Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1759 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1759 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024 ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Fabiani (pec:
e dall'Avv. Ludovica Carrioli (pec: Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
- ATTRICE -
E
[...]
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., e (C.F.: P.IVA_2 Parte_2
), entrambe elettivamente domiciliate in Milano, Corso Monforte n. 16, C.F._1 presso lo studio del Prof. Avv. Alessandro Munari (pec:
e dell'Avv. Francesca Broussard (pec: Email_3
, dai quali, anche disgiuntamente, sono Email_4 rappresentate e difese, giusta procura in atti;
- CONVENUTE -
1
Conclusioni: all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024 i difensori delle parti mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, richiamando integralmente il contenuto delle proprie difese, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che le somme depositate dal in favore di debbono Controparte_2 Controparte_3 essere rimesse nella disponibilità di per i titoli sopra esposti. Controparte_4
2) Condannare, per l'effetto, l'Avv. in qualità di commissario liquidatore della Parte_2
a versare le suddette somme, detratte le spese connesse al Controparte_3 recupero del credito, a Controparte_4
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Il difensore della parte convenuta ha concluso richiamando il contenuto della propria comparsa di costituzione, chiedendo: “in via principale
- rigettare le domande tutte svolte da in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto.
In via subordinata Part
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di dichiarare che la somma depositata dal in favore di a r. l. Controparte_2 Controparte_3
Part vada consegnata e/o versata ad al netto di tutte le spese della Procedura di ALVA in
L.C.A. ivi incluso il compenso del Commissario Liquidatore e le spese legali di questo di giudizio.
In ogni caso.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7 luglio 2023 e regolarmente notificato a mezzo pec in data 14 luglio 2023 alla controparte unitamente al decreto di fissazione della
2 Part prima udienza di comparizione, (d'ora in avanti, per brevità, ) Parte_1 evocava innanzi all'intestato Tribunale
[...] in coatta amministrativa Controparte_5 CP_1
(D.M. del 9 luglio 1997 pubblicato in G.U. del 29 luglio 1997 n. 175) (d'ora in avanti, per brevità, .), chiedendo il pagamento in proprio favore delle somme depositate dal CP_3
Fallimento in favore di CP_2 Controparte_3
Parte ricorrente, nello specifico, deduceva:
a) che, in data 21 gennaio 2010, la società aveva presentato Controparte_6 innanzi al Tribunale di Cuneo proposta di concordato ex art. 214 L.F. ai creditori della in liquidazione coatta amministrativa, unitamente al Controparte_5 parere dell'allora commissario liquidatore, rag. , e dell'autorizzazione Parte_3 dell'autorità di vigilanza;
b) che il Tribunale di Cuneo, con decreto del 26 marzo 2010, aveva omologato la proposta di concordato, rilevando che, quanto alle modalità di esecuzione, la proposta prevedeva la “cessione alla proponente dell'attivo residuo comprensivo delle azioni revocatorie pendenti, nonché delle eventuali somme spettanti ai creditori irreperibili che dovessero eventualmente residuare decorsi 5 anni dal decreto di approvazione della proposta”, atteso che, nella proposta di concordato, era stato previsto che
“Quanto poi agli effetti del concordato questi consistono nella cessione all'odierno proponente dell'intero attivo residuo, azioni giudiziarie comprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, u.c., l. fall., con incombenza e costi a suo carico di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la chiusura della società e la cancellazione dal registro delle imprese”;
c) che il concordato omologato aveva poi avuto piena esecuzione e i creditori erano stati soddisfatti nelle percentuali previste;
d) che, in data 29 marzo 2013, alla società era succeduta CP_6 Parte_1 per effetto di fusione mediante incorporazione;
e) che, molti anni dopo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° agosto
2022, l'Avv. era stata nominata commissario liquidatore nella Parte_2 CP_3
in luogo del Rag. medio tempore deceduto;
[...] Pt_3
3 Part f) che l'Avv. successivamente alla nomina, aveva proceduto ad informare , Pt_2 oltre che del decesso del precedente commissario, anche del rinvenimento presso il
Tribunale di Mondovì di un versamento effettuato nei confronti della da CP_3 parte del Fallimento - Commerciali prodotti alimentari S.r.l. – CPA S.r.l., dichiarato dal
Tribunale di Mondovì in data 9 ottobre 1997; Part g) che, in seguito alla comunicazione dell'Avv. aveva provveduto alle Pt_2 opportune verifiche, apprendendo solo allora che:
- , in quanto creditore ammesso al passivo nel Fallimento CPA per CP_3
l'importo di euro 8.232.671,74, già prima dell'omologa del concordato, aveva incassato tre riparti, pari all'importo di euro 79.419.33 il primo, euro 886.012,39 il secondo ed euro 724.073,79 il terzo, di cui il Rag. non aveva mai fatto menzione Pt_3 all'assuntore del concordato;
- in data 23 gennaio 2008 l'attivo del era totalmente realizzato, eccetto CP_2 che per due azioni revocatorie ancora pendenti;
- depositato il riparto finale in data 16 ottobre 2012, la curatrice del CP_2 aveva provveduto con raccomandata del 19 febbraio 2013 ad informare CP_3 che l'importo spettante alla stessa era pari a euro 707.905, 57, sennonché tale comunicazione non era mai pervenuta al Rag. il quale era deceduto due giorni Pt_3 prima, il 17 febbraio 2017;
- risultando, dunque, il Rag. inevitabilmente irreperibile, la curatrice del Fall. Pt_3
CPA aveva riferito tale situazione al MISE e al Tribunale di Cuneo con comunicazione del 21 marzo 2013;
- permanendo l'irreperibilità di , in data 27 maggio 2013, la curatrice CP_3 aveva chiesto al Tribunale di Mondovì di dare disposizioni in merito alla destinazione delle somme ai sensi dell'art. 117, comma 4, l.f., venendo conseguentemente autorizzata ad accendere un libretto di risparmio in cui depositare le stesse;
- poiché nella realizzazione di tale operazione si erano riscontrate alcune problematiche, il Tribunale aveva autorizzato la curatrice a consegnare l'importo alla cancelleria fallimentare a mezzo di assegni circolari al fine di aprire un libretto nominativo giudiziario intestato a;
Controparte_3
4 - in data 9 luglio 2013 la curatrice era stata autorizzata a presentare un'integrazione di riparto finale dalla quale risultava che aveva diritto all'importo ulteriore di CP_3 euro 2.413,58;
- successivamente era stata dichiarata chiusa la procedura fallimentare con decreto del tribunale di Mondovì in data 18 luglio 2013, con successiva cancellazione della società;
- solo cinque anni dopo, il 21 settembre 2018, il Tribunale di Cuneo aveva ricevuto comunicazione dell'avvenuto decesso del Rag. chiedendo perciò al MISE di Pt_3 procedere alla nomina di un nuovo commissario;
- nel mese di maggio 2022 era pertanto stato rinvenuto il menzionato libretto postale intestato a , da cui era risultato che alla stessa era spettante una somma CP_3 pari ad euro 721.095,80;
- il Tribunale di Cuneo, dunque, aveva nuovamente comunicato al MISE la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario alla quale si era giunti nell'agosto dello stesso anno con la nomina dell'Avv. Pt_2
Part h) che tutta questa vicenda era avvenuta all'oscuro di , la quale non aveva avuto conoscenza, fino alla chiamata dell'Avv. né del decesso del Rag. né Pt_2 Pt_3 dell'esistenza di un credito nei confronti del;
CP_2
i) che, valutato tutto quanto appena esposto e dopo ad alcuni scambi informali con l'Avv. Part con lettera via PEC del 6 febbraio 2023, aveva invitato la stessa a Pt_2 riversare a suo favore l'importo riscosso, detratte le spese connesse al recupero del credito, rappresentando come la proposta di concordato, poi omologata, avesse previsto la cessione al proponente dell'intero attivo residuo, comprensivo dunque di tale somma;
j) che, nonostante le varie interlocuzioni, alcun pagamento da parte di era CP_3 intervenuto.
Tanto premesso, parte attrice rilevava la sussistenza, alla luce della proposta di concordato omologata, del proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme depositate dal CP_2
Part in favore di , essendo assuntore di un concordato con cessione
[...] CP_3 dell'intero attivo residuo al proponente, all'interno del quale doveva ritenersi ricompreso il menzionato versamento in quanto afferente ad un credito preesistente alla proposta di
5 concordato. In particolare, secondo la prospettazione offerta dalla società attrice, l'esame della normativa di riferimento avrebbe dovuto indurre a ritenere che la proposta di concordato non avrebbe dovuto contenere uno specifico riferimento a tutti i beni compresi nell'attivo residuo oggetto di cessione, con la conseguenza che l'assenza di una espressa previsione del credito di L.C.A. nei confronti di nella proposta di concordato non era ostativa al CP_3 CP_2
Part riconoscimento delle somme nell'attivo patrimoniale acquistato da . Parte attrice evidenziava, altresì, che era possibile pervenire ad analoghe considerazioni anche ove tale somma fosse stata ritenuta una sopravvenienza attiva, atteso che l'assuntore si era sobbarcato dei costi della procedura nei confronti di tutti i creditori e, pertanto, anche di quelli che non avevano all'epoca titolo per partecipare al concorso. Assumeva, infine, che, Part diversamente opinando, le somme, ove non attribuite ad , sarebbero state assegnate ad una società in bonis (avendo il concordato prodotto l'effetto esdebitatorio di ) con una CP_3 evidente locupletazione dei soci di quest'ultima in danno dell'assuntore del concordato.
Parte attrice concludeva, pertanto, affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “In via principale:
1) Accertare e dichiarare che le somme depositate dal Fallimento CPA S.r.l. in favore di
[...]
r. l. debbono essere rimesse nella disponibilità di Controparte_3 Controparte_4 per i titoli sopra esposti.
2) Condannare, per l'effetto, l'Avv. in qualità di commissario liquidatore della Parte_2
a versare le suddette somme, detratte le spese connesse al Controparte_3 recupero del credito, a Controparte_4
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la convenuta CP_3
e , quale Commissario Liquidatore della menzionata società in
[...] Parte_2 liquidazione coatta amministrativa, le quali, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestavano tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto siccome infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non corroborato da idoneo supporto probatorio. In particolare, le convenute, premettevano in fatto quanto segue:
a) che, in data 21 gennaio 2010 (con sede legale in Milano, via Parte_4 Pt_1
Part Manin 33, P.IVA , divenuta a seguito di fusione per incorporazione P.IVA_3 in data 29 marzo 2013) aveva depositato innanzi al Tribunale di Cuneo proposta di
6 concordato ai creditori della ex art. 214 Controparte_1
L.F.; Part b) che, nella Proposta di Concordato, aveva precisato che gli “elementi caratteristici della procedura liquidatoria della erano rappresentati dai seguenti dati: CP_3
1) attivo completamente realizzato, tranne la definizione di due giudizi di revocatoria fallimentare pendenti sul foro di Milano:
a) in appello nei confronti della (ora ) Controparte_7 Controparte_8 dopo un primo grado favorevole che ha riconosciuto alla procedura € 300.000,00;
b) in primo grado nei confronti del (ora ) Controparte_9 Controparte_8 dove si attende oramai da più di 14 mesi la sentenza che se favorevole dovrebbe prevedere nella migliore delle ipotesi una condanna a circa € 360.00,00;
2) creditori con privilegio speciale degradati a chirografi in quanto nell'attivo realizzato non vi è alcuna componente realizzata su cui apprendeva la garanzia speciale (…);
3) attivo realizzato di € 9.292.868,23;
4) ammontare del passivo residuo, comprese tutte le insinuazioni tardive, €
16.934.315,59 ….; precisando e concludendo che
5) il beneficio del concordato quindi consiste: risparmio spese di procedura;
risparmio spese di chiusura della procedura;
pagamento immediato di una percentuale superiore all'attivo realizzato a fronte di una sicura attesa per il riparto finale stimabile in parecchi anni a fronte delle cause ancora in corso addirittura in primo grado”; Part c) che, sulla scorta “degli elementi caratteristici” sopra indicati, , tenuto conto dei riparti medio tempore già effettuati dalla Procedura, aveva proposto alla massa dei creditori di di provvedere: CP_3
- all' “integrale pagamento crediti prededucibili per un totale di € 290.829,99”;
- all' “integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare per un totale di € 1.734.954,05”;
d) - al “pagamento dei creditori chirografari in una percentuale del 20% pari ad un importo di € 3.054,35,77”; Part e) che, secondo la simulazione di riparto finale effettuata da , “l'offerta concordataria riconosce ai creditori chirografari una percentuale del 20% quando nell'ipotesi di
7 continuazione della procedura potrebbero sperare di incassare non prima di 8 anni il
21,18% cioè solo 1,18% in più”; Contr f) che, in sostanza, aveva sottolineato come, non essendoci più alcuno attivo da realizzare - salvo quello eventualmente riveniente dal vittorioso esperimento delle sopracitate azioni revocatorie -, l'unico elemento di convenienza per i creditori di CP_3 era legato alla circostanza che avrebbero incassato quanto loro offerto (20%) in brevissimo tempo senza dover attendere gli esiti delle cause in corso, stimati in circa 8 anni;
g) che, quanto alle “modalità di esecuzione” e agli “effetti del concordato”, era stato previsto:
1) il “pagamento contestuale all'esecutività definitiva del decreto del tribunale di approvazione della proposta” e
2) la “cessione al proponente dell'attivo residuo comprensivo delle azioni revocatorie pendenti nonché delle eventuali somme spettanti agli irreperibili che dovessero eventualmente residuare decorsi 5 anni dal decreto di approvazione della proposta”; Part h) che, con l'omologa, quindi, da un lato, avrebbe eseguito i pagamenti ai creditori
“mediante messa a disposizione della somma rappresentante l'intero ammontare dell'onere concordatario” pari ad euro 5.080.149,81, mentre, dall'altro lato, CP_3
Part avrebbe ceduto a il residuo dell'attivo disponibile sul conto corrente e le azioni revocatorie in corso (unico attivo ancora da realizzare), riconoscendo altresì il diritto di Part
a trattenere le somme spettanti ai creditori che sarebbero rimasti irreperibili;
i) che, con decreto del 26 marzo 2010, il Tribunale di Cuneo, “rilevato che la proposta prevede: 1) pagamento contestuale all'esecutività definitiva del decreto del tribunale di approvazione della proposta;
2) cessione al proponente dell'attivo residuo comprensivo delle azioni revocatorie pendenti nonché delle eventuali somme spettanti agli irreperibili che dovessero eventualmente residuare decorsi 5 anni dal decreto di approvazione della proposta”, verificata la regolarità delle comunicazioni e pubblicazioni ex lege e preso atto del parere favorevole del Commissario Liquidatore e del Ministero delle Sviluppo Economico, aveva provveduto ad omologare la Proposta di Concordato;
8 j) che, successivamente al Decreto di Omologa erano stati eseguiti i pagamenti e, in data 16 luglio 2010, il Commissario Liquidatore al tempo in carica, rag. Parte_3
aveva depositato la “relazione sull'esecuzione del concordato della ”
[...] CP_3 informando il Ministero ed il Tribunale che il concordato omologato aveva avuto completa esecuzione atteso che: Part
“- ha eseguito tutti i pagamenti previsti quale onere concordatario a mezzo assegno circolare o a mezzo bonifico bancario;
- per i creditori irreperibili ha provveduto a rilasciare idonea fideiussione per la durata prescritta di 5 anni;
- lo scrivente commissario ha trasferito l'attivo residuo al proponente”;
k) che il rag. aveva quindi informato gli Organi della Procedura che “nulla osta alla Pt_3 chiusura della liquidazione coatta amministrativa della con la conseguente CP_3 caducazione dell'organo commissariale”;
l) che, in definitiva, il concordato proposto da PM, come omologato, aveva avuto esecuzione, dunque, quest'ultima aveva eseguito i pagamenti e aveva ceduto a CP_3
Contr l'attivo residuo, come indicato nella Proposta di Concordato;
m) che, in data 9 luglio 2013, dunque tre anni dopo l'esecuzione del concordato, il
Curatore del , dott.ssa Parte_5 depositava presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Persona_1
Tribunale di Mondovì, nell'interesse di ex art. 117, quarto comma, L.F., la CP_3 somma di euro 707.905,57 a mezzo libretto postale giudiziario n. 45836;
n) che tale somma era conseguente al riparto finale del Fallimento CPA in data 16 dicembre 2012, ex art. 117, primo comma, L.F., al cui passivo era stata CP_3 ammessa per l'importo di euro 2.413.571,30 al privilegio ed euro 5.819.092,44 al chirografo;
o) che la somma depositata in data 9 luglio 2013 era stata poi aumentata di euro
2.413,58 a seguito di integrazione al riparto finale;
p) che, solo nel mese di maggio 2022, a seguito di ispezioni ministeriali, si era venuto a conoscenza dell'esistenza del libretto postale intestato ad , peraltro per l'importo CP_3 maggiorato di euro 721.095,80, di talché il Tribunale di Cuneo aveva richiesto al MISE
9 di provvedere alla nomina di un nuovo Commissario Liquidatore, individuato poi nell'avv. Parte_2
q) che il nuovo Commissario Liquidatore aveva provveduto all'incasso della Somma CPA giusta autorizzazione del Tribunale di Cuneo dell'11 gennaio 2023;
r) che, dalla documentazione reperita, ivi inclusa la relazione di PM del 12 dicembre
2022, vi era stato modo di rilevare che:
ì) in data 31 marzo 1998 era stata ammessa al passivo del Fallimento CPA per CP_3
l'importo complessivo di euro 8.232.663,74, di cui euro 2.413.571,30 al privilegio agrario;
ìì) in sede di “istanza per l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza” di CP_3
CP_ del 26 giugno 1998 il rag. e gli allora amministratori di lo avevano Pt_3 interamente svalutato considerandolo inesigibile;
ììì) PM non aveva mai conteggiato il Credito CPA tanto che non vi era alcun riferimento e/o nota nella Proposta di Concordato dalla medesima formulata. Part Difesasi nel merito, parte convenuta evidenziava che l'assuntore non si era fatto carico di alcuna incertezza atteso che la proposta formulata aveva contenuto una attenta ed approfondita disamina sia degli elementi del passivo (quantificandone il rischio) sia degli elementi dell'attivo (che aveva considerato interamente realizzato , circoscrivendo il rischio esclusivamente a quello connesso alle azioni revocatorie), con conseguente impossibilità di considerare le somme pervenute dal Fallimento CPA il corrispettivo di una incertezza inesistente. Assumeva, pertanto, l'impossibilità di far rientrare nell' “attivo residuo” elementi dell'attivo di al tempo deliberatamente esclusi perché ritenuti irrealizzabili ed in quanto CP_3
l'attivo presente era già stato considerato “interamente realizzato”. Rilevava, peraltro, che, analizzando i termini della Proposta di Concordato, era evincibile chiaramente che la somma relativa al Fallimento CPA non era mai entrata a comporre l'attivo rilevante ai fini concordatari.
Evidenziava, inoltre, l'operatività nel caso di specie dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni al fine di evitare un utilizzo abusivo dello strumento concordatario in relazione alla posizione dei creditori e del soggetto fallito. Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande proposte o, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, dichiararsi che la somma depositata da CP_2
10 Part in favore di andava consegnata ad al netto di tutte le spese di CP_2 CP_3 procedura;
il tutto con condanna la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 14 dicembre 2021, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ritenuti – alla luce della complessiva attività difensiva svolta dalle parti e della documentazione dalle stesse prodotta – sussistenti i presupposti per la trattazione nelle forme del rito semplificato e considerata, altresì, la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, la stessa veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza dell'11 dicembre 2024; disposta la trattazione cartolare della medesima, all'esito del deposito delle rispettive note conclusive, con ordinanza dell'11 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.-.
• Merito.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
L'odierna società attrice, quale successore – per effetto di fusione Parte_1 mediante incorporazione – di ente societario originario assuntore Controparte_6 del concordato, assume la titolarità delle somme versate da parte del Fallimento CPA in favore della in esecuzione del riparto finale approvato dai creditori della menzionata CP_3 procedura concorsuale in considerazione della circostanza che la proposta di concordato ed il relativo decreto di omologa avevano espressamente previsto la cessione al proponente dell'
“intero attivo residuo”, comprensivo delle azioni revocatorie pendenti e delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili e non reclamate nei cinque anni successivi all'approvazione della proposta, all'interno del quale avrebbero dovuto ritenersi ricomprese anche le menzionate somme in quanto afferenti ad un credito nei confronti del Fallimento CPA preesistente alla proposta di concordato e, dunque, trasferito in capo all'assuntore per effetto della sua omologazione;
l'attrice rileva, inoltre, che la titolarità del menzionato credito dovrebbe desumersi in ogni caso dalla qualificazione delle somme versate quale “sopravvenienza attiva” tenuto conto che il proponente non aveva limitato i propri impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, ma si era fatto carico dei rischi connessi ad eventuali sopravvenienze passive, con la conseguenza di avere acquistato il diritto ad ottenere le eventuali plusvalenze del patrimonio della società in liquidazione coatta amministrativa.
11 Part Alla luce di quanto dedotto, , ha chiesto, previo accertamento della titolarità in capo a sé medesima delle somme depositate dal in favore di , Controparte_2 CP_3 condannarsi la parte convenuta alla consegna in proprio favore delle stesse, detratte le spese connesse al recupero del credito.
L'azione proposta da parte attrice è risultata fondata e, conseguentemente, deve trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
La domanda attorea si fonda essenzialmente sull'interpretazione dell'oggetto del concordato assunto in seno alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa
[...]
(c.d. concordato coattivo) e, più specificatamente, sulla possibilità di Controparte_11 ritenere ricomprese nell' “attivo residuo” oggetto di cessione all'assuntore anche le somme ottenute in epoca successiva all'omologazione ed esecuzione del concordato afferenti ad un diritto di credito, preesistente alla proposta di concordato, vantato dalla società in liquidazione coatta amministrativa nei confronti del Fallimento CPA e riconosciuto ad essa spettante in sede di accertamento del passivo fallimentare della procedura concorsuale inerente a tale ultima società.
Ebbene, giova rilevare come, nella fattispecie che ci vede impegnati, in assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione, non più contestabile una volta che lo stesso è passato in giudicato, l'individuazione dell'oggetto della cessione in favore dell'assuntore dipende, dunque, dall'interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la quale non può che risolversi in una quaestio voluntatis, configurandosi quindi come una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata (cfr. Cass.,
Sez. I, 9/05/2013, n. 11027; 9/05/2007, n. 10634).
Ed invero, analizzando i termini della proposta di concordato – nonché della complessiva documentazione prodotta a corredo della stessa – è dato evincersi che a fronte dell'assunzione da parte della società proponente (in origine . e Parte_4 Pt_1
Part successivamente divenuta a seguito di fusione per incorporazione in data 29 marzo
2013) dell'onere concordatario per il complessivo importo di euro 5.080.149,81 la stessa aveva acquistato l'intero attivo residuo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, comprensivo delle azioni giudiziarie pendenti (individuate nelle azioni revocatorie pendenti nel foro di Milano) nonché delle eventuali somme spettanti ai creditori irreperibili decorsi cinque
12 anni dal decreto di approvazione della proposta (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice).
Tale proposta di concordato, in assenza di opposizione dei creditori, era dunque stata omologata dal Tribunale di Cuneo e successivamente oggetto di integrale esecuzione.
Orbene, giova rilevare che, sebbene non vi sia stato espresso riferimento all'interno della proposta di concordato al credito derivante dall'ammissione di al passivo CP_3 fallimentare della società in quanto credito eventuale e futuro, non può revocarsi in CP_2 dubbio che esso – in quanto preesistente alla proposta medesima – fosse stato trasferito all'assuntore per effetto della sua omologazione da parte del Tribunale di Cuneo.
Occorre al riguardo operare un breve richiamo alla disciplina normativa di riferimento;
ed invero, deve osservarsi, in primo luogo, come la versione originaria dell'art. 214 l.f. si limitava a prevedere che la proposta di concordato dovesse indicare «le condizioni e le eventuali garanzie», generando non poche incertezze sul suo possibile contenuto.
Nel silenzio della legge, pertanto, la dottrina riteneva possibile un concordato in forma remissoria, dilatoria ed eventualmente anche mista. A questo proposito, è bene ricordare che il concordato ha natura “remissoria” quando – come nel caso in esame – viene offerto ai creditori il pagamento di una percentuale del loro credito con conseguente liberazione del debitore per la parte eccedente l'offerta; ha invece natura “dilatoria” quando la proposta prevede l'integrale pagamento dei debiti dilazionato nel tempo e ha natura “mista” quando la proposta prevede il pagamento parziale dei debiti, beneficiando di dilazioni.
Quanto al concordato remissorio, si precisava che dovesse soddisfare integralmente i creditori prededucibili e privilegiati ed indicare la percentuale di pagamento offerta ai creditori chirografari. Il concordato dilatorio, invece, doveva indicare la scadenza esatta del pagamento.
Si dibatteva, invece, sull'ammissibilità di un concordato con cessio bonorum a favore dei creditori ovvero di un terzo assuntore. Coloro che ritenevano ammissibile tale possibilità richiamavano l'applicabilità in via analogica della disciplina del concordato preventivo e, soprattutto, del concordato bancario di liquidazione;
la contraria opinione, viceversa, muovendo dalla specialità dell'istituto, riteneva che la cessione dei beni non fosse coperta da un'adeguata giustificazione causale.
13 Ebbene, in un contesto segnato dalla laconicità del dettato normativo e dalla conseguente diffusa incertezza interpretativa, si è innestata la riforma del testo dell'art. 214 l.f., che ha previsto la facoltà di presentare una proposta di concordato a norma dell'art. 124 l.f. Il generico rinvio alla disciplina del concordato fallimentare, infatti, consente di riconoscere al proponente ampia libertà nella redazione della proposta e rende del tutto superflua la ricerca di modelli predefiniti.
Ciò detto, nella generale “atipicità” che qualifica l'iniziativa concordataria, può comunque essere individuato nella «soddisfazione dei crediti» di cui all'art. 124, comma 2, lett. c), l.f. il contenuto oggettivo della proposta, e cioè il «nocciolo duro» che il proponente è tenuto a garantire. Ogni concordato, infatti, deve prevedere un'attribuzione a ciascun creditore di un minimo di valore del credito vantato, non potendo tradursi in una moratoria o in una totale remissione.
Muovendo da questa premessa, che trova conferma nella recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multis Cass., S.U., 23.13.2013, n. 1521, in Fall., 2013, 2538, secondo cui la cd. “causa concreta” del concordato consiste nel “riconoscimento di una seppur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzo ragionevolmente contenuti”), deve quindi essere precisato il dettato dell'art. 124, comma 2, lett. c) l.f.; tale norma, infatti, disponendo che la proposta «può» prevedere «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma», pone sullo stesso piano due formule affini ma concettualmente distinte.
La «soddisfazione dei crediti» definisce un risultato – precisamente, quello al quale deve tendere la proposta – ed è volutamente un concetto più ampio di quello di pagamento in denaro poiché comprende qualsiasi mezzo attraverso cui può pervenirsi all'adempimento di un'obbligazione. Tra questi, secondo un rapporto definibile «di mezzo a fine», il legislatore annovera la «ristrutturazione dei debiti», ossia la modifica del rapporto di debito con riferimento ai suoi profili soggettivi ed oggettivi e, quindi, si premura di elencare, in via del tutto esemplificativa, diverse modalità satisfattive.
Nella fattispecie oggetto di indagine, può osservarsi che, sotto il profilo soggettivo, la proposta di concordato ha rivisitato l'obbligazione mediante una modifica del debitore originario (tramite assunzione da parte del proponente dei debiti emergenti dal passivo); sotto il profilo oggettivo,
14 invece, il proponente ha inteso modificare l'entità dell'obbligazione provvedendo ad una riduzione del quantum dovuto in una percentuale determinata.
Trattasi, a ben vedere, di concordato con assunzione, il cui tratto tipizzante è dato proprio dall'assunzione, a fronte della cessione dell'attivo concorsuale, degli obblighi nascenti dal concordato da parte di un soggetto terzo (nel caso di specie oggi Controparte_6
Part
a seguito di fusione per incorporazione).
Tornando all'esegesi del dato normativo, la disposizione di cui all'art. 124, ultimo comma l.f. prevede che la proposta, se presentata da uno o più creditori o da un terzo, può prevedere la cessione «oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa».
Appare evidente, dunque, come tale previsione di legge costituisca un valido addentellato normativo per fondare la natura traslativa del concordato con assunzione: ed invero, dietro l'accollo delle passività, l'assuntore si rende propriamente cessionario dell'attivo di liquidazione e ne acquista, pertanto, la proprietà (cfr. al riguardo Cass., 11.5.1968, n. 1443, in Dir. fall.,
1968, II, 510).
L'attivo che può formare l'oggetto di questa cessione può, dunque, comporsi sia dei beni appresi dalla procedura sia delle azioni cd. “di massa”.
L'individuazione dei primi non ha posto particolari problemi interpretativi. Come è noto, quando il legislatore parla di “beni” allude al bene in senso giuridico, e non al bene in senso materiale;
ne consegue, pertanto, che per «beni compresi» nella l.c.a. si intendono tutti i diritti compresi nella procedura.
Meno intuitiva è risultata, invece, l'individuazione delle «azioni di pertinenza della massa» posto che la legge non offre alcuna definizione. Un consolidato formante giurisprudenziale consente, comunque, di riunire entro questa categoria sia le azioni che «derivano» dalla l.c.a.
(arg. ex art. 24 l.f.) sia le azioni che spettano al commissario liquidatore in sostituzione dei creditori. Secondo questa impostazione, pertanto, derivano dalla procedura le azioni che trovano la propria ragion d'essere nella l.c.a. e non esistono fuori di essa e le azioni che per effetto di essa subiscono una deviazione dal loro schema tipico. Si tratta, tipicamente, delle azioni revocatorie fallimentari, delle azioni di inefficacia di cui agli artt. 44, 64 e 65 l.f., ovvero dell'azione di simulazione ex art. 1417 c.c.-.
15 La generica formula adottata dal legislatore viene poi a comprendere tutte le altre azioni di cognizione dirette a reintegrare il patrimonio dell'impresa che, prima dell'inizio della procedura, potevano essere azionate dagli stessi creditori;
sono state ritenute rientranti tra queste ultime l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria ordinaria, l'azione di nullità e di annullamento, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo dell'impresa di cui all'art. 206 l.f.-.
Non possono ritenersi rientrare nella categoria, invece, le azioni tese a ottenere il recupero di un credito dell'impresa che è sorto prima dell'apertura della procedura. Questi diritti di credito, che possono avere natura commerciale o risarcitoria di danni derivanti da inadempimento o da illecito civile, rientrano nella nozione di «beni» di cui all'art. 124 cit. e possono essere ceduti all'assuntore anche senza una specifica indicazione nella proposta. Dal momento in cui il decreto di approvazione diviene esecutivo, il cessionario può quindi chiederne l'adempimento in suo favore e se l'azione recuperatoria (o risarcitoria) è già stata avviata dal commissario liquidatore vi può subentrare in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.-.
Le considerazioni che precedono e la circostanza – del tutto incontestata tra le parti ed emergente altresì dalla documentazione depositata in atti – che le somme ottenute dalla ripartizione dell'attivo del Fallimento CPA erano afferenti ad un credito della società in liquidazione coatta amministrativa preesistente rispetto alla proposta di concordato – la cui esistenza, peraltro, era stata finanche riconosciuta dal commissario liquidatore nella relazione depositata per l'accertamento dello stato di insolvenza e ritenute non funzionali ad un accertamento della solvibilità dell'impresa (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 allegati alla produzione di parte convenuta) – inducono a ritenere che tali somme, sebbene non attuali al momento della proposta di concordato ed ivi non espressamente indicate in quanto ancora sub iudice nell'ambito della procedura concorsuale, contribuissero a comporre l'attivo residuo del patrimonio di acquistato dall'assuntore, con conseguente titolarità del medesimo CP_3
(e, per esso, dell'odierna società attrice in dipendenza delle richiamate vicende societarie) in ordine alle stesse.
Ne consegue la fondatezza delle domande proposte da parte ricorrente che meritano, pertanto, di essere accolte;
parte convenuta deve, dunque, essere condannata alla consegna
16 Part in favore di delle somme depositate dal Fallimento in favore di CP_2 CP_12
[..
risultanti dal libretto postale giudiziario n. 45836.
• Spese del giudizio.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti costituite, l'assoluta novità delle questioni giuridiche affrontate e la natura della controversia si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie le domande proposte da in persona del legale Parte_6 rappresentante p.t.;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cuneo, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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