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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO NI FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trepuzzi - Via Garibaldi 10 73019 Trepuzzi LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19LTA - 2640 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1399/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 A R.L. impugna l'avviso di accertamento n. 19LTA – 2640 del 30.10.2024, protocollo n. 17683 del 30.10.2024, notificato in data 17.12.2024 dal Comune di Trepuzzi, relativo ad a omesso/parziale versamento del tributo TA.RI., anno d'imposta 2019, per la complessiva somma di € 10.530,00.
Si è costituito il Comune di Trepuzzi resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per non debenza del tributo. Sostiene la ricorrente, in forza dell'art. 8, comma 1, lett. l) del Regolamento TA.RI. del Comune di Trepuzzi, di non essere soggetta al pagamento del tributo posto che i tre immobili oggetto di accertamento sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola svolta dalla società contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per errata determinazione del tributo.
Preliminarmente va rilevato che con sentenza di questa Corte n. 501/2023 del 28.3.2023, che non risulta impugnata ed è quindi passata in cosa giudicata, emessa nel giudizio promosso da Ricorrente_1 A R.L. nei confronti del Comune di Trepuzzi, in relazione ai medesimi immobili e concernente TA.RI. per l'anno 2016, è stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi operante la preclusione del giudicato trattandosi di giudizio vertente tra le stesse parti, relativo al medesimo tributo e fondato sugli stessi presupposti di fatto.
Nel menzionato giudizio, con argomentazioni condivisibili e fatte proprie dal Collegio, la Corte ha rilevato che la società ricorrente, avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, ha dimostrato che i fabbricati oggetto di imposizione sono strumentali all'esercizio della suddetta attività agricola. L'art. 8, comma 1, lett.
l) del Regolamento TA.RI. del Comune di Trepuzzi, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 30.05.2016, prevede espressamente che: “Non sono soggetti al tributo […] le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze”; consegue che, nella fattispecie, ricorre una tipica ipotesi di esenzione dal pagamento del tributo TA.RI.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Trepuzzi al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO NI FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trepuzzi - Via Garibaldi 10 73019 Trepuzzi LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19LTA - 2640 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1399/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 A R.L. impugna l'avviso di accertamento n. 19LTA – 2640 del 30.10.2024, protocollo n. 17683 del 30.10.2024, notificato in data 17.12.2024 dal Comune di Trepuzzi, relativo ad a omesso/parziale versamento del tributo TA.RI., anno d'imposta 2019, per la complessiva somma di € 10.530,00.
Si è costituito il Comune di Trepuzzi resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per non debenza del tributo. Sostiene la ricorrente, in forza dell'art. 8, comma 1, lett. l) del Regolamento TA.RI. del Comune di Trepuzzi, di non essere soggetta al pagamento del tributo posto che i tre immobili oggetto di accertamento sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola svolta dalla società contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per errata determinazione del tributo.
Preliminarmente va rilevato che con sentenza di questa Corte n. 501/2023 del 28.3.2023, che non risulta impugnata ed è quindi passata in cosa giudicata, emessa nel giudizio promosso da Ricorrente_1 A R.L. nei confronti del Comune di Trepuzzi, in relazione ai medesimi immobili e concernente TA.RI. per l'anno 2016, è stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente.
Nella specie, pertanto, deve ritenersi operante la preclusione del giudicato trattandosi di giudizio vertente tra le stesse parti, relativo al medesimo tributo e fondato sugli stessi presupposti di fatto.
Nel menzionato giudizio, con argomentazioni condivisibili e fatte proprie dal Collegio, la Corte ha rilevato che la società ricorrente, avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, ha dimostrato che i fabbricati oggetto di imposizione sono strumentali all'esercizio della suddetta attività agricola. L'art. 8, comma 1, lett.
l) del Regolamento TA.RI. del Comune di Trepuzzi, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 30.05.2016, prevede espressamente che: “Non sono soggetti al tributo […] le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze”; consegue che, nella fattispecie, ricorre una tipica ipotesi di esenzione dal pagamento del tributo TA.RI.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Trepuzzi al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.