Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1955, n. 1341
Articolo 1
Versione
26 gennaio 1956
Art. 2.
Alla spesa derivante dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1956