati alla produzione di parte).
6 Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, viste le risultanze del verbale ispettivo ed attesa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, la domanda va rigettata.
In mancanza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e ss.mm., secondo i parametri minimi attesa la semplicità della questione affrontata, e tenuto conto della mancanza di attività istruttoria .
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Nola, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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