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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1967 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 14.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente evidenziava che il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 1123/2023 emessa in data 05.07.2023, passata in giudicato, aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 7, mesi 3 e gg. 14, sia ai fini economici che giuridici, con diritto alla rimodulazione della progressione di carriera e condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali;
che la sentenza CP_1 era stata notificata alle controparti e che erano stati invano inviati solleciti;
concludeva per la condanna delle parti convenute al pagamento in suo favore dell'importo di euro € 7.869,88 a titolo di differenze retributive per il periodo marzo 2005-agosto 2019 come da conteggi;
instauratosi regolarmente il contraddittorio le parti convenute non si costituivano in giudizio;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' documentato il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 7, mesi 3 e gg. 14, sia ai fini economici che giuridici, alla ricostruzione di carriera ed alle conseguenti differenze stipendiali (cfr prod ricorrente sentenza in atti)
Per quanto riguarda il dovuto non è possibile far propri i conteggi esibiti che sono stati elaborati come se il lavoratore avesse invece maturato anzianità di servizio di anni 14 ; Tenendo conto dei minimi tabellari previsti dal CCNL comparto scuola e delle progressioni stipendiali spettanti alla luce dell'anzianità ai fini giuridici ed economici che gli è stata riconosciuta in sentenza, allo stesso può invece essere riconosciuto a titolo di differenze retributive l'importo di euro 251,69 per l'anno
2007, di euro 775,82 per l'anno 2008 , di euro 878,56 per l'anno 2009, di euro 793,04 per l'anno 2010, di euro 90,19 per l'anno 2015, di euro 963,82 per l'anno 2016, di euro 788,58 per l'anno 2017, di euro 788,58 per l'anno 2018 e di euro 700,96 per l'anno 2019;
Segue condanna delle parti convenute al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 6.031,24 oltre accessori come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1967 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le parti convenute al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 6031, 24 oltre accessori
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.300,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 14/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 14.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente evidenziava che il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 1123/2023 emessa in data 05.07.2023, passata in giudicato, aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'intero periodo di servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 7, mesi 3 e gg. 14, sia ai fini economici che giuridici, con diritto alla rimodulazione della progressione di carriera e condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali;
che la sentenza CP_1 era stata notificata alle controparti e che erano stati invano inviati solleciti;
concludeva per la condanna delle parti convenute al pagamento in suo favore dell'importo di euro € 7.869,88 a titolo di differenze retributive per il periodo marzo 2005-agosto 2019 come da conteggi;
instauratosi regolarmente il contraddittorio le parti convenute non si costituivano in giudizio;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' documentato il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio preruolo prestato in misura complessiva di anni 7, mesi 3 e gg. 14, sia ai fini economici che giuridici, alla ricostruzione di carriera ed alle conseguenti differenze stipendiali (cfr prod ricorrente sentenza in atti)
Per quanto riguarda il dovuto non è possibile far propri i conteggi esibiti che sono stati elaborati come se il lavoratore avesse invece maturato anzianità di servizio di anni 14 ; Tenendo conto dei minimi tabellari previsti dal CCNL comparto scuola e delle progressioni stipendiali spettanti alla luce dell'anzianità ai fini giuridici ed economici che gli è stata riconosciuta in sentenza, allo stesso può invece essere riconosciuto a titolo di differenze retributive l'importo di euro 251,69 per l'anno
2007, di euro 775,82 per l'anno 2008 , di euro 878,56 per l'anno 2009, di euro 793,04 per l'anno 2010, di euro 90,19 per l'anno 2015, di euro 963,82 per l'anno 2016, di euro 788,58 per l'anno 2017, di euro 788,58 per l'anno 2018 e di euro 700,96 per l'anno 2019;
Segue condanna delle parti convenute al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 6.031,24 oltre accessori come per legge;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1967 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le parti convenute al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 6031, 24 oltre accessori
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.300,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore 14/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale