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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta del
27/11/2025 - ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.R.G. 3150/2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO e dall'avv. DI MONDA
EL
-ricorrente -
E
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/03/2024, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
| CP_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore e ha chiesto, previa CTU medico legale, l'accertamento del requisito sanitario utile per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile, per il quale aveva proposto ricorso di ATPO, dichiarato improcedibile.
Chiedeva, pertanto, di disporsi perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
.CP Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva una CTU medico legale.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva decisa sulle note di trattazione di parte ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, completa di motivazione.
E' utile premettere che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno
1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
La S.C. di Cassazione ha affermato al riguardo che il ricorso che ha instaurato il procedimento, essendo atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale, costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42 del D.L.. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, così come interrompe la prescrizione ai sensi del comma IV comma dell'art. 445 bis, e che lo stesso effetto sortisce anche quando il ricorso venga dichiarato inammissibile/improcedibile.
La declaratoria di inammissibilità, infatti, non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è, pertanto, ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c.., essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito (Cass. n. 21985/2018 n. 16685/2018 e n. 8932/2015).
Nel merito, la domanda non è fondata.
Persona_1 ha pedissequamente seguitoII CTU nominato in questa fase, dott. quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
II CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: "In conclusione così rispondo ai quesiti postimi dalla S.V. :
L'Istante è affetta da "Esiti di riferita laminectomia lombare". --Il quadro patologico obiettivato consente di affermare che la sig.ra Parte_1 presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 35% (trentacinque per cento) dal
21.12.2022"
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 28/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta del
27/11/2025 - ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.R.G. 3150/2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO e dall'avv. DI MONDA
EL
-ricorrente -
E
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, dall'avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/03/2024, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio
| CP_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore e ha chiesto, previa CTU medico legale, l'accertamento del requisito sanitario utile per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile, per il quale aveva proposto ricorso di ATPO, dichiarato improcedibile.
Chiedeva, pertanto, di disporsi perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
.CP Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva una CTU medico legale.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva decisa sulle note di trattazione di parte ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza, completa di motivazione.
E' utile premettere che l'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti "in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno
1984, n. 222" che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
La S.C. di Cassazione ha affermato al riguardo che il ricorso che ha instaurato il procedimento, essendo atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale, costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42 del D.L.. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, così come interrompe la prescrizione ai sensi del comma IV comma dell'art. 445 bis, e che lo stesso effetto sortisce anche quando il ricorso venga dichiarato inammissibile/improcedibile.
La declaratoria di inammissibilità, infatti, non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è, pertanto, ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c.., essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito (Cass. n. 21985/2018 n. 16685/2018 e n. 8932/2015).
Nel merito, la domanda non è fondata.
Persona_1 ha pedissequamente seguitoII CTU nominato in questa fase, dott. quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
II CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: "In conclusione così rispondo ai quesiti postimi dalla S.V. :
L'Istante è affetta da "Esiti di riferita laminectomia lombare". --Il quadro patologico obiettivato consente di affermare che la sig.ra Parte_1 presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 35% (trentacinque per cento) dal
21.12.2022"
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 28/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo