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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DEI PELIGNI 102 PESCARA, presso il difensore avv. D'ANGELO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE CRISTIANO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE G. D'ANNUNZIO 24 PESCARA, presso il difensore avv. BASILE CRISTIANO
CONVENUTA
pagina 1 di 6 GGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 31-10-2023 unitamente al provvedimento di omologa della separazione tra i coniugi e del 10-01-2008, con il Parte_1 CP_1 quale gli intimava il pagamento, entro 10 giorni, della somma di € 37.090,60 oltre CP_1 interessi, rivalutazione, compensi ed accessori, a titolo di contributo al mantenimento in favore della medesima e delle figlie e . Per_1 Persona_2
A sostegno dell'opposizione deduceva: l'intervenuta prescrizione dei ratei precettati relativi al periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2018, non essendo stati mai compiuti dall'intimante idonei atti di interruzione della prescrizione (ad eccezione della notifica del titolo esecutivo e del precetto avvenuta per la prima volta in data 31-10-2023 e, dunque, a ben 15 anni dall'emissione del provvedimento in parola); il raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e l'allontanamento delle stesse dall'abitazione familiare da anni, in ragione della costituzione di rispettivi nuclei familiari;
l'avvenuto versamento della quota parte spettante alla sino al mese di dicembre 2019 e non già settembre 2019, come CP_1 dedotto da controparte dell'atto di precetto;
la rinuncia, da parte della , anche alla propria quota CP_1 parte sin dal mese di marzo 2020; l'errata quantificazione del dovuto, con conseguente rideterminazione delle spese legali quantificate nell'atto di precetto;
chiedeva infine la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, quantomeno in relazione alla parte di credito evidentemente prescritta.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, previo accoglimento della presente opposizione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alla parte contestata, 1. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 1, accertare e dichiarare che il credito azionato nei confronti del sig. , relativo alle mensilità del mantenimento Parte_1 per il periodo dal 01.01.2014 al 31.10.2018, non è dovuto per intervenuta prescrizione;
2. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 2, accertare e dichiarare che il credito azionato nei confronti del sig.
, relativo al mantenimento della figlia nel periodo dal 01.11.2018 al Parte_1 Per_2
31.12.2018, non è dovuto, essendo la medesima divenuta economicamente indipendente e trasferitasi già ad inizio 2018; 3. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 3, accertare e dichiarare che, relativamente al periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019, è dovuta la sola differenza pari ad € 50,01; 4. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 4, accertare e dichiarare che, relativamente al periodo dal
01.03.2020 al 30.11.2023 nulla è dovuto, avendo la sig.ra rinunciato alla propria quota parte;
CP_1
5. per l'effetto, dichiarare che nullo ovvero inefficace è il precetto opposto per la somma eccedente rispetto a quella effettivamente dovuta, pari ad € 3.050,09 ovvero € 14.457,55; 6. sempre per l'effetto, rideterminare il compenso dovuto al legale di controparte per i motivi di cui al motivo n.
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, anche in virtù della temeraria quantificazione del credito azionato”
pagina 2 di 6 2) Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale, previo riconoscimento del versamento, CP_1 da parte dell'opponente, dell'importo dovuto per i mesi da ottobre 2019 a dicembre 2019 e, dunque, previa decurtazione della somma di € 600,00 dall'importo precettato, insisteva per il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle somme dal 01-01-2014 al 31-12-2018, in virtù degli svariati solleciti verbali inoltrati al per il tramite delle figlie, ribadiva la morosità del Parte_1 Parte_1 nel pagamento delle intere somme dovute quale assegno di mantenimento e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-previa decurtazione dall'importo dovuto degli € 600,00 versati dal sig.
[...]
(per i mesi ottobre-dicembre 2019) dall'importo precettato, rigettare per il resto i motivi di Pt_1 opposizione perché infondati in fatto e diritto per i motivi sopra esposti;
-in subordine, nell'evenienza in cui venissero dichiarati prescritti i crediti maturati prima del 01.11.2018 per l'importo di € 9.900,00, dichiarare dovuti i residui importi di € 26.590,60 (già decurtati dall'importo precettato di € 37.090,60 degli € 600,00 versati e degli € 9.900,00 asseritamente prescritti) o quell'altro importo che risulterà all'esito del giudizio;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3) con provvedimento del 10-5-2024, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo CP_2 limitatamente alla somma di € 9.900,00, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) Deve preliminarmente rilevarsi che l'odierno opponente non ha negato, anzi, ha esplicitamente ammesso, nel corso dell'interpello deferitogli, di aver ridotto l'importo dell'assegno versato alla coniuge ad € 400,00 mensili fin dal 2015, di averlo ulteriormente ridotto ad € 200,00 dal 2018 al dicembre 2019 e di non aver più versato nulla dal marzo 2020, ma che ciò avvenne dietro accordo con la ex coniuge, che, infine, aveva rinunciato del tutto alla relativa corresponsione;
né ha contestato di non aver mai corrisposto la rivalutazione ISTAT.
Ebbene, l'obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento non può ridurre autonomamente l'importo da corrispondere all'altro coniuge, essendo necessario invece instaurare un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o un procedimento di negoziazione assistita o concludere un accordo transattivo (scritto) tra i coniugi. Deve dunque essere ritenuta l'irrilevanza, in questa sede, di un eventuale accordo orale tra i coniugi in ordine alla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie, atteso che, come da costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9” (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 – 01; Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27602 del
03/12/2020, Rv. 660051 – 01; Cass. 09/11/2001, n. 13872; sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio: Cass. 10/11/2015, n. 23471; Cass. 16/06/2011, n. 13184; Cass. 01/04/1994, n. 3225).
pagina 3 di 6 La conclusione è in linea con il principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza - a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su quelli fondate (per tutte: Cass. 25/02/2016, n. 3712;
Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238) - dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale era quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio
(scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario), e quale è attualmente quello di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c.
Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.
Pertanto, non può prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, prima prevista dalla L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 o, per la sostanziale identità delle condizioni, dall'art. 710 c.p.c. in ipotesi di separazione personale, e ora dall'art. 473-bis.29 c.p.c., per rivederne, modificarne o neutralizzarne l'efficacia propria di titolo esecutivo.
Al riguardo, il giudice specializzato - e non anche, quindi, quello dell'esecuzione o dell'opposizione a questa e meno che mai il debitore in via unilaterale - è l'unico competente alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori.
Pertanto, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane e gli obblighi cui esso dà luogo persistono.
5) Resta, dunque, da analizzare solo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente.
Il ha infatti eccepito la maturata prescrizione quinquennale dei ratei maturati Parte_1 precedentemente al 01-11-2018 (più precisamente, maturati dal 01-01-2014 al 31-10-2018), per un importo di € 9.900,00.
La ha invece asserito di aver costantemente richiesto il pagamento di quanto non corrisposto a CP_1 titolo di mantenimento (anche a mezzo delle figlie), precisando che a fine gennaio 2014, nel gennaio
2017 e nel novembre 2019 il era stato diffidato al pagamento del dovuto sia Parte_1 telefonicamente dalla , che personalmente dalla stessa e dalle figlie e in CP_1 Per_1 Per_2 occasione di incontri presso la stessa residenza dell'opponente, il quale avrebbe ammesso la sussistenza del suo debito e promesso l'imminente pagamento, giustificando le riduzioni effettuate con la presenza di momentanei problemi economici.
All'uopo, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare l'avvenuto riconoscimento del debito da parte dell'odierno opponente ai fini dell'interruzione della prescrizione.
pagina 4 di 6 Le testimoni escusse, e , figlie delle odierne parti, hanno dichiarato che la Per_2 Testimone_1
chiedeva sempre telefonicamente all'ex coniuge, in presenza di una delle figlie, il pagamento CP_1 della differenza dovuta rispetto all'assegno di mantenimento, stabilito in € 650,00 mensili, nonché di essersi recate in data 02-05-2014 presso l'abitazione del padre, richiedendo per conto della madre il pagamento degli importi non versati per il mantenimento, e ciò anche il 6 gennaio di ogni anno (giorno del compleanno di una delle figlie), e anche in altre occasioni;
hanno affermato altresì che il padre era solito rispondere che aveva ridotto l'importo versato perché in difficoltà economiche ma che avrebbe corrisposto quanto non versato a breve.
Ebbene, dette dichiarazioni, alquanto generiche, oltre ad essere rese da soggetti che non possono essere ritenuti del tutto imparziali (avendo anche loro interesse alla corresponsione), non possono essere ritenute idonee a dimostrare univocamente l'avvenuto riconoscimento del debito da parte del
[...]
, non solo perché non si indica l'importo esatto del debito che sarebbe stato riconosciuto, ma Pt_1 anche perché il presunto riconoscimento del debito non è diretto al creditore di detto importo, cioè la
, bensì alle figlie quali intermediarie. Vero è che “Perché possa ritenersi sussistente il CP_1 riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)” (Cass. Sez. 6, 06/07/2020, n. 13897, Rv. 658726 - 01); tuttavia, “Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo” (Cass. Sez. 3, 29/05/2023, n. 15057, Rv. 667999 – 01; Cass, sez. III, 14/2/2012, n. 2104;
Cass, sez. I, 13/10/2016, n. 20698).
Deve dunque ritenersi maturata la prescrizione in ordine all'importo di € 9.900,00, relativo agli importi maturati precedentemente al 01-11-2018.
Gli interessi e la rivalutazione ISTAT sulle somme dovute devono conseguentemente essere calcolati dalla data del 1-11-2018 fino al soddisfo.
Dalla somma precettata pari ad € 34.250,00 (esclusi interessi e rivalutazione ISTAT) devono dunque essere decurtati l'importo di € 600,00, riconosciuto dalla come già versato, e quello di € CP_1
9.900,00, per cui si è ritenuta intervenuta la prescrizione, dovendosi così dichiarare come dovuto il residuo importo di € 23.750,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal 1-11-2018 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3891/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
pagina 5 di 6 accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati prima del 01-11-2018 per l'importo di
€ 9.900,00; accerta e dichiara che l'importo dovuto da a è pari ad € Parte_1 CP_1
23.750,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal 1-11-2018 fino al soddisfo;
condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
[...] CP_1 complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3891/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DEI PELIGNI 102 PESCARA, presso il difensore avv. D'ANGELO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILE CRISTIANO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE G. D'ANNUNZIO 24 PESCARA, presso il difensore avv. BASILE CRISTIANO
CONVENUTA
pagina 1 di 6 GGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 31-10-2023 unitamente al provvedimento di omologa della separazione tra i coniugi e del 10-01-2008, con il Parte_1 CP_1 quale gli intimava il pagamento, entro 10 giorni, della somma di € 37.090,60 oltre CP_1 interessi, rivalutazione, compensi ed accessori, a titolo di contributo al mantenimento in favore della medesima e delle figlie e . Per_1 Persona_2
A sostegno dell'opposizione deduceva: l'intervenuta prescrizione dei ratei precettati relativi al periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2018, non essendo stati mai compiuti dall'intimante idonei atti di interruzione della prescrizione (ad eccezione della notifica del titolo esecutivo e del precetto avvenuta per la prima volta in data 31-10-2023 e, dunque, a ben 15 anni dall'emissione del provvedimento in parola); il raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie e l'allontanamento delle stesse dall'abitazione familiare da anni, in ragione della costituzione di rispettivi nuclei familiari;
l'avvenuto versamento della quota parte spettante alla sino al mese di dicembre 2019 e non già settembre 2019, come CP_1 dedotto da controparte dell'atto di precetto;
la rinuncia, da parte della , anche alla propria quota CP_1 parte sin dal mese di marzo 2020; l'errata quantificazione del dovuto, con conseguente rideterminazione delle spese legali quantificate nell'atto di precetto;
chiedeva infine la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, quantomeno in relazione alla parte di credito evidentemente prescritta.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice dell'esecuzione adito, previo accoglimento della presente opposizione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in relazione alla parte contestata, 1. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 1, accertare e dichiarare che il credito azionato nei confronti del sig. , relativo alle mensilità del mantenimento Parte_1 per il periodo dal 01.01.2014 al 31.10.2018, non è dovuto per intervenuta prescrizione;
2. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 2, accertare e dichiarare che il credito azionato nei confronti del sig.
, relativo al mantenimento della figlia nel periodo dal 01.11.2018 al Parte_1 Per_2
31.12.2018, non è dovuto, essendo la medesima divenuta economicamente indipendente e trasferitasi già ad inizio 2018; 3. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 3, accertare e dichiarare che, relativamente al periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019, è dovuta la sola differenza pari ad € 50,01; 4. in virtù di quanto dedotto al motivo n. 4, accertare e dichiarare che, relativamente al periodo dal
01.03.2020 al 30.11.2023 nulla è dovuto, avendo la sig.ra rinunciato alla propria quota parte;
CP_1
5. per l'effetto, dichiarare che nullo ovvero inefficace è il precetto opposto per la somma eccedente rispetto a quella effettivamente dovuta, pari ad € 3.050,09 ovvero € 14.457,55; 6. sempre per l'effetto, rideterminare il compenso dovuto al legale di controparte per i motivi di cui al motivo n.
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, anche in virtù della temeraria quantificazione del credito azionato”
pagina 2 di 6 2) Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale, previo riconoscimento del versamento, CP_1 da parte dell'opponente, dell'importo dovuto per i mesi da ottobre 2019 a dicembre 2019 e, dunque, previa decurtazione della somma di € 600,00 dall'importo precettato, insisteva per il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle somme dal 01-01-2014 al 31-12-2018, in virtù degli svariati solleciti verbali inoltrati al per il tramite delle figlie, ribadiva la morosità del Parte_1 Parte_1 nel pagamento delle intere somme dovute quale assegno di mantenimento e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-previa decurtazione dall'importo dovuto degli € 600,00 versati dal sig.
[...]
(per i mesi ottobre-dicembre 2019) dall'importo precettato, rigettare per il resto i motivi di Pt_1 opposizione perché infondati in fatto e diritto per i motivi sopra esposti;
-in subordine, nell'evenienza in cui venissero dichiarati prescritti i crediti maturati prima del 01.11.2018 per l'importo di € 9.900,00, dichiarare dovuti i residui importi di € 26.590,60 (già decurtati dall'importo precettato di € 37.090,60 degli € 600,00 versati e degli € 9.900,00 asseritamente prescritti) o quell'altro importo che risulterà all'esito del giudizio;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3) con provvedimento del 10-5-2024, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo CP_2 limitatamente alla somma di € 9.900,00, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) Deve preliminarmente rilevarsi che l'odierno opponente non ha negato, anzi, ha esplicitamente ammesso, nel corso dell'interpello deferitogli, di aver ridotto l'importo dell'assegno versato alla coniuge ad € 400,00 mensili fin dal 2015, di averlo ulteriormente ridotto ad € 200,00 dal 2018 al dicembre 2019 e di non aver più versato nulla dal marzo 2020, ma che ciò avvenne dietro accordo con la ex coniuge, che, infine, aveva rinunciato del tutto alla relativa corresponsione;
né ha contestato di non aver mai corrisposto la rivalutazione ISTAT.
Ebbene, l'obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento non può ridurre autonomamente l'importo da corrispondere all'altro coniuge, essendo necessario invece instaurare un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o un procedimento di negoziazione assistita o concludere un accordo transattivo (scritto) tra i coniugi. Deve dunque essere ritenuta l'irrilevanza, in questa sede, di un eventuale accordo orale tra i coniugi in ordine alla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e delle figlie, atteso che, come da costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9” (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 – 01; Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27602 del
03/12/2020, Rv. 660051 – 01; Cass. 09/11/2001, n. 13872; sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio: Cass. 10/11/2015, n. 23471; Cass. 16/06/2011, n. 13184; Cass. 01/04/1994, n. 3225).
pagina 3 di 6 La conclusione è in linea con il principio generale del processo esecutivo, di irrilevanza - a pena di inammissibilità delle opposizioni esecutive su quelli fondate (per tutte: Cass. 25/02/2016, n. 3712;
Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238) - dei fatti anteriori alla definitività del titolo o di quelli che comunque possono essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività: infatti, nella specie, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale era quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio
(scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario), e quale è attualmente quello di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c.
Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile perché legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.
Pertanto, non può prescindersi dal ricorso alla speciale procedura di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, prima prevista dalla L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9 o, per la sostanziale identità delle condizioni, dall'art. 710 c.p.c. in ipotesi di separazione personale, e ora dall'art. 473-bis.29 c.p.c., per rivederne, modificarne o neutralizzarne l'efficacia propria di titolo esecutivo.
Al riguardo, il giudice specializzato - e non anche, quindi, quello dell'esecuzione o dell'opposizione a questa e meno che mai il debitore in via unilaterale - è l'unico competente alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi e direttamente coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori.
Pertanto, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane e gli obblighi cui esso dà luogo persistono.
5) Resta, dunque, da analizzare solo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente.
Il ha infatti eccepito la maturata prescrizione quinquennale dei ratei maturati Parte_1 precedentemente al 01-11-2018 (più precisamente, maturati dal 01-01-2014 al 31-10-2018), per un importo di € 9.900,00.
La ha invece asserito di aver costantemente richiesto il pagamento di quanto non corrisposto a CP_1 titolo di mantenimento (anche a mezzo delle figlie), precisando che a fine gennaio 2014, nel gennaio
2017 e nel novembre 2019 il era stato diffidato al pagamento del dovuto sia Parte_1 telefonicamente dalla , che personalmente dalla stessa e dalle figlie e in CP_1 Per_1 Per_2 occasione di incontri presso la stessa residenza dell'opponente, il quale avrebbe ammesso la sussistenza del suo debito e promesso l'imminente pagamento, giustificando le riduzioni effettuate con la presenza di momentanei problemi economici.
All'uopo, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare l'avvenuto riconoscimento del debito da parte dell'odierno opponente ai fini dell'interruzione della prescrizione.
pagina 4 di 6 Le testimoni escusse, e , figlie delle odierne parti, hanno dichiarato che la Per_2 Testimone_1
chiedeva sempre telefonicamente all'ex coniuge, in presenza di una delle figlie, il pagamento CP_1 della differenza dovuta rispetto all'assegno di mantenimento, stabilito in € 650,00 mensili, nonché di essersi recate in data 02-05-2014 presso l'abitazione del padre, richiedendo per conto della madre il pagamento degli importi non versati per il mantenimento, e ciò anche il 6 gennaio di ogni anno (giorno del compleanno di una delle figlie), e anche in altre occasioni;
hanno affermato altresì che il padre era solito rispondere che aveva ridotto l'importo versato perché in difficoltà economiche ma che avrebbe corrisposto quanto non versato a breve.
Ebbene, dette dichiarazioni, alquanto generiche, oltre ad essere rese da soggetti che non possono essere ritenuti del tutto imparziali (avendo anche loro interesse alla corresponsione), non possono essere ritenute idonee a dimostrare univocamente l'avvenuto riconoscimento del debito da parte del
[...]
, non solo perché non si indica l'importo esatto del debito che sarebbe stato riconosciuto, ma Pt_1 anche perché il presunto riconoscimento del debito non è diretto al creditore di detto importo, cioè la
, bensì alle figlie quali intermediarie. Vero è che “Perché possa ritenersi sussistente il CP_1 riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)” (Cass. Sez. 6, 06/07/2020, n. 13897, Rv. 658726 - 01); tuttavia, “Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo” (Cass. Sez. 3, 29/05/2023, n. 15057, Rv. 667999 – 01; Cass, sez. III, 14/2/2012, n. 2104;
Cass, sez. I, 13/10/2016, n. 20698).
Deve dunque ritenersi maturata la prescrizione in ordine all'importo di € 9.900,00, relativo agli importi maturati precedentemente al 01-11-2018.
Gli interessi e la rivalutazione ISTAT sulle somme dovute devono conseguentemente essere calcolati dalla data del 1-11-2018 fino al soddisfo.
Dalla somma precettata pari ad € 34.250,00 (esclusi interessi e rivalutazione ISTAT) devono dunque essere decurtati l'importo di € 600,00, riconosciuto dalla come già versato, e quello di € CP_1
9.900,00, per cui si è ritenuta intervenuta la prescrizione, dovendosi così dichiarare come dovuto il residuo importo di € 23.750,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal 1-11-2018 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3891/2023, ogni altra domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
pagina 5 di 6 accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati prima del 01-11-2018 per l'importo di
€ 9.900,00; accerta e dichiara che l'importo dovuto da a è pari ad € Parte_1 CP_1
23.750,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal 1-11-2018 fino al soddisfo;
condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
[...] CP_1 complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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