Sentenza breve 19 luglio 2023
Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02376/2026REG.PROV.COLL.
N. 01792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2024, proposto da
IA CC, IE CC, NE CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12221/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. MO NT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In punto di fatto, la vicenda può essere riassunta come segue:
1.1. Gli odierni appellanti sono proprietari di due terreni siti in Frascati alla via Colle Pizzuto. In base al vigente piano regolatore generale, i terreni sopra indicati ricadono in zona agricola – sottozona A2, normata dall’art. 5 delle N.T.A. che ha ad oggetto aree che il piano territoriale paesistico dichiara dotate di interesse ambientale. In detta sottozona A2 le costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiori a mq. 15.000. I suddetti terreni risultano inoltre gravati dai seguenti vincoli: vincolo paesaggistico di matrice ministeriale; vincolo sismico; area di captazione di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 537 del 2 novembre 2012;
1.2. Sui suddetti terreni IA CC ha realizzato abusivamente un manufatto ad uso residenziale di superficie utile di mq. 126,00 e n. 3 piccoli manufatti ed altre piccole strutture utilizzate come alloggio per cani. Per tali opere gli appellanti hanno presentato istanza di condono edilizio prot. n. 10449/2004, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003, per il manufatto ad uso residenziale e l’istanza di condono prot. n. 10448/2004 per i 3 piccoli manufatti realizzati entrambe depositate in data 3 marzo 2004;
1.3. Le opere oggetto delle domande di condono edilizio sono successivamente state oggetto di n. 2 verbali elevati dalla P. L. del Comune di Frascati (verbali nn. 50/2004 e 2/2005). A seguito dei verbali di cui sopra sono state emesse dal servizio edilizia e vigilanza, le ordinanze di sospensione dei lavori prot. nn. 1903 e 1922 del 20.4.2005. Avverso le suddette ordinanze ora menzionate gli appellanti hanno proposto nell’anno 2005 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
1.4. Il Comune di Frascati ha successivamente emesso provvedimento prot. n. 30143 del 3/10/2005 con il quale ha respinto le istanze di condono edilizio presentate dagli appellanti nel 2004. Il suddetto provvedimento, notificato in data 13.12.2005, non è stato impugnato dagli stessi appellanti;
1.5. Il Comune di Frascati ha dunque emesso l’ordinanza di demolizione prot. n. 5245/2007, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/01, con la quale ha ingiunto la immediata demolizione delle opere abusive oggetto dei verbali n. 2/2005 e n. 50/2004. Anche la suddetta Ordinanza non è stata impugnata dagli odierni appellanti;
1.6. La Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo eseguito in data 11.03.2016, ha poi constatato che alcune opere oggetto dell’ordinanza di demolizione prot. n. 5245 del 19.02.2007 erano state demolite. In particolare, durante il sopralluogo è emerso che strutture a servizio di un canile erano state eliminate mentre il manufatto abusivo ad uso residenziale di superficie utile di mq. 126,00 era invece rimasto immutato;
1.7. A seguito di quanto sopra, il Comune di Frascati ha emesso l’ordinanza n. 21731 del 18.4.2023 con la quale ha ingiunto la demolizione nel termine perentorio di 90 giorni di quanto abusivamente realizzato ed il ripristino dei luoghi.
2. Con ricorso al Tar del Lazio (R.G.N. 9555/2023) IA, IE e NE CC hanno impugnato l’ordinanza prot. n. 21731 del 18.4.2023. Il Tar del Lazio, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso per le seguenti ragioni: a) l’istanza di condono è stata rigettata senza essere stata altrimenti impugnata. Di qui la consolidazione dei propri effetti; b) le due sospensioni lavori gravate con ricorso straordinario hanno natura meramente cautelativa, destinate in quanto tali a perdere efficacia, e quindi non sono in grado di condizionare gli esiti del procedimento di condono nel suo complesso.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la decisiva pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso le suddette ordinanze di sospensione dei lavori.
4. Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale appellata per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso osserva il collegio che:
6.1. Si tratta di una costruzione abusiva di 126 mq per cui si chiedeva istanza di condono tuttavia rigettata dal Comune di Frascati;
6.2. Tale rigetto non formava oggetto di impugnazione;
6.3. Pertanto venivano adottati due ordini di demolizione (rispettivamente nel 2007 e nel 2023) in via strettamente consequenziale al rigetto del condono;
6.4. Solo il secondo ordine di demolizione veniva impugnato in quanto sarebbe pendente ricorso straordinario avverso due ordini di sospensione lavori che tuttavia, come correttamente evidenziato dal TAR Lazio, hanno carattere meramente provvisorio e cautelativo, destinati in quanto tali a perdere efficacia una volta spirato il termine di sospensione;
6.5. Il punto centrale è dato piuttosto dal fatto che l’ordine di demolizione è strettamente vincolato al presupposto rigetto dell’istanza di condono;
6.6. Rigetto mai gravato, come già detto, e quindi ormai divenuto definitivo;
6.7. Di qui l’impossibilità di sollevare vizi che attengono, in sostanza, alla decisione di rigetto dell’istanza di condono, laddove il provvedimento di demolizione si pone in termini come detto strettamente esecutivi rispetto a tale rigetto;
6.8. Di qui il rigetto dei suddetti motivi di appello.
7. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la soccombente parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AN, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
MO NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO NT | AB AN |
IL SEGRETARIO