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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2274/2020 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietrantonio Ciccone (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Nola, Piazza S. D'Acquisto n.3, ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Strazzullo (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Fioretti n. 10, C.F._2
( ; Email_2
APPELLATA
(P. IVA ) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e CP_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. Mariella Salzano (C.F: ), elettivamente domiciliata in Nocera C.F._3
Superiore (SA) al Viale Croce n. 122 ; Email_3 Email_4
INTERVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 118/2020 del Giudice di Pace di Lauro, resa in data 31.01.2020 e depositata in data 03.02.2020, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado avente
R.G. 961/2018 con la quale veniva dichiarata improponibile la domanda di risarcimento danni al veicolo di sua proprietà, l'autocarro Fiat Iveco IS tg. DW317YT, in seguito al sinistro stradale del
10.08.2017.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “A) Dichiarare la esclusiva responsabilità della ditta MI snc nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o chi di dovere, al pagamento, in favore della società attrice, per i danni all'autocarro al pagamento della somma di € 5.100,00 così come da preventivo allegato;
B) in via subordinata condannare i convenuti, con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse reputare equa e giusta;
C) condannare i convenuti in solido o chi di dovere al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo, nei limiti di € 5.200,00; D) condannare i convenuti in solido o chi di dovere al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore costituito”.
Costituitasi tempestivamente la chiedeva: “Voglia l'On.le Controparte_2
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: IN
VIA MERAMENTE PROCESSUSALE: 1) disporre l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di
I grado iscritto al N. 961/2018 RG presso il Giudice di Pace di Lauro;
IN VIA ISTRUTTORIA: 2) disporre lo stralcio, dalla produzione avversaria, della proposta transattiva datata 21/12/2017 che la
Per_
avrebbe inviato al Dott. del proforma di fattura e di tutte le e mail che il Controparte_1
Per_ Legale avversario nel 2017 avrebbe scambiato con il Dott. trattandosi di documenti prodotti ex adverso solo nel presente grado del giudizio, quindi tardivamente ed inammissibilmente, ex art 345
c.p.c., dei quali non si potrà tenere conto ai fini della decisione;
IN MERITO: 3) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato;
4) confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte ed in ogni suo capo;
5) condannare la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese e CP_2
competenze legali del presente grado del giudizio;
6) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge”.
Si costituiva in appello la contumace in primo grado, la quale concludeva: “1) nel CP_3
merito, rigettare il gravame così come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con
pagina 2 di 10 conseguente conferma della sentenza n. 118/2020, resa dal Giudica di Pace di Lauro il 31.01.2020, depositata il 03.02.2020; 2) nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in primo grado dalla tenere indenne la con Controparte_4 CP_3
condanna al relativo pagamento della tenuta alla manleva Controparte_2 quale sua Compagnia Assicurativa, in virtù di polizza n. 951G6784. 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1.Con il primo motivo di appello parte appellante deduce la violazione degli artt. 115 -116 c.p.c. ed una errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al mancato riconoscimento della legittimazione passiva della . CP_3
Nello specifico, parte appellante ha dedotto come la legittimazione passiva della non attenga CP_3 alla “legitimatio ad causam” attiva o passiva, consistente nel dovere di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, bensì alla titolarità della situazione giuridica sostanziale attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite.
Le doglianze dell'appellante sono fondate.
Ebbene, occorre innanzitutto distinguere tra legittimazione passiva e titolarità attiva o passiva del diritto controverso: quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8476 del 21/06/2001).
La "legitimatio ad causam", invero, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via pregiudizale al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29505 del 24/12/2020; SS.UU. n. 2951 del 2016; Sez. L -, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021: “Le
pagina 3 di 10 contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Inoltre, sull'attendibilità della documentazione prodotta a sostegno della sussistenza della legittimazione la giurisprudenza si è così espressa: “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”(
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024).
Tale questione va valutata alla luce della normativa applicabile al caso di lite e, vertendosi in ipotesi di responsabilità civile verso terzi, va riconosciuta in astratto la legittimazione processuale passiva dell'appellata società, alla stregua della prospettazione attorea, tenuta a rispondere delle pretese risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Orbene, il giudice di pace ha negato la prova della legittimazione passiva della senza che CP_3
questa fosse costituita in giudizio e, pertanto, in assenza della necessaria eccezione.
Occorre, a questo punto, esaminare nel merito se sussista la legittimazione passiva della CP_3 che, costituendosi in appello l'ha negata.
Nello specifico, ha eccepito come nessuna prova sia stata fornita dall'odierna appellante in CP_3 ordine all'effettiva titolarità del muletto coinvolto nel sinistro, con conseguente carenza di legittimazione passiva della stessa.
Invero, agli atti non è presente alcun certificato di proprietà del muletto elevatore né un estratto di pubblici registri in cui venga attestata la proprietà del carrello elevatore.
Tuttavia, parte appellante ha depositato la denuncia di sinistro del 10.8.2017, inviata dalla CP_3
alla propria compagnia assicurativa, nella quale veniva descritta la dinamica dell'accaduto: “La presente per comunicarvi che in data odierna, alle ore 15:50 nel piazzale del ns. stabilimento, un ns. incaricato alla guida di un carello elevatore, inavvertitamente nell'effettuare manovra di retromarcia danneggiava l'autocarro Fiat Iveco IS targato DW317YT di proprietà della Controparte_1
(cfr. allegato 3 atto di appello).
[...]
Tale missiva, recante il timbro della società, non è stata mai disconosciuta dall'appellata né vi è contestazione in ordine alla sua tardiva produzione nel grado di appello, atteso che la compagnia pagina 4 di 10 assicurativa ha provveduto a contestare esclusivamente la tardività della corrispondenza finalizzata alla transazione e non della predetta denuncia di sinistro, che pertanto può essere utilmente vagliata in tale sede.
Dal contenuto della missiva, sebbene la non si sia qualificata quale "proprietaria del CP_3
carrello elevatore", si può logicamente dedurre la titolarità del macchinario, essendo lo stesso guidato da un dipendente della società, come dalla stessa riconosciuto, e avendo poi provveduto a denunciare l'accaduto alla propria compagnia assicurativa.
Inoltre, la semplice negazione della mancanza di legittimazione passiva non è circostanza sufficiente a ritenere provata la mancanza di titolarità del muletto elevatore, in assenza di ulteriori riscontri probatori forniti dalla CP_3
Sulla effettività della titolarità del carrello elevatore, converge la testimonianza del teste Tes_1
il quale, nel descrivere la dinamica del sinistro, ha esposto come in seguito allo stesso, il
[...] responsabile della provvedeva a fornire al teste i dati dell'assicurazione. CP_3
Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata va, dunque, riformato il capo della sentenza gravata e va ritenuta provata la disponibilità e la titolarità del carello elevatore e, pertanto, va affermata la legittimazione passiva della Controparte_5
2. Parte appellante censura, con il secondo motivo di appello, la declarata improponibilità dell'azione
[...] diretta nei confronti dell'assicurazione.
Il motivo di gravame è infondato.
La compagnia assicurativa, nelle difese approntate, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, vertendosi in ipotesi di Responsabilità Civile Terzi, che non contempla un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, come nel caso di stipula di polizza RCA, bensì la sola audizione del responsabile civile, salvo la possibilità della chiamata in causa, da parte di quest'ultimo, della compagnia assicurativa.
Invero dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa si evince come la CP_3
abbia stipulato una polizza RCT n. 951G6784, ovvero una polizza di responsabilità civile verso terzi e non di circolazione di veicoli.
In materia di responsabilità civile verso terzi la normativa è individuata nell'art. 1917 c.c., rubricato
“Assicurazione della responsabilità civile”, a mente del quale: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità
pagina 5 di 10 dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”.
Sul tema la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 103/1999 e in motivazione n. 8622/2006) ha enucleato il seguente principio di diritto: “Le obbligazioni dell'assicuratore esistono soltanto verso l'assicurato ai sensi del primo comma dell'art. 1917 c.c. e non verso i danneggiati. Questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, il quale - a sua volta - può chiamare in causa il suo assicuratore, secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione, e questa facoltà è data anche quando l'assicurato non sia l'unico responsabile del danno”.
Dall'art. 1917 c.c. sopra citato si ricava dunque che il pagamento dell'indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: - qualora l'assicurato prende l'iniziativa del pagamento: in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso all'assicurato della somma pagata;
- quando è
l'assicuratore ad assumere l'iniziativa del pagamento, previa comunicazione all'assicurato; - ed infine il pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato è possibile ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell'assicurato.
L'obbligazione dell'assicuratore e la possibilità di una condanna diretta in favore del danneggiato sussistono, quindi, nel secondo e nel terzo caso.
Tuttavia, per effetto della sola stipulazione del contratto di assicurazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra assicuratore e danneggiato (cfr. Cass., 26 marzo 1996, n. 2678).
La possibilità di pagamento o di condanna direttamente dall'assicuratore al danneggiato, quindi, non sussiste nei casi diversi da quelli sopra enucleati.
L'impossibilità di un'audizione diretta della compagnia assicurativa nonché l'esclusione di una condanna diretta sono stati principi espressi anche dalla giurisprudenza: “Nell'assicurazione della responsabilità civile e al di fuori di ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato: sicché, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore; nel caso, la Corte ha escluso che il locatore avesse azione diretta nei confronti dell'assicuratore del locatario per il risarcimento dei danni seguiti ad un incendio, non sussistendo tra loro alcun rapporto diretto e immediato” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13231) ed ancora:
pagina 6 di 10 “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del
1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Civ., n. 9516/2007 ex multis nn. 5306/2007, 28834/2008,
25608/2015).
Alla luce del suesposto sistema normativo e delle chiare risultanze processuali è agevole constatare come, nel caso di specie, non si sia verificata nessuna delle ipotesi che avrebbero reso ammissibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia, che all'epoca del sinistro assicurava il danneggiante per la sola responsabilità civile.
Invero, l'azione diretta non è prevista da alcuna disposizione legislativa;
l'assicurato non ha esercitato la facoltà di chiedere all'assicuratore, ex art. 1917, comma 2, c.c., di pagare direttamente il terzo danneggiato;
il danneggiato, sul presupposto che il mancato esercizio della suddetta facoltà abbia costituito “inerzia del debitore” , non ha agito nei confronti dell'assicuratore in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., mediante esperimento della medesima azione contrattuale spettante all'assicurato.
Peraltro, l'assicuratore non ha provato tempestivamente di aver formulato al danneggiato alcuna offerta che, se accettata, avrebbe dato vita a un contratto di espromissione in favore dell'assicurato, ex art. 1272 c.c., disciplinato non più dalle clausole del contratto di assicurazione ma dai patti e dalle norme ad esso inerenti e del quale il danneggiato avrebbe potuto pretendere giudizialmente l'adempimento.
Infatti, in relazione a quest'ultima ipotesi di azione diretta, si evidenzia come l'appellante abbia provveduto a depositare solo in appello la prova dello scambio di messaggi e-mail intercorsi con la compagnia assicurativa sulla possibilità di addivenire ad un accordo transattivo sull'ammontare del risarcimento, in seguito al sinistro (cfr. allegato 9 corrispondenza con transazione).
Sebbene tale corrispondenza possa essere astrattamente ricondotta ad una proposta negoziale che dia vita a un contratto di espromissione in favore dell'assicurato, ex art. 1272 c.c. rendendo ammissibile, quindi, un'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa, tale documentazione non può essere utilmente vagliata, poiché nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale attorea di primo grado si fa riferimento ad un accordo transattivo tra le parti, ma non si fa menzione dell'allegato stesso e la compagnia ne ha contestato la tardività.
pagina 7 di 10 Non risulta peraltro allegato da parte appellante il foliario del primo grado di giudizio né alcuna prova che tale documentazione fosse già presente agli atti.
Per tali motivazioni la documentazione prodotta va considerata come una nuova prova e come tale preclusa all'esame del giudice, in virtù del divieto di produzione di nuove prove in sede di gravame, di cui all'art. 345 c.p.c. ( cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere). Pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa e confermata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Controparte_2
improponibile la domanda nei confronti della compagnia assicurativa.
3. Con il terzo motivo, concernente l'an debeatur, l'appellante deduce come la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento.
Il motivo di gravame è fondato.
L'accertamento della legittimazione passiva della per come formulata, consente di CP_3 delibare nel merito la relativa questione. L'appellata non ha ritualmente contestato CP_3
l'accadimento, nella fattispecie il sinistro dedotto in citazione, non contestando l'esistenza del nesso di causalità tra l'eventus damni e i danni asseritamente patiti da parte attrice né il riparto di responsabilità,
e deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica, in base alla documentazione versata in atti, anche fotografica, ossequiosa delle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale.
Si richiama sul punto il principio consolidatosi in materia in virtù del quale l'onere della prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica incombe in capo al danneggiato, in base alle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
Sul punto va valorizzata la denuncia di sinistro inviata dalla stessa alla propria CP_3
assicurazione, documentazione non disconosciuta dalla convenuta.
Pertanto, non avendo la società appellata ritualmente contestato il sinistro, se non con una generica contestazione sull'an debeatur in relazione alla sola contumacia nel primo grado, emerge nelle difese come la sussistenza del fatto storico non possa ritenersi specificamente contestata, né vi è contestazione in ordine alla colpa nella causazione dello stesso, laddove la riconosce che il muletto era CP_3
guidato da un proprio dipendente.
pagina 8 di 10 Pertanto, per le ragioni su esposte va riformata la sentenza e la domanda introduttiva del giudizio deve trovare accoglimento.
3.1 In relazione al quantum debeatur, parte appellante ha ampliato, in sede di gravame, la domanda di risarcimento del danno, identificabile in € 5.100,00, a fronte di una richiesta in primo grado quantificata in € 3.600,00, frutto di un accordo transattivo per una definizione celere della questione, non onorato dalle parti.
La società appellata ha dedotto l'inammissibilità della richiesta risarcitoria invocata, in quanto qualificabile quale nuova domanda.
Preme, comunque, sottolineare come la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta nell'atto introduttivo e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c. p. c..
La parte in corso di causa può procedere a quantificare o specificare diversamente le proprie pretese in ogni momento, ad un'unica condizione, che restino immutati i fatti costitutivi della domanda.
È consentito all'attore, in corso di causa, chiedere un risarcimento superiore e ulteriore rispetto a quello inizialmente quantificato. Ciò non costituisce una violazione del divieto di introdurre nuove domande nel corso del processo civile. Il tutto a condizione che l'ulteriore somma non trovi ragione in fatti diversi da quelli inizialmente contestati alla controparte, ma costituisca una semplice “correzione” rispetto alla pretesa iniziale (Corte d'Appello Messina Sez. I, Sent., 10/08/2022, Trib. Perugia, sent. n.
1048/17 del 15.06.2017 secondo cui è consentito alla parte di procedere in corso di causa (ed anche in grado di appello) alla diversa quantificazione o specificazione della pretesa tutte le volte che restino fermi i fatti costitutivi della domanda, poiché ciò non comporta, secondo l'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità, prospettazione di una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli). Per poter aumentare in corso di causa la somma richiesta con la citazione è necessario che essa non trovi fondamento in fatti costitutivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali si fonda la domanda originaria. La modifica della misura del risarcimento, dunque, deve essere rivolta solo ad attualizzare la già svolta domanda iniziale come conseguenza dei fatti avvenuti in corso di causa (Cass. sent. n. 12621/12 per cui “si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece,
pagina 9 di 10 semplice emendatio quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”).
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi ammissibile, nonché provata (cfr. preventivo riparazione atto di appello) la domanda di risarcimento proposta dall'appellante in sede di gravame.
4. L'appellata compagnia assicurativa ha altresì riproposto l'eccepita incompetenza per territorio del
Giudice di Pace adito.
In sede di gravame, tuttavia, tale eccezione risulta riproposta solo genericamente, manchevole dell'individuazione dei fori concorrenti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024), altrettanto non risulta riproposta nelle conclusioni;
parimenti non vi è impugnazione incidentale sulla mancata statuizione da parte del Giudice di Pace.
Pertanto, per le ragioni esposte l'eccezione di incompetenza, per come formulata in sede di gravame, deve ritenersi non ammissibile.
In definitiva, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento di € 5.100,00 in favore dell'appellante, come da preventivo in atti. CP_3
§ Le spese seguono la soccombenza con la per il presente Controparte_2
grado di giudizio in ragione della conferma della sua carenza di legittimazione passiva, mentre restano a carico della le spese sostenute dall'appellante. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.118/2020 del Giudice di Pace di Lauro, condanna la al pagamento di € 5.100,00 in favore CP_3 dell'appellante;
2. condanna la parte appellante a rimborsare alla le Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 962,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3. condanna la a rimborsare alla appellante le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
962,00 per onorari, 150,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 6 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2274/2020 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietrantonio Ciccone (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Nola, Piazza S. D'Acquisto n.3, ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Strazzullo (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Fioretti n. 10, C.F._2
( ; Email_2
APPELLATA
(P. IVA ) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e CP_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. Mariella Salzano (C.F: ), elettivamente domiciliata in Nocera C.F._3
Superiore (SA) al Viale Croce n. 122 ; Email_3 Email_4
INTERVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 118/2020 del Giudice di Pace di Lauro, resa in data 31.01.2020 e depositata in data 03.02.2020, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado avente
R.G. 961/2018 con la quale veniva dichiarata improponibile la domanda di risarcimento danni al veicolo di sua proprietà, l'autocarro Fiat Iveco IS tg. DW317YT, in seguito al sinistro stradale del
10.08.2017.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “A) Dichiarare la esclusiva responsabilità della ditta MI snc nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido o chi di dovere, al pagamento, in favore della società attrice, per i danni all'autocarro al pagamento della somma di € 5.100,00 così come da preventivo allegato;
B) in via subordinata condannare i convenuti, con vincolo solidale o chi di dovere, al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse reputare equa e giusta;
C) condannare i convenuti in solido o chi di dovere al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo, nei limiti di € 5.200,00; D) condannare i convenuti in solido o chi di dovere al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore costituito”.
Costituitasi tempestivamente la chiedeva: “Voglia l'On.le Controparte_2
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: IN
VIA MERAMENTE PROCESSUSALE: 1) disporre l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di
I grado iscritto al N. 961/2018 RG presso il Giudice di Pace di Lauro;
IN VIA ISTRUTTORIA: 2) disporre lo stralcio, dalla produzione avversaria, della proposta transattiva datata 21/12/2017 che la
Per_
avrebbe inviato al Dott. del proforma di fattura e di tutte le e mail che il Controparte_1
Per_ Legale avversario nel 2017 avrebbe scambiato con il Dott. trattandosi di documenti prodotti ex adverso solo nel presente grado del giudizio, quindi tardivamente ed inammissibilmente, ex art 345
c.p.c., dei quali non si potrà tenere conto ai fini della decisione;
IN MERITO: 3) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato;
4) confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte ed in ogni suo capo;
5) condannare la parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata , delle spese e CP_2
competenze legali del presente grado del giudizio;
6) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge”.
Si costituiva in appello la contumace in primo grado, la quale concludeva: “1) nel CP_3
merito, rigettare il gravame così come proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con
pagina 2 di 10 conseguente conferma della sentenza n. 118/2020, resa dal Giudica di Pace di Lauro il 31.01.2020, depositata il 03.02.2020; 2) nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in primo grado dalla tenere indenne la con Controparte_4 CP_3
condanna al relativo pagamento della tenuta alla manleva Controparte_2 quale sua Compagnia Assicurativa, in virtù di polizza n. 951G6784. 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1.Con il primo motivo di appello parte appellante deduce la violazione degli artt. 115 -116 c.p.c. ed una errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al mancato riconoscimento della legittimazione passiva della . CP_3
Nello specifico, parte appellante ha dedotto come la legittimazione passiva della non attenga CP_3 alla “legitimatio ad causam” attiva o passiva, consistente nel dovere di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, bensì alla titolarità della situazione giuridica sostanziale attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite.
Le doglianze dell'appellante sono fondate.
Ebbene, occorre innanzitutto distinguere tra legittimazione passiva e titolarità attiva o passiva del diritto controverso: quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8476 del 21/06/2001).
La "legitimatio ad causam", invero, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via pregiudizale al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29505 del 24/12/2020; SS.UU. n. 2951 del 2016; Sez. L -, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021: “Le
pagina 3 di 10 contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Inoltre, sull'attendibilità della documentazione prodotta a sostegno della sussistenza della legittimazione la giurisprudenza si è così espressa: “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”(
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024).
Tale questione va valutata alla luce della normativa applicabile al caso di lite e, vertendosi in ipotesi di responsabilità civile verso terzi, va riconosciuta in astratto la legittimazione processuale passiva dell'appellata società, alla stregua della prospettazione attorea, tenuta a rispondere delle pretese risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Orbene, il giudice di pace ha negato la prova della legittimazione passiva della senza che CP_3
questa fosse costituita in giudizio e, pertanto, in assenza della necessaria eccezione.
Occorre, a questo punto, esaminare nel merito se sussista la legittimazione passiva della CP_3 che, costituendosi in appello l'ha negata.
Nello specifico, ha eccepito come nessuna prova sia stata fornita dall'odierna appellante in CP_3 ordine all'effettiva titolarità del muletto coinvolto nel sinistro, con conseguente carenza di legittimazione passiva della stessa.
Invero, agli atti non è presente alcun certificato di proprietà del muletto elevatore né un estratto di pubblici registri in cui venga attestata la proprietà del carrello elevatore.
Tuttavia, parte appellante ha depositato la denuncia di sinistro del 10.8.2017, inviata dalla CP_3
alla propria compagnia assicurativa, nella quale veniva descritta la dinamica dell'accaduto: “La presente per comunicarvi che in data odierna, alle ore 15:50 nel piazzale del ns. stabilimento, un ns. incaricato alla guida di un carello elevatore, inavvertitamente nell'effettuare manovra di retromarcia danneggiava l'autocarro Fiat Iveco IS targato DW317YT di proprietà della Controparte_1
(cfr. allegato 3 atto di appello).
[...]
Tale missiva, recante il timbro della società, non è stata mai disconosciuta dall'appellata né vi è contestazione in ordine alla sua tardiva produzione nel grado di appello, atteso che la compagnia pagina 4 di 10 assicurativa ha provveduto a contestare esclusivamente la tardività della corrispondenza finalizzata alla transazione e non della predetta denuncia di sinistro, che pertanto può essere utilmente vagliata in tale sede.
Dal contenuto della missiva, sebbene la non si sia qualificata quale "proprietaria del CP_3
carrello elevatore", si può logicamente dedurre la titolarità del macchinario, essendo lo stesso guidato da un dipendente della società, come dalla stessa riconosciuto, e avendo poi provveduto a denunciare l'accaduto alla propria compagnia assicurativa.
Inoltre, la semplice negazione della mancanza di legittimazione passiva non è circostanza sufficiente a ritenere provata la mancanza di titolarità del muletto elevatore, in assenza di ulteriori riscontri probatori forniti dalla CP_3
Sulla effettività della titolarità del carrello elevatore, converge la testimonianza del teste Tes_1
il quale, nel descrivere la dinamica del sinistro, ha esposto come in seguito allo stesso, il
[...] responsabile della provvedeva a fornire al teste i dati dell'assicurazione. CP_3
Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata va, dunque, riformato il capo della sentenza gravata e va ritenuta provata la disponibilità e la titolarità del carello elevatore e, pertanto, va affermata la legittimazione passiva della Controparte_5
2. Parte appellante censura, con il secondo motivo di appello, la declarata improponibilità dell'azione
[...] diretta nei confronti dell'assicurazione.
Il motivo di gravame è infondato.
La compagnia assicurativa, nelle difese approntate, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, vertendosi in ipotesi di Responsabilità Civile Terzi, che non contempla un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, come nel caso di stipula di polizza RCA, bensì la sola audizione del responsabile civile, salvo la possibilità della chiamata in causa, da parte di quest'ultimo, della compagnia assicurativa.
Invero dalla documentazione depositata dalla compagnia assicurativa si evince come la CP_3
abbia stipulato una polizza RCT n. 951G6784, ovvero una polizza di responsabilità civile verso terzi e non di circolazione di veicoli.
In materia di responsabilità civile verso terzi la normativa è individuata nell'art. 1917 c.c., rubricato
“Assicurazione della responsabilità civile”, a mente del quale: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità
pagina 5 di 10 dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”.
Sul tema la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 103/1999 e in motivazione n. 8622/2006) ha enucleato il seguente principio di diritto: “Le obbligazioni dell'assicuratore esistono soltanto verso l'assicurato ai sensi del primo comma dell'art. 1917 c.c. e non verso i danneggiati. Questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, il quale - a sua volta - può chiamare in causa il suo assicuratore, secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione, e questa facoltà è data anche quando l'assicurato non sia l'unico responsabile del danno”.
Dall'art. 1917 c.c. sopra citato si ricava dunque che il pagamento dell'indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: - qualora l'assicurato prende l'iniziativa del pagamento: in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso all'assicurato della somma pagata;
- quando è
l'assicuratore ad assumere l'iniziativa del pagamento, previa comunicazione all'assicurato; - ed infine il pagamento diretto da parte dell'assicuratore al danneggiato è possibile ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell'assicurato.
L'obbligazione dell'assicuratore e la possibilità di una condanna diretta in favore del danneggiato sussistono, quindi, nel secondo e nel terzo caso.
Tuttavia, per effetto della sola stipulazione del contratto di assicurazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra assicuratore e danneggiato (cfr. Cass., 26 marzo 1996, n. 2678).
La possibilità di pagamento o di condanna direttamente dall'assicuratore al danneggiato, quindi, non sussiste nei casi diversi da quelli sopra enucleati.
L'impossibilità di un'audizione diretta della compagnia assicurativa nonché l'esclusione di una condanna diretta sono stati principi espressi anche dalla giurisprudenza: “Nell'assicurazione della responsabilità civile e al di fuori di ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato: sicché, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore; nel caso, la Corte ha escluso che il locatore avesse azione diretta nei confronti dell'assicuratore del locatario per il risarcimento dei danni seguiti ad un incendio, non sussistendo tra loro alcun rapporto diretto e immediato” (Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13231) ed ancora:
pagina 6 di 10 “Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del
1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Civ., n. 9516/2007 ex multis nn. 5306/2007, 28834/2008,
25608/2015).
Alla luce del suesposto sistema normativo e delle chiare risultanze processuali è agevole constatare come, nel caso di specie, non si sia verificata nessuna delle ipotesi che avrebbero reso ammissibile l'azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia, che all'epoca del sinistro assicurava il danneggiante per la sola responsabilità civile.
Invero, l'azione diretta non è prevista da alcuna disposizione legislativa;
l'assicurato non ha esercitato la facoltà di chiedere all'assicuratore, ex art. 1917, comma 2, c.c., di pagare direttamente il terzo danneggiato;
il danneggiato, sul presupposto che il mancato esercizio della suddetta facoltà abbia costituito “inerzia del debitore” , non ha agito nei confronti dell'assicuratore in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., mediante esperimento della medesima azione contrattuale spettante all'assicurato.
Peraltro, l'assicuratore non ha provato tempestivamente di aver formulato al danneggiato alcuna offerta che, se accettata, avrebbe dato vita a un contratto di espromissione in favore dell'assicurato, ex art. 1272 c.c., disciplinato non più dalle clausole del contratto di assicurazione ma dai patti e dalle norme ad esso inerenti e del quale il danneggiato avrebbe potuto pretendere giudizialmente l'adempimento.
Infatti, in relazione a quest'ultima ipotesi di azione diretta, si evidenzia come l'appellante abbia provveduto a depositare solo in appello la prova dello scambio di messaggi e-mail intercorsi con la compagnia assicurativa sulla possibilità di addivenire ad un accordo transattivo sull'ammontare del risarcimento, in seguito al sinistro (cfr. allegato 9 corrispondenza con transazione).
Sebbene tale corrispondenza possa essere astrattamente ricondotta ad una proposta negoziale che dia vita a un contratto di espromissione in favore dell'assicurato, ex art. 1272 c.c. rendendo ammissibile, quindi, un'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa, tale documentazione non può essere utilmente vagliata, poiché nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale attorea di primo grado si fa riferimento ad un accordo transattivo tra le parti, ma non si fa menzione dell'allegato stesso e la compagnia ne ha contestato la tardività.
pagina 7 di 10 Non risulta peraltro allegato da parte appellante il foliario del primo grado di giudizio né alcuna prova che tale documentazione fosse già presente agli atti.
Per tali motivazioni la documentazione prodotta va considerata come una nuova prova e come tale preclusa all'esame del giudice, in virtù del divieto di produzione di nuove prove in sede di gravame, di cui all'art. 345 c.p.c. ( cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024 “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere). Pertanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa e confermata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Controparte_2
improponibile la domanda nei confronti della compagnia assicurativa.
3. Con il terzo motivo, concernente l'an debeatur, l'appellante deduce come la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento.
Il motivo di gravame è fondato.
L'accertamento della legittimazione passiva della per come formulata, consente di CP_3 delibare nel merito la relativa questione. L'appellata non ha ritualmente contestato CP_3
l'accadimento, nella fattispecie il sinistro dedotto in citazione, non contestando l'esistenza del nesso di causalità tra l'eventus damni e i danni asseritamente patiti da parte attrice né il riparto di responsabilità,
e deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica, in base alla documentazione versata in atti, anche fotografica, ossequiosa delle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale.
Si richiama sul punto il principio consolidatosi in materia in virtù del quale l'onere della prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica incombe in capo al danneggiato, in base alle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
Sul punto va valorizzata la denuncia di sinistro inviata dalla stessa alla propria CP_3
assicurazione, documentazione non disconosciuta dalla convenuta.
Pertanto, non avendo la società appellata ritualmente contestato il sinistro, se non con una generica contestazione sull'an debeatur in relazione alla sola contumacia nel primo grado, emerge nelle difese come la sussistenza del fatto storico non possa ritenersi specificamente contestata, né vi è contestazione in ordine alla colpa nella causazione dello stesso, laddove la riconosce che il muletto era CP_3
guidato da un proprio dipendente.
pagina 8 di 10 Pertanto, per le ragioni su esposte va riformata la sentenza e la domanda introduttiva del giudizio deve trovare accoglimento.
3.1 In relazione al quantum debeatur, parte appellante ha ampliato, in sede di gravame, la domanda di risarcimento del danno, identificabile in € 5.100,00, a fronte di una richiesta in primo grado quantificata in € 3.600,00, frutto di un accordo transattivo per una definizione celere della questione, non onorato dalle parti.
La società appellata ha dedotto l'inammissibilità della richiesta risarcitoria invocata, in quanto qualificabile quale nuova domanda.
Preme, comunque, sottolineare come la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta nell'atto introduttivo e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c. p. c..
La parte in corso di causa può procedere a quantificare o specificare diversamente le proprie pretese in ogni momento, ad un'unica condizione, che restino immutati i fatti costitutivi della domanda.
È consentito all'attore, in corso di causa, chiedere un risarcimento superiore e ulteriore rispetto a quello inizialmente quantificato. Ciò non costituisce una violazione del divieto di introdurre nuove domande nel corso del processo civile. Il tutto a condizione che l'ulteriore somma non trovi ragione in fatti diversi da quelli inizialmente contestati alla controparte, ma costituisca una semplice “correzione” rispetto alla pretesa iniziale (Corte d'Appello Messina Sez. I, Sent., 10/08/2022, Trib. Perugia, sent. n.
1048/17 del 15.06.2017 secondo cui è consentito alla parte di procedere in corso di causa (ed anche in grado di appello) alla diversa quantificazione o specificazione della pretesa tutte le volte che restino fermi i fatti costitutivi della domanda, poiché ciò non comporta, secondo l'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità, prospettazione di una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli). Per poter aumentare in corso di causa la somma richiesta con la citazione è necessario che essa non trovi fondamento in fatti costitutivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sui quali si fonda la domanda originaria. La modifica della misura del risarcimento, dunque, deve essere rivolta solo ad attualizzare la già svolta domanda iniziale come conseguenza dei fatti avvenuti in corso di causa (Cass. sent. n. 12621/12 per cui “si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece,
pagina 9 di 10 semplice emendatio quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”).
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi ammissibile, nonché provata (cfr. preventivo riparazione atto di appello) la domanda di risarcimento proposta dall'appellante in sede di gravame.
4. L'appellata compagnia assicurativa ha altresì riproposto l'eccepita incompetenza per territorio del
Giudice di Pace adito.
In sede di gravame, tuttavia, tale eccezione risulta riproposta solo genericamente, manchevole dell'individuazione dei fori concorrenti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31121 del 04/12/2024), altrettanto non risulta riproposta nelle conclusioni;
parimenti non vi è impugnazione incidentale sulla mancata statuizione da parte del Giudice di Pace.
Pertanto, per le ragioni esposte l'eccezione di incompetenza, per come formulata in sede di gravame, deve ritenersi non ammissibile.
In definitiva, accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento di € 5.100,00 in favore dell'appellante, come da preventivo in atti. CP_3
§ Le spese seguono la soccombenza con la per il presente Controparte_2
grado di giudizio in ragione della conferma della sua carenza di legittimazione passiva, mentre restano a carico della le spese sostenute dall'appellante. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.118/2020 del Giudice di Pace di Lauro, condanna la al pagamento di € 5.100,00 in favore CP_3 dell'appellante;
2. condanna la parte appellante a rimborsare alla le Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 962,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3. condanna la a rimborsare alla appellante le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
962,00 per onorari, 150,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 6 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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