Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026REG.PROV.COLL.
N. 01210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Barone, Guglielmo Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR Lo AC in Palermo, via Mariano Stabile 151;
contro
Comune di Santa Croce Camerina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
- del provvedimento del Dirigente del 3° Dipartimento del Comune di S. Croce Camerina del 7 ottobre 2016, notificato il 19 ottobre 2016, con il quale è stata disposta la acquisizione gratuita al patrimonio del Comune resistente del fabbricato sito in c.da -OMISSIS- -OMISSIS-. e relativa area di sedime, distinto in catasto urbano al -OMISSIS-, di proprietà del ricorrente, per successione ai genitori, giudicato non sanabile ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.37/1985 in quanto posto a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 15 della L.R. n. 78/1976;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Croce Camerina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. IA Di BE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda sottoposta all’esame del Collegio trae origine dall’attività repressiva posta in essere dal Comune di Santa Croce Camerina in relazione a un manufatto edilizio realizzato in assenza di titolo abilitativo, ubicato nel territorio comunale, in area costiera ricadente entro la fascia di rispetto dei centocinquanta metri dalla battigia marina.
Il bene, secondo quanto emerge dagli atti di causa, è pervenuto nella disponibilità dell’odierno appellante per successione, essendo stato realizzato dai suoi danti causa in epoca risalente. L’interessato ha sempre sostenuto che l’edificazione sarebbe avvenuta in un contesto territoriale già interessato da pianificazione urbanistica e da fenomeni edificatori diffusi, richiamando l’esistenza, sin dagli anni Settanta, di uno strumento urbanistico comunale e l’inquadramento dell’area in zona a destinazione residenziale della fascia costiera.
Sul piano procedimentale, risulta che per il manufatto in questione venne presentata, nel 1986, istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legislazione regionale allora vigente.
2. Il procedimento di sanatoria si concludeva tuttavia con esito negativo. In particolare, in data 30 settembre 1997 la Commissione comunale per il recupero edilizio esprimeva parere sfavorevole, sul presupposto che il manufatto fosse stato realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità per effetto della disciplina regionale sulla tutela della fascia costiera e che, comunque, non fosse stata fornita prova idonea circa l’epoca di realizzazione dell’opera, tale da consentirne la riconducibilità a periodi utili ai fini della sanatoria.
3. A seguito di tale esito, il Comune di Santa Croce Camerina adottava l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 5 novembre 1997, con cui ingiungeva al proprietario la rimozione delle opere abusive entro il termine di legge, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto ai sensi della normativa vigente. Né il diniego della sanatoria, così come ricostruito dal primo giudice, né l’ordinanza di demolizione risultano essere stati tempestivamente impugnati in sede giurisdizionale.
4. Successivamente, l’interessato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso gli atti della sequenza repressiva. Tale ricorso veniva definito con decreto presidenziale del 9 febbraio 2010, adottato previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a sezioni riunite, che dichiarava inammissibile l’impugnazione relativa al parere della Commissione per il recupero edilizio e respingeva il ricorso nella parte concernente l’ordinanza di demolizione, confermandone la legittimità.
5. Nonostante la definitività dell’ordine demolitorio e il tempo trascorso, l’interessato non ottemperava all’ingiunzione comunale. In ragione della perdurante inottemperanza, il Comune adottava, in data 7 ottobre 2016, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime, quale conseguenza automatica prevista dalla disciplina edilizia per il caso di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.
6. Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, deducendo plurimi profili di illegittimità. Le censure erano incentrate, in larga parte, sulla contestazione del presupposto stesso dell’acquisizione, assumendo che non vi sarebbe stato un valido e definitivo diniego di sanatoria e che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata in difetto dei necessari presupposti, in quanto fondata su un parere privo di natura provvedimentale. Venivano altresì richiamate la disciplina urbanistica dell’area e le caratteristiche del contesto edificatorio.
7. Con sentenza n. -OMISSIS-, il TAR Sicilia – Catania dichiarava il ricorso inammissibile. Il Giudice di primo grado rilevava che l’impugnazione dell’atto di acquisizione si risolveva, in realtà, in una contestazione mediata e tardiva degli atti presupposti – diniego della sanatoria e ordinanza di demolizione – ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. L’acquisizione veniva qualificata come atto consequenziale e vincolato, non suscettibile di autonoma censura in assenza di specifici vizi propri.
8. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Con l’atto di gravame l’appellante ha censurato la declaratoria di inammissibilità, insistendo sulla tesi secondo cui il procedimento di sanatoria non si sarebbe mai concluso con un provvedimento definitivo di rigetto e sostenendo che il parere negativo della Commissione comunale non avrebbe avuto natura provvedimentale. È stata inoltre ribadita la prospettazione relativa alla disciplina urbanistica dell’area e sono state richiamate sopravvenienze pianificatorie. Nel corso del giudizio di appello è stata, infine, sollevata questione in ordine alla legittimazione del difensore del Comune.
Il Comune di Santa Croce Camerina si è costituito nel presente grado, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che l’acquisizione del 2016 costituisce atto meramente consequenziale dell’inottemperanza a un ordine demolitorio ormai consolidato e che l’appellante non deduce vizi propri dell’atto impugnato, ma mira a rimettere in discussione, in via mediata, atti da tempo divenuti inoppugnabili.
9. All’udienza del giorno 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Occorre, anzitutto, scrutinare le questioni preliminari che, per la loro intrinseca natura, risultano idonee a definire il giudizio senza necessità di addentrarsi nell’esame delle doglianze sostanziali svolte dall’appellante.
La sentenza di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto che l’impugnazione formalmente diretta contro il provvedimento comunale di acquisizione gratuita del 7 ottobre 2016 si risolvesse, in realtà, in una contestazione soltanto mediata e ormai tardiva degli atti presupposti della sequenza repressiva, vale a dire del diniego della sanatoria e dell’ordinanza di demolizione adottati nel 1997, reputati dal TAR Sicilia ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. In tal senso, il Giudice di primo grado ha valorizzato la concatenazione procedimentale e la natura consequenziale dell’atto acquisitivo, osservando che, in difetto di specifiche censure rivolte contro vizi propri dell’acquisizione, non è consentito utilizzare l’impugnazione dell’atto terminale come strumento surrettizio per rimettere in discussione, a distanza di molti anni, la legittimità dei presupposti che sorreggono l’intera sequenza repressiva.
Orbene, la lettura dell’atto di appello conferma che il gravame non incrina, in modo puntuale e realmente demolitorio, la ratio decidendi così ricostruita. L’appellante insiste, infatti, sulla tesi secondo cui non vi sarebbe stato un valido e definitivo rigetto dell’istanza di sanatoria, poiché il parere della Commissione comunale per il recupero edilizio sarebbe privo di natura provvedimentale; e da tale premessa pretende di far discendere l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione e, in via derivata, dell’acquisizione del 2016. In altri termini, il nucleo della censura resta ancorato alla sanabilità (o meno) del manufatto e alla validità originaria della pretesa repressiva, ossia a profili che, per come ricostruiti dal primo Giudice, avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente contro gli atti del 1997, e che invece vengono riproposti solo “a valle”, assumendo l’atto acquisitivo quale occasione processuale per riaprire un tema ormai precluso.
In questa cornice, assume rilievo dirimente il dato – accertato in sentenza – secondo cui l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 5 novembre 1997 risulta non tempestivamente impugnata in sede giurisdizionale, così come il rigetto della sanatoria viene trattato dal primo Giudice come atto non ritualmente contestato nei termini. Da ciò discende la conseguenza, lineare sul piano processuale, che l’acquisizione gratuita, quale esito vincolato dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, non può essere utilmente contestata mediante doglianze che mirino, nella sostanza, a travolgere i presupposti ormai consolidati, tanto più quando l’impugnazione non individui, con precisione e specificità, un autonomo vizio proprio dell’atto terminale.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Giudice di prime cure trovi adeguato fondamento nella struttura oggettiva della controversia e che l’appello, per come articolato, non riesca a superare l’impostazione preclusiva posta a fondamento della decisione di primo grado. La stessa prospettazione dell’appellante – che enfatizza la natura non provvedimentale del parere del 1997, il supposto difetto di un diniego definitivo e, quindi, l’asserita caducazione dell’intera sequenza repressiva – finisce per confermare che il bersaglio sostanziale delle censure resta l’ordine demolitorio e il preteso diniego della sanatoria, ossia proprio il segmento procedimentale che la sentenza appellata considera ormai sottratto al sindacato giurisdizionale per effetto della mancata tempestiva impugnazione.
Né tale conclusione viene scalfita dal richiamo, svolto dalle parti, alla definizione del ricorso straordinario mediante Decreto del Presidente della Regione Siciliana 9 febbraio 2010 n. 61, atteso che, sul piano strettamente preliminare che qui rileva, tale evenienza non introduce un autonomo titolo di legittimazione alla riapertura del sindacato sugli atti presupposti attraverso l’impugnazione dell’acquisizione; al più, essa conferma che la vicenda del 1997 è stata comunque oggetto di iniziativa da parte dell’interessato e che l’ordine demolitorio è stato scrutinato in quella sede con esito sfavorevole, circostanza che, semmai, rende ancora meno plausibile la pretesa di rimettere oggi in discussione, per via derivata, l’assetto ormai consolidato della sequenza repressiva.
II. Chiarito quanto precede, deve essere esaminata l’ulteriore questione preliminare introdotta dall’appellante, relativa al dedotto difetto di ius postulandi in capo al difensore del Comune. Sul punto, l’appellante sostiene che il patrocinio risulterebbe svolto da un avvocato inserito nell’elenco speciale quale dipendente del Libero Consorzio Comunale e non del Comune appellato, contestando la possibilità di ricondurre la difesa alla figura dell’ufficio unico di avvocatura e prospettando, in via conseguenziale, l’invalidità della costituzione dell’amministrazione nel presente grado.
L’eccezione non merita favorevole considerazione.
In primo luogo, essa non incide sulla possibilità del Collegio di definire il giudizio sulla base della questione pregiudiziale già esaminata, posto che la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione – per come sopra motivata – trova fondamento in dati oggettivi desumibili dalla sentenza appellata e dagli atti principali del giudizio, e dunque non risulta dipendente dall’ampiezza o dall’intensità del contraddittorio difensivo dispiegato dall’amministrazione nel grado. In altri termini, la questione sul patrocinio, quand’anche meritevole di scrutinio, non avrebbe comunque la forza di rendere “indecidibile” il gravame, che può essere definito in base alla struttura dell’impugnazione e alle preclusioni già accertate.
In secondo luogo, comunque, la difesa comunale ha contestato analiticamente l’eccezione, richiamando la cornice organizzativa e convenzionale che sorreggerebbe lo svolgimento dell’attività difensiva in forma associata (ufficio unico) e producendo elementi idonei a giustificare la legittimazione del patrocinio nell’interesse dell’ente, con argomenti che l’appellante non supera in termini dimostrativi, limitandosi a riproporre la censura in chiave assertiva.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di ius postulandi deve essere disattesa, restando ferma, per quanto sopra esposto, la definibilità del giudizio sulla base della questione preliminare assorbente concernente l’inammissibilità dell’impugnazione.
In conclusione, l’appello non supera la ratio decidendi della sentenza di primo grado, correttamente imperniata sulla natura consequenziale dell’acquisizione e sulla preclusione alla contestazione mediata degli atti presupposti; e l’eccezione relativa allo ius postulandi , in ogni caso, non risulta fondata né idonea a mutare l’esito del giudizio.
III. Anche a voler prescindere dai rilievi preliminari che conducono alla definizione del giudizio in rito, le censure di merito svolte dall’appellante non risultano idonee a scalfire la legittimità dell’azione amministrativa e, in particolare, del provvedimento di acquisizione gratuita adottato dal Comune nel 2016.
Va, peraltro, ricordato che l’intera vicenda repressiva si colloca in un contesto territoriale pacificamente caratterizzato dalla presenza del vincolo costiero dei centocinquanta metri dalla battigia marina, vincolo che ha costituito il presupposto sostanziale della definizione negativa del procedimento di sanatoria e dell’adozione dell’ordinanza di demolizione del 1997, come la sentenza appellata ricostruisce.
La localizzazione del manufatto entro tale fascia rappresenta, dunque, il dato normativo di riferimento attorno al quale si è sviluppata, sin dall’origine, l’azione repressiva dell’amministrazione, secondo una disciplina regionale che, in materia di fascia costiera, conforma in modo particolarmente rigoroso la possibilità stessa di sanatoria, subordinandola a presupposti temporali e probatori stringenti, come emerge dagli atti richiamati nel fascicolo.
L’assunto centrale dell’appello muove dalla tesi secondo cui il procedimento di sanatoria non si sarebbe mai concluso con un valido e definitivo diniego, in quanto il parere espresso nel 1997 dalla Commissione comunale per il recupero edilizio sarebbe privo di natura provvedimentale. Da tale premessa l’appellante fa discendere l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione e, per derivazione, dell’atto acquisitivo.
Tale costruzione, tuttavia, non coglie nel segno.
Dagli atti di causa emerge che la sequenza repressiva è stata oggetto di specifica iniziativa da parte dell’interessato, il quale ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso gli atti del 1997. Tale ricorso è stato definito con il Decreto presidenziale 9 febbraio 2010 n. 61, adottato previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a Sezioni riunite n. -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione relativa al parere della Commissione ed ha respinto quella concernente l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 5 novembre 1997.
Ne deriva che l’ordine demolitorio, quale atto tipicamente lesivo e autonomamente impugnabile, è stato scrutinato ed è stato ritenuto legittimo, con conseguente consolidamento dell’obbligo ripristinatorio.
In tale prospettiva, anche volendo aderire alla prospettazione dell’appellante circa la natura non provvedimentale del parere reso in sede di sanatoria, resta comunque ferma la legittimità dell’ordine di demolizione, che conserva piena idoneità a fungere da presupposto dell’acquisizione per inottemperanza. La pretesa di travolgere l’atto acquisitivo assumendo che “mancava” un diniego definitivo della sanatoria finisce, pertanto, per rivelarsi priva di decisività, poiché prescinde dal dato, ormai stabilizzato, della validità dell’ordine ripristinatorio.
Le ulteriori argomentazioni con cui l’appellante insiste sulla sanabilità dell’opera, richiamando l’esistenza di uno strumento urbanistico comunale risalente, l’inquadramento dell’area in zona a destinazione residenziale e la presenza di fenomeni edificatori diffusi, non risultano idonee a mutare l’esito del giudizio. Tali deduzioni si collocano sul piano sostanziale della compatibilità urbanistica dell’intervento e della sua astratta condonabilità, ma non tengono conto del fatto che la vicenda repressiva si è già consolidata nel tempo attraverso l’adozione e la definitività dell’ordine demolitorio, successivamente esaminato anche in sede di ricorso straordinario con esito sfavorevole all’interessato.
Il parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede straordinaria, allegato al Decreto presidenziale del 2010, evidenzia, per quanto qui interessa, come la sanatoria di opere ricadenti nella fascia costiera sia subordinata a rigorosi presupposti temporali e probatori, tra cui la dimostrazione dell’epoca di realizzazione del manufatto, e come il mero decorso del tempo non sia idoneo a elidere il potere repressivo in materia edilizia.
L’impianto dell’appello, pur ampiamente argomentato, non risulta supportato da elementi tali da rendere incontrovertibile la sussistenza di tali presupposti né da dimostrare che la conformazione urbanistica della zona possa, di per sé, neutralizzare la rilevanza del vincolo costiero quale elemento strutturale della vicenda.
Neppure il riferimento a sopravvenienze pianificatorie appare decisivo. Tali elementi vengono prospettati come conferma della compatibilità dell’edificato con la destinazione residenziale e come indice della possibilità di una diversa valutazione dell’intervento; tuttavia, in un giudizio che ha ad oggetto l’acquisizione quale effetto legale dell’inottemperanza a un ordine demolitorio ormai consolidato, le modifiche della pianificazione non possono essere utilizzate per rimettere in discussione retroattivamente il regime giuridico applicabile all’abuso né per incidere sulla legittimità di atti repressivi già definiti.
Resta, infine, da rilevare che l’appello non individua, con sufficiente specificità, vizi propri dell’atto di acquisizione del 2016 tali da prescindere dalla contestazione dei presupposti. L’acquisizione, per sua natura, costituisce l’esito vincolato della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione e, una volta che quest’ultimo sia ritenuto legittimo e stabilizzato, l’annullamento dell’atto terminale può essere giustificato soltanto dalla deduzione di autonome e puntuali illegittimità, che non emergono dall’impianto difensivo dell’appellante, interamente incentrato sulla contestazione della fase presupposta della vicenda.
Ne consegue che, anche superando in via meramente ipotetica le preclusioni processuali rilevate in via preliminare, l’appello risulterebbe comunque infondato nel merito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte appellante, che va condannata al pagamento, in favore del Comune di Santa Croce Camerina, della somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 1210 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Santa Croce Camerina, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
IA Di BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di BE | TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.