Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 28/01/2025 N. 8024/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BALESTRO SILVIA nonchè MORONI Parte_1
GIULIA ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano, corso Italia n. 8
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso CP_1 lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno sociale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, il ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
1/4 Dott. Riccardo Atanasio
di accedere all'assegno sociale: Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1° luglio
2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l a erogare al ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. CP_1
335/1995, con decorrenza dal 1° luglio 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare allo stesso la somma di € 6.769,32 maturata dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
L'assegno sociale spetta ai cittadini ultra-sessantasettenni che risiedono stabilmente in Italia
(a questi sono equiparati i cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno, i quali risiedano stabilmente ed effettivamente nel nostro Paese) i quali abbiano un reddito annuale inferiore ad € 6.591,39 (per l'anno 2023) e ad € 6.947,33 (per l'anno 2024) se da soli ed inferiore alla misura doppia se coniugati.
Ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 della L. 335/95 inoltre:
“se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. […]
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura […] nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione […] la pensione liquidata secondo il sistema contributivo […] a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato, in data 22.06.2023, per l'ottenimento dell'assegno sociale, domanda amministrativa la quale è stata rigettata, in quanto ha CP_1 ritenuto incompleta la documentazione relativa all'immobile ad uso abitativo di proprietà del ricorrente;
ha fatto richiesta di integrazione in data 11.10.2023.
In particolare, l eccepisce che il ricorrente non ha integrato la domanda nel termine CP_1 indicato dall'istituto – il 16.11.2023 – e, pertanto, non è stato possibile effettuare l'accertamento del diritto alla prestazione.
La domanda va accolta.
Dalla documentazione in atti (docc. 4, 6, 9 fasc. ric.) risulta che il ricorrente ha acquistato la proprietà dei 2/3 dell'abitazione a seguito del decesso del coniuge in data 07.06.2023 ed il restante terzo a seguito di compravendita con il fratello della moglie, in data 23.10.2023.
Pur essendo proprietario esclusivo dell'abitazione, come espressamente previsto dalla legge
335/1995, il reddito della casa di abitazione non è computabile ai fini della determinazione dei requisiti per l'ottenimento dell'assegno sociale.
Inoltre, il termine indicato dall' resistente entro il quale provvedere all'integrazione non CP_2
è un termine decadenziale, poiché nessuna norma gli attribuisce una tale efficacia;
e non può certo farlo l neanche con una circolare. CP_1
va condannato a corrispondere in favore di l'assegno sociale di cui CP_1 Parte_1 all'art. 3 commi 6 e 7 L. 335/95, con decorrenza dal 1° luglio 2023, e, pertanto, va condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 6.769,32, maturata dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, e le ulteriori somme maturate successivamente, oltre gli interessi di legge.
In quanto soccombente va poi condannato a rimborsare ai procuratori della parte CP_1 ricorrente - che le hanno anticipate - le spese di lite determinate in € 1.800,00.
PQM
Dichiara il diritto di all'assegno sociale di cui all'art. 3 commi 6 e 7 L. 335/95 Parte_1
con decorrenza dal 1.7.23; condanna a pagare in favore del ricorrente la somma di € 6.769,32, maturata dal 1° CP_1
luglio 2023 al 30 giugno 2024, e le ulteriori somme maturate successivamente, oltre gli interessi di legge;
condanna altresì a rimborsare agli Avv.ti Silvia Balestro e Giulia Moroni, che le hanno CP_1 anticipate, le spese di lite che liquida in € 1.800,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Milano, 28/01/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio