Articolo 217 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 216Articolo 218
Versione
20 settembre 1975
Art. 217.
L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice e' autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e' minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975