Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2002, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REP3480/02 IN NO DEL PORNO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE [INCLIN ARE DI VENOLTA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -ALCONE MI REJCIDICHE Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente www R.G.N. 13820/99 NAPOLETANO Consigliere Dott. Giandonato Cron.8336 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Rep. 887 Consigliere Ud. 10/07/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere MAZZACANE Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 2x tie LI LO, attivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AMATUCCI, CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta delega in atti;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 ricorrente - - 11 MAR. 2002
contro
IL CANCELLIERE CI EDMONDO;
€1,55 L.3000 intimato CANCELLERIA avverso la sentenza n. 281/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 11/06/98; DG718962 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1163 udienza del 10/07/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DG718963 -1- MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 1.3.1989 EL LI, premesso di aver venduto con MO CI unscrittura privata ad appartamento sito in Battipaglia Via Mazzini per il prezzo di lire 215.000.000 e di aver stipulato tale contratto in quanto si trovava in stato di bisogno per effetto di una grave situazione debitoria ed in particolare perché era stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare promossa dal Banco di Napoli, e rilevato altresì che il valore dell'immobile eccedeva notevolmente il prezzo pattuito, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il CI chiedendo dichiararsi la rescissione ai sensi dell'art. 1448 c.c. della suddetta vendita ed offrendo la restituzione della somma di Lire 95.000.000 ricevuta dall'acquirente a titolo d'acconto. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la validità del contratto stipulato tra le parti, autorizzarsi l'esponente alla trascrizione dell'atto di acquisto e condannarsi il LI al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni subiti, 3 da compensarsi con l'importo ancora dovuto a titolo di prezzo. Con sentenza del 19.9.1994, il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava valida ed efficace la compravendita di cui alla scrittura privata del 9.5.1988 così come dall'atto transattivo del 23.11.1988 integrata Registri il conservatore dei autorizzando Immobiliari ad effettuare la relativa trascrizione, W condannava il LI all'immediato rilascio dell'immobile e condannava il CI al versamento del residuo prezzo di lire 142.000.000. La Corte di Appello di Salerno con sentenza dell'11.6.1998 rigettava sia l'impugnazione principale del LI sia quella incidentale del CI avverso la decisione di primo grado. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, riteneva pienamente condivisibili le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Salerno, secondo cui il valore commerciale dell'immobile oggetto della compravendita intervenuta tra le parti, al momento della stipula dell'atto transattivo del 23.11.1988 4 integrativo della scrittura di vendita del 9.5.1988, era pari a lire 269.700.000, comprensivo per lavori dell'importo di Lire 36.200.000 eseguiti;
invero tali determinazioni erano esaustive, convincenti ed immuni da vizi logici, ed inoltre avevano trovato conferma nella relazione dell'ingegner Mangoni del 14.7.1987, nominato quest'ultimo dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva pendente a carico del LI ed avente ad oggetto anche il M₁ suddetto appartamento considerato che tale relazione aveva indicato in Lire 220.000.000 il valore di mercato dell'immobile in oggetto;
tenuto conto quindi che il prezzo di vendita convenuto tra le parti con la scrittura privata del 9.5.1988 integrata dall'atto di transazione del 23.11.1988 era pari a lire 237.000.000, doveva escludersi l'eccedenza oltre la metà della prestazione del LI rispetto alla controprestazione del CI;
ritenuta quindi insussistente la lesione "ultra dimidium", si rendeva superflua l'indagine in ordine alla ricorrenza degli altri due elementi necessari ad integrare l'azione generale di rescissione per lesione, ovvero l'esistenza di uno 5 stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento e la consapevolezza di tale stato da parte del contraente avvantaggiato. Per la cassazione di tale sentenza il LI ha proposto un ricorso articolato in tre motivi;
il CI non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, deducendo erronea applicazione dell'art. 1448 C.C., censura il mancato esame da parte del giudice di Appello degli altri due requisiti necessari per l'esperibilità dell'azione generale di rescissione per lesione, ovvero 10 stato di bisogno del LI e 1'approfittamento di tale stato da parte del CI;
infatti una indagine siffatta avrebbe potuto comportare l'opportunità dell'espletamento di un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio relativa alla stima dell'appartamento oggetto di compravendita tra le parti, considerato altresì che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dei lavori che l'esponente si era obbligato ad eseguire e che avevano comportato un incremento del valore commerciale dell'immobile; in ogni caso il giudice 6 di appello avrebbe dovuto disporre al riguardo una nuova consulenza tecnica d'ufficio onde tener conto delle considerazioni esposte nella perizia giurata del dottor Corvino. Con il secondo motivo il ricorrente denunciando insufficienza della motivazione nonché violazione degli articoli 191 e 196 c.p.c., lamenta che il giudice di appello ha disatteso le osservazioni contenute nelle consulenze di parte in ordine all'effettivo valore dell'appartamento oggetto della menzionata vendita senza fornire alcuna ragion di tale dissenso. censure, da esaminare Le suddette in quanto parzialmente congiuntamente connesse, sono infondate. Deve anzitutto Osservarsi che la Corte territoriale ha esaurientemente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto superfluo un supplemento di consulenze tecnica in ordine al valore dell'immobile, evidenziando che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado erano pienamente condivisibili in quanto rese all'esito di una indagine scrupolosa in caratteristiche dell'appartamento eordine alle sulla base dell'adozione del criterio analitico 7 comparativo, sottolineando altresì che la stima del bene determinata dal suddetto consulente aveva trovato risconto nella distinta valutazione di altro consulente tecnico nominato dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva pendente nei confronti del LI avente ad oggetto anche l'immobile in questione. Contrariamente poi all'assunto del ricorrente, occorre rilevare che il giudice di appello ha transazione altresì considerato che nell'atto di del 23.11.1988 il CI aveva richiesto ed ottenuto dal LI l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli indicati nella scrittura del 9.5.1988, evidenziando peraltro che egli si era obbligato a versare per tale titolo l'ulteriore importo di lire 22.000.000. Le doglianze mosse dal ricorrente sono pertanto dell'orientamento prive di pregio alla luce secondo cui consolidato da questa Corte 1'integrazione di una consulenza tecnica d'ufficio già espletata о anche il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, cosicché non neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha 8 ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti (Cass. 23.5.1998 n. 5151); deve inoltre aggiungersi che la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta come disattesa (Cass. 11.12.2000 n. 15572). Neppure è fondato il profilo di censura relativo al mancato esame da parte della Corte territoriale della ricorrenza dello stato di bisogno del LI e dell'approfittamento di tale stato da pare del CI. A tal riguardo il giudice di appello, nel sottolineare la superficialità di una indagine di tal genere una volta esclusa l'eccedenza oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, si è puntualmente attenuto al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, poiché l'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 C.C. richiede la simultanea ricorrenza dei tre suddetti requisiti rapporto di tra i quali non intercede alcun priorità 0 subordinazione od alcun ordine di precedenza, la mancanza о la mancata dimostrazione 9 dell'esistenza di uno di essi rende inutile l'indagine circa la sussistenza degli altri due, e l'azione di rescissione deve essere senz'altro respinta (Cass.
9.12.1982 n. 6723; Cass.
5.9.1991 n. 9374; Cass.
1.3.1995 n. 2347). Si rileva comunque che la Corte territoriale "ad abundantiam" ha ritenuto che il LI non aveva fornito alcuna prova certa, piena ed univoca in ordine all'esistenza del suo stato di bisogno e dell'approfittamento di tale situazione da parte del CI, e che questa statuizione non è stato oggetto di specifica censura in sede di legittimità. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1183 e 1458 C.C., premesso che in base alla scrittura privata del 9.5.1988 l'atto pubblico avrebbe dovuto essere concluso entro il mese di ottobre 1988, assume che il CI non aveva più versato, né entro tale termine né successivamente, la somma ancora dovuta а titolo di residuo prezzo;
pertanto tale grave inadempimento del venditore avrebbe dovuto comportare la risoluzione del contratto. La censura è inammissibile. invero che 10 stesso ricorrente Premesso 10 ammette di non aver mai prospettato precedentemente nei primi due gradi di giudizio tale profilo che implica necessariamente un accertamento di fatto sull'asserito comportamento gravemente inadempiente della controparte, Occorre rilevare che secondo l'orientamento costante di questa Corte i motivi di ricorso per cassazione debbono investire, a pena di QUESTIOHI inammissibilità, (quesit temi di contestazione che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere sollevate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti, in quanto non richiesti, in sede di merito. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, atteso che il in CI non ha svolto attività difensiva 1097 120,11 questa sede. CEST 3989
P.Q.M.
160, 19 La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 10.7.2001. Vid Proenzia ViamView Иглинами eit. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 115203. 04.12. Art. n. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 11 MAR 2012 11