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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4024 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/10/2025 da: 1) , nata a [...] al Tagliamento (PN) il 17.07.1971 e residente a [...] Parte_1
–Via Giuseppe Marchesini n°3 - CF: C.F._1
2) , nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_2
–Via Rovere n°6 - CF: C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa MARTIN presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NE (PN) in data 31/7/1999 (registri atti di matrimonio - anno 1999 atto n. 23 parte 2 serie A) separati consensualmente con verbale in data 7/01/2016 omologato con decreto n. 491/16 del 19/01/2016
con le seguenti figlie maggiorenni: n. 11.08.2001 Parte_3
. 21.09.2003 Persona_1
n. 02.03.2007 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1)Il NO rimarrà a vivere nella casa di abitazione coniugale di NE Parte_2
(PN) -Via Rovere n.6, di sua esclusiva proprietà, unitamente alle figlie ed come Pt_3 Per_1 Per_2
è sempre stato anche dopo la separazione. 2)Le figlie della coppia ed entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti in quanto ancora studentesse universitarie, rimarranno ad abitare con il padre presso l'abitazione familiare di NE (PN) -Via Rovere n.6, con ogni più ampia disponibilità della madre ad accoglierle ogni qual volta ne manifesteranno il desiderio. 3)Le spese straordinarie da affrontarsi per e continueranno a venire divise fra i genitori Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno, e per tali si intendono, a titolo esemplificativo (ci si rimette per il rimanente al Protocollo in vigore avanti il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di bene conoscere e di avere ricevuto in copia alla sottoscrizione del presente atto): - le spese mediche anche per visite specialistiche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, protesi, e comunque relative alla salute, compresi ticket;
- le spese scolastiche ovvero le spese di iscrizione e le rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. 4) Il NO provvederà, su richiesta della NOa e dietro Parte_2 Parte_1 la presentazione di idonea pezza giustificativa ed entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta, al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per e/o Per_1
e parimenti, secondo reciprocità, farà la NOa relativamente alle spese anticipate Per_2 Pt_1 dal NO . Tali spese, tuttavia, dovranno essere reciprocamente autorizzate Pt_2 preventivamente laddove comportanti un esborso unitario superiore alla cifra di €100,00.=. Le spese afferenti eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, ad eccezione comunque delle spese mediche urgenti non programmabili.
5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario di e in via diretta, Per_1 Per_2 relativamente alle necessità della quotidianità, secondo le rispettive disponibilità e capacità nel rispetto delle superiori esigenze e necessità della medesima. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
6) Con riferimento ai beni mobili, mobilia, quadri, accessori ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione coniugale, le parti si danno reciprocamente atto che la NOa ha già Pt_1 provveduto a prelevare dalla casa di abitazione familiare tutti i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà all'epoca della separazione e che nulla le è più dovuto a tale titolo oggi.
7)Parimenti le parti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione di quanto presente per saldo attivo sul conto corrente bancario ai medesimi co-intestato già all'epoca della separazione e, comunque, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in ragione del rapporto di coniugio fra loro esistente.
8)I NOi e dichiarano, reciprocamente, di essere ognuno Parte_1 Parte_2
e ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9)L'assegno unico universale per ed laddove spettante, continuerà ad essere Pt_3 Per_1 Per_2 percepito giusta metà da entrambe le parti.
10)Le detrazioni fiscali spetteranno ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
11)Spese legali di procedura compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NE (PN) in data 31/7/1999 tra e . Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 1999 (registri atti di matrimonio - anno 1999 atto n. 23 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 19/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/10/2025 da: 1) , nata a [...] al Tagliamento (PN) il 17.07.1971 e residente a [...] Parte_1
–Via Giuseppe Marchesini n°3 - CF: C.F._1
2) , nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_2
–Via Rovere n°6 - CF: C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa MARTIN presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NE (PN) in data 31/7/1999 (registri atti di matrimonio - anno 1999 atto n. 23 parte 2 serie A) separati consensualmente con verbale in data 7/01/2016 omologato con decreto n. 491/16 del 19/01/2016
con le seguenti figlie maggiorenni: n. 11.08.2001 Parte_3
. 21.09.2003 Persona_1
n. 02.03.2007 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1)Il NO rimarrà a vivere nella casa di abitazione coniugale di NE Parte_2
(PN) -Via Rovere n.6, di sua esclusiva proprietà, unitamente alle figlie ed come Pt_3 Per_1 Per_2
è sempre stato anche dopo la separazione. 2)Le figlie della coppia ed entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti in quanto ancora studentesse universitarie, rimarranno ad abitare con il padre presso l'abitazione familiare di NE (PN) -Via Rovere n.6, con ogni più ampia disponibilità della madre ad accoglierle ogni qual volta ne manifesteranno il desiderio. 3)Le spese straordinarie da affrontarsi per e continueranno a venire divise fra i genitori Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno, e per tali si intendono, a titolo esemplificativo (ci si rimette per il rimanente al Protocollo in vigore avanti il Tribunale di Pordenone che le parti dichiarano di bene conoscere e di avere ricevuto in copia alla sottoscrizione del presente atto): - le spese mediche anche per visite specialistiche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, protesi, e comunque relative alla salute, compresi ticket;
- le spese scolastiche ovvero le spese di iscrizione e le rette scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. 4) Il NO provvederà, su richiesta della NOa e dietro Parte_2 Parte_1 la presentazione di idonea pezza giustificativa ed entro giorni 10 (dieci) dalla richiesta, al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per e/o Per_1
e parimenti, secondo reciprocità, farà la NOa relativamente alle spese anticipate Per_2 Pt_1 dal NO . Tali spese, tuttavia, dovranno essere reciprocamente autorizzate Pt_2 preventivamente laddove comportanti un esborso unitario superiore alla cifra di €100,00.=. Le spese afferenti eventuali cure di “medicina non convenzionale” dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, ad eccezione comunque delle spese mediche urgenti non programmabili.
5) Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario di e in via diretta, Per_1 Per_2 relativamente alle necessità della quotidianità, secondo le rispettive disponibilità e capacità nel rispetto delle superiori esigenze e necessità della medesima. Ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
6) Con riferimento ai beni mobili, mobilia, quadri, accessori ed elettrodomestici presenti nella casa di abitazione coniugale, le parti si danno reciprocamente atto che la NOa ha già Pt_1 provveduto a prelevare dalla casa di abitazione familiare tutti i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà all'epoca della separazione e che nulla le è più dovuto a tale titolo oggi.
7)Parimenti le parti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto alla divisione di quanto presente per saldo attivo sul conto corrente bancario ai medesimi co-intestato già all'epoca della separazione e, comunque, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in ragione del rapporto di coniugio fra loro esistente.
8)I NOi e dichiarano, reciprocamente, di essere ognuno Parte_1 Parte_2
e ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9)L'assegno unico universale per ed laddove spettante, continuerà ad essere Pt_3 Per_1 Per_2 percepito giusta metà da entrambe le parti.
10)Le detrazioni fiscali spetteranno ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
11)Spese legali di procedura compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NE (PN) in data 31/7/1999 tra e . Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 1999 (registri atti di matrimonio - anno 1999 atto n. 23 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 19/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini