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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, RO D. AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2205/2024 R.G.A.C. promossa da:
, cittadino brasiliano, nato il [...] a CP_1 Parte_1
Campinas/SP - Brasile, residente in [...], Santa Terezinha, Paulínia, São
Paulo - Brasile, C.P.F. 408.436.858-08;
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_2
Campinas/SP - Brasile, residente in [...], casa N1m Balneário Tropical,
Paulínia, São Paulo - Brasile, C.P.F. ; C.F._1
, cittadina brasiliana, nata il [...] a [...]/SP - Parte_3
Brasile, residente in [...] App. 03 Condominio Orlando Ferramola
Paulínia São Paulo - Brasile, C.P.F. 349.882.798-71;
cittadina brasiliana, nata il [...] a Controparte_2
Brasília – DF - Brasile, residente in [...]. App. 201, Blocco B,
Barreiros/São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. ; C.F._2
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_4
Goiânia/GO - Brasile, residente in [...]2, Conjunto 4, Ed. EPTG, App. 502, Vicente IR,
Tratto 3, Brasilia, DF - Brasile, C.P.F. ; C.F._3 cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_5
Brasília/DF - Brasile, residente in [...], Blocco C, appartamento 304,
Barreiros, São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. ; C.F._4
cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_6
Santo NI do Descoberto/GO - Brasile, residente in [...], Blocco C, appartamento 304, Barreiros, São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. ; C.F._5
, cittadina brasiliana, nata il [...] a Controparte_3
São Paulo/SP - Brasile, residente in [...], Blocco C, appartamento 304,
Barreiros, São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. 126.010.228-92;
, cittadina brasiliana, nata l'[...] a Parte_7
Vitória/ES - Brasile, residente in [...]2, CONJUNTO 4, ED. EPTG, appartamento 303,
Vicente IR Tratto 3, Brasília/DF - Brasile, C.P.F. , rappresentati e assistiti PartitaIVA_1 anche disgiuntamente dall'avv. Valerio Piccolo (C.F. ) e dall'avvocato C.F._6 stabilito Andrew Luiz Montone (C.F. ) del Foro di Milano, giusto atto C.F._7 di concessione dei poteri di rappresentanza autenticato e tradotto, nonché munito di Apostille in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...] Persona_1 (EN), il 15.12.1865, emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano, ancora, i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre l'impossibilità di esperire il procedimento amministrativo presso il competente Consolato
d'Italia in Brasile comportava la necessità di agire in giudizio per il riconoscimento del diritto vantato.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_4 sospendere il giudizio e nel merito senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, dopo aver depositato memoria integrativa con deposito documentazione, con le note di trattazione scritta per le udienze del 07.05.2025 e del 01.10.2025, sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e, con la memoria autorizzata depositata prima dell'udienza del 01.10.2025, hanno ribadito l'assolvimento dell'onere probatorio loro incombente anche alla luce della mancata applicazione alla loro domanda di quanto previsto dal D.L. 36/2025.
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 07.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_4 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Quanto al diverso riparto dell'onere probatorio, introdotto dall'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 36/2025 poi convertito in legge deve osservarsi che la norma non ha carattere processuale bensì sostanziale incidendo sul riparto e onere della prova regolati non dal codice di rito ma dal Codice Civile con gli artt. 2697 e ss. sostanziandosi il diritto al riconoscimento della cittadinanza con la prova, prevalentemente documentale, del possesso di tale stato. Ne consegue che detta norma proprio per la sua natura sostanziale potrà applicarsi solo a procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, nella specie dopo il 28/03/2025. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_1
Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato a [...], il [...], poi Persona_1 emigrato in Brasile non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, Per_2
, nato il [...] in [...], che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi
[...] discendenti. In particolare, il predetto contraeva matrimonio con la Persona_2 sig.ra dalla cui unione nasceva il 28.08.1931 la figlia, . Controparte_5 Persona_3
Successivamente, dall'unione tra e il Sig. Persona_3 Persona_4 nascevano i figli maschi (06.01.1949) e Persona_5 Persona_6
(28.08.1966).
Dall'unione tra il primogenito e sono Persona_5 Parte_8 nati due figli, la ricorrente (06.03.1973) e Controparte_3 [...] (01.02.1974) i quali hanno a loro volta contratto matrimonio, Persona_7 rispettivamente, con e . Controparte_6 Parte_9
Prima del matrimonio tra la ricorrente e Controparte_3 CP_6
sono nati i figli, tutti odierni ricorrenti,
[...] Parte_6
(27.01.1993), (13.07.1996), Controparte_2 Persona_8
(28.07.2001), per i quali risulta la dichiarazione di maternità biologica, essendo
[...] stati dichiarata la nascita dal padre prima del matrimonio.
Ancora, dal matrimonio tra e Persona_7 Controparte_3 Parte_9 sono nati i figli, odierni ricorrenti, (11.04.1994), Parte_7 Controparte_3
(23.03.1995). Persona_9
Dal matrimonio tra il secondogenito di , con Persona_3 Persona_6 [...]
sono nati i figli, tutti odierni ricorrenti, Persona_10 Parte_3
(17.12.1986), , (24.08.1991) e Persona_11 Pt_2 Parte_2
(02.05.1994).
[...]
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione da ai propri Persona_3 discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza dei ricorrenti da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_4 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_4 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_4
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Caltanissetta, l'8 novembre 2025
ILGIUDICE
RO D. AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, RO D. AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2205/2024 R.G.A.C. promossa da:
, cittadino brasiliano, nato il [...] a CP_1 Parte_1
Campinas/SP - Brasile, residente in [...], Santa Terezinha, Paulínia, São
Paulo - Brasile, C.P.F. 408.436.858-08;
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_2
Campinas/SP - Brasile, residente in [...], casa N1m Balneário Tropical,
Paulínia, São Paulo - Brasile, C.P.F. ; C.F._1
, cittadina brasiliana, nata il [...] a [...]/SP - Parte_3
Brasile, residente in [...] App. 03 Condominio Orlando Ferramola
Paulínia São Paulo - Brasile, C.P.F. 349.882.798-71;
cittadina brasiliana, nata il [...] a Controparte_2
Brasília – DF - Brasile, residente in [...]. App. 201, Blocco B,
Barreiros/São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. ; C.F._2
, cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_4
Goiânia/GO - Brasile, residente in [...]2, Conjunto 4, Ed. EPTG, App. 502, Vicente IR,
Tratto 3, Brasilia, DF - Brasile, C.P.F. ; C.F._3 cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_5
Brasília/DF - Brasile, residente in [...], Blocco C, appartamento 304,
Barreiros, São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. ; C.F._4
cittadino brasiliano, nato il [...] a Parte_6
Santo NI do Descoberto/GO - Brasile, residente in [...], Blocco C, appartamento 304, Barreiros, São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. ; C.F._5
, cittadina brasiliana, nata il [...] a Controparte_3
São Paulo/SP - Brasile, residente in [...], Blocco C, appartamento 304,
Barreiros, São José, Santa Catarina - Brasile, C.P.F. 126.010.228-92;
, cittadina brasiliana, nata l'[...] a Parte_7
Vitória/ES - Brasile, residente in [...]2, CONJUNTO 4, ED. EPTG, appartamento 303,
Vicente IR Tratto 3, Brasília/DF - Brasile, C.P.F. , rappresentati e assistiti PartitaIVA_1 anche disgiuntamente dall'avv. Valerio Piccolo (C.F. ) e dall'avvocato C.F._6 stabilito Andrew Luiz Montone (C.F. ) del Foro di Milano, giusto atto C.F._7 di concessione dei poteri di rappresentanza autenticato e tradotto, nonché munito di Apostille in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso Controparte_4
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta per linea paterna dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...] Persona_1 (EN), il 15.12.1865, emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano, che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano, ancora, i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo mentre l'impossibilità di esperire il procedimento amministrativo presso il competente Consolato
d'Italia in Brasile comportava la necessità di agire in giudizio per il riconoscimento del diritto vantato.
Si è costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente volersi Controparte_4 sospendere il giudizio e nel merito senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti, dopo aver depositato memoria integrativa con deposito documentazione, con le note di trattazione scritta per le udienze del 07.05.2025 e del 01.10.2025, sostituite con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e, con la memoria autorizzata depositata prima dell'udienza del 01.10.2025, hanno ribadito l'assolvimento dell'onere probatorio loro incombente anche alla luce della mancata applicazione alla loro domanda di quanto previsto dal D.L. 36/2025.
°°°
Preliminarmente deve confermarsi il rigetto, già disposto con ordinanza del 07.05.2025, dell'istanza di sospensione proposta dal , dovendosi dare atto della Controparte_4 circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 142/2025 depositata il
31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal
Tribunale di Roma
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D.L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”. Quanto al diverso riparto dell'onere probatorio, introdotto dall'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 36/2025 poi convertito in legge deve osservarsi che la norma non ha carattere processuale bensì sostanziale incidendo sul riparto e onere della prova regolati non dal codice di rito ma dal Codice Civile con gli artt. 2697 e ss. sostanziandosi il diritto al riconoscimento della cittadinanza con la prova, prevalentemente documentale, del possesso di tale stato. Ne consegue che detta norma proprio per la sua natura sostanziale potrà applicarsi solo a procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, nella specie dopo il 28/03/2025. Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo, . Persona_1
Tanto premesso in rito, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto, deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che , nato a [...], il [...], poi Persona_1 emigrato in Brasile non è mai stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, Per_2
, nato il [...] in [...], che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi
[...] discendenti. In particolare, il predetto contraeva matrimonio con la Persona_2 sig.ra dalla cui unione nasceva il 28.08.1931 la figlia, . Controparte_5 Persona_3
Successivamente, dall'unione tra e il Sig. Persona_3 Persona_4 nascevano i figli maschi (06.01.1949) e Persona_5 Persona_6
(28.08.1966).
Dall'unione tra il primogenito e sono Persona_5 Parte_8 nati due figli, la ricorrente (06.03.1973) e Controparte_3 [...] (01.02.1974) i quali hanno a loro volta contratto matrimonio, Persona_7 rispettivamente, con e . Controparte_6 Parte_9
Prima del matrimonio tra la ricorrente e Controparte_3 CP_6
sono nati i figli, tutti odierni ricorrenti,
[...] Parte_6
(27.01.1993), (13.07.1996), Controparte_2 Persona_8
(28.07.2001), per i quali risulta la dichiarazione di maternità biologica, essendo
[...] stati dichiarata la nascita dal padre prima del matrimonio.
Ancora, dal matrimonio tra e Persona_7 Controparte_3 Parte_9 sono nati i figli, odierni ricorrenti, (11.04.1994), Parte_7 Controparte_3
(23.03.1995). Persona_9
Dal matrimonio tra il secondogenito di , con Persona_3 Persona_6 [...]
sono nati i figli, tutti odierni ricorrenti, Persona_10 Parte_3
(17.12.1986), , (24.08.1991) e Persona_11 Pt_2 Parte_2
(02.05.1994).
[...]
Nella linea genealogica si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione da ai propri Persona_3 discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza dei ricorrenti da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, e in linea materna in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione italiana.
I ricorrenti hanno tuttavia dedotto, che i consolati italiani in Brasile versano in una situazione di sostanziale paralisi in conseguenza dell'ingente numero di domande di riconoscimento della cittadinanza a cui non riescono a far fronte in tempi certi non potendo accedere neppure al sistema informatico di prenotazione come dedotto e documentato e senza contestazione alcuna da parte del odierno Controparte_4 convenuto.
Sotto diverso profilo si osserva che è lasciata alla libera discrezione del soggetto richiedente la cittadinanza adire l'Autorità Giudiziaria anziché introdurre il relativo procedimento in via amministrativa, essendo quest'ultima una mera facoltà concessa in caso all'istante e non certo una condizione di procedibilità.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_4 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_4
Le spese di lite stante la sostanziale mancata contestazione del diritto da parte del devono integralmente compensarsi tra le parti. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all' Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Caltanissetta, l'8 novembre 2025
ILGIUDICE
RO D. AT